Sempre più frequentemente assistiamo o, in casi ben peggiori rivestiamo il ruolo da protagonista di una vendita c.d. “Aliud pro alio”. Il celebre brocardo latino (letteralmente “qualcosa per qualcos’altro”), indica, nel diritto civile, la totale difformità del bene consegnato (per esempio in una compravendita) rispetto non solo alle aspettative del compratore, ma inoltre agli stessi accordi fondanti il rapporto stesso. Ipotizziamo che Tizio abbia acquistato da Caio un’autovettura e che costui invece consegni un carrello per il trasporto di animali. La legge non prevede in modo espresso il caso (se non in relazione ai c.d. “beni di consumo” di cui all’art. 129 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che contempla a carico del venditore l’obbligazione autonoma consistente nel dover fare consegna di beni conformi al contratto), che potrebbe soltanto prima facie essere assunto sotto il meccanismo di tutela della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. (ovvero della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ. , la quale, a propria volta, si differenzia dal vizio redibitorio: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1839/82). Giova ribadire che la Corte di Cassazione ha chiarito (sentenza n. 10917 del 18 maggio 2011) che si ha aliud pro alio solo (che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1498 c.c.) solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. Diversamente, si configura l’ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia. Nella fattispecie, come appare evidente non si tratta di semplici vizi, peraltro di tale gravità da rendere la cosa oggetto della vendita inidonea all’uso rispetto al quale era destinata; si tratta, assai più radicalmente, di aver consegnato una cosa al posto di un’altra, cioè di quella convenuta (c.d. aliud pro alio). Esempio emblematico quasi scolastico in tema di contratto di appalto tra privati, quando l’opera realizzata non ha le qualità promesse in sede di trattativa è possibile agire per la riduzione del prezzo o l’eliminazione dei vizi. In questo caso, quando la cosa presenta dei vizi che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore, al venditore, secondo quanto dispone l’art. 1492 c.c., sono, pertanto, attribuiti due rimedi: l’azione di risoluzione (con restituzione del prezzo) e quella di riduzione del prezzo del prezzo. Essenziale nonché necessario è denunciare immediatamente al fornitore l’esistenza di vizi. La scelta tra un’azione e l’altra spetta al compratore, in ragione del suo interesse. Se è fortemente interessato, può tenerlo e chiedere l riduzione del prezzo. Diversamente, può intimare al venditore di riprenderselo e di restituire quanto pagato. Oppure può chiedere che il venditore rimuova a sue spese i vizi, a parità di prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno (che spetta all’acquirente provare).
Due precisazioni:
La Cassazione, al fine di dirimere questo problema, ha fatto ricorso al concetto di funzione (sent. n.829 del 29.01.83), affermando che si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa appartenga ad un genere del tutto dissimile da quello pattuito, ma anche quando difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale oppure a quella specifica funzione che le parti abbiano assunto quale essenziale. Con questo criterio sono state considerate come diverse anche cose appartenenti allo stesso genere: terreni venduti come edificabili in zone dove sia stato vietato costruire; acqua non potabile venduta come potabile, ecc.
Quali sono le conseguenze dell’aver consegnato una cosa per un’altra?
Non vengono in considerazione le norme relative alla garanzia per i vizi (artt. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 cod. civ.). Il venditore che abbia tenuto una siffatta condotta non potrà non essere considerato inadempiente rispetto all’obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, con la conseguente applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. cod. civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11117/90), nonché di risarcimento del danno (azione, questa, la cui proposizione risulta autonoma rispetto alla risoluzione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1530/88).
Quali sono i rimedi legalmente riconosciuti a tutela dell’acquirente?
A soccorso dell’incauto compratore oggi è previsto l’accertamento tecnico preventivo (ATP), regolato dagli articoli 692, 693, 694,695 e 696 del Codice Civile. Il richiedente ha la possibilità di proporre ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dai sopracitati articoli. Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, provvede, nelle forme stabilite degli articoli 694 e 695 a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissa la data di comparizione dello stesso, la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine entro il quale il CTU dovrà provvedere a depositare apposita relazione scritta. Fino a poco tempo fa l’ATP, in quanto procedimento d’urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite. Aveva una funzione estremamente limitata e circoscritta alla mera acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, al fine di documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari utilizzati, senza pertanto entrare nel merito delle questioni tecniche, né ricercare le cause degli eventi, le responsabilità delle parti, tantomeno il CTU esprimeva giudizi, piuttosto che osservazioni personali o ricostruzione dei fatti e degli eventi, poiché sarebbero potuti risultare un’inopportuna ingerenza in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori. Ad oggi, con l’approvazione del Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80, sono state introdotte notevoli modifiche in materia processuale civile, tra cui appunto, l’accertamento tecnico preventivo (ATP).
Di cosa si tratta?
Siamo di fronte ad una modifica di carattere sostanziale, che attribuisce al CTU un incarico molto più ampio quasi paragonabile al compito che veniva conferito normalmente in sede procedimentale di merito. “L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, come recita il nuovo testo.
Ad oggi il CTU, riveste un ruolo istruttorio completo, esprimendo giudizi di merito sulle cause, sulle circostanze e sulle dinamiche degli eventi, procedendo altresì, in modo autonomo, ad acquisire la documentazione e le informazioni necessarie sia presso le parti, sia presso terzi, tutte competenze proprie che del Giudice e che normalmente vengono svolte dagli Avvocati in contraddittorio fra le parti nella sede tribunalizia competente. In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti, esprimendo e specificando anche i principi sulla base dei quali si è mosso.
Come si procede?
Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte. Il Presidente del Tribunale nominerà un Consulente Tecnico di Ufficio stabilendo la data di comparizione del consulente e delle parti. Al consulente che accetta l’incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta. L’accertamento è preliminarmente svolto dal giudice e consta di tutta una serie di attività volte all’ammissione della consulenza tecnica preventiva, miranti soprattutto ad accertare la fondatezza della pretesa del ricorrente, la mancata o inesatta obbligazione contrattuale o l’inesistenza del fatto illecito giusta il richiamo all’art. 695 c.p.c. Al perito spetta invece, dopo aver ricevuto l’incarico, la determinazione del credito, che viene compiuta sulla base delle informazioni fornite dal giudice, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione. L’accertamento tecnico preventivo rappresenta, dunque, un provvedimento di urgenza, cui si deve ricorrere prima del giudizio di merito, o in corso di causa ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito. Una volta depositata l’istanza di accertamento tecnico preventivo, l’eventuale improcedibilità deve essere contestata o rilevata entro la prima udienza. Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.
VENDITA ALIUD PRO ALIO
Sempre più frequentemente assistiamo o, in casi ben peggiori rivestiamo il ruolo da protagonista di una vendita c.d. “Aliud pro alio”. Il celebre brocardo latino (letteralmente “qualcosa per qualcos’altro”), indica, nel diritto civile, la totale difformità del bene consegnato (per esempio in una compravendita) rispetto non solo alle aspettative del compratore, ma inoltre agli stessi accordi fondanti il rapporto stesso. Ipotizziamo che Tizio abbia acquistato da Caio un’autovettura e che costui invece consegni un carrello per il trasporto di animali. La legge non prevede in modo espresso il caso (se non in relazione ai c.d. “beni di consumo” di cui all’art. 129 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che contempla a carico del venditore l’obbligazione autonoma consistente nel dover fare consegna di beni conformi al contratto), che potrebbe soltanto prima facie essere assunto sotto il meccanismo di tutela della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. (ovvero della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ. , la quale, a propria volta, si differenzia dal vizio redibitorio: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1839/82). Giova ribadire che la Corte di Cassazione ha chiarito (sentenza n. 10917 del 18 maggio 2011) che si ha aliud pro alio solo (che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1498 c.c.) solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. Diversamente, si configura l’ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia. Nella fattispecie, come appare evidente non si tratta di semplici vizi, peraltro di tale gravità da rendere la cosa oggetto della vendita inidonea all’uso rispetto al quale era destinata; si tratta, assai più radicalmente, di aver consegnato una cosa al posto di un’altra, cioè di quella convenuta (c.d. aliud pro alio). Esempio emblematico quasi scolastico in tema di contratto di appalto tra privati, quando l’opera realizzata non ha le qualità promesse in sede di trattativa è possibile agire per la riduzione del prezzo o l’eliminazione dei vizi. In questo caso, quando la cosa presenta dei vizi che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore, al venditore, secondo quanto dispone l’art. 1492 c.c., sono, pertanto, attribuiti due rimedi: l’azione di risoluzione (con restituzione del prezzo) e quella di riduzione del prezzo del prezzo. Essenziale nonché necessario è denunciare immediatamente al fornitore l’esistenza di vizi. La scelta tra un’azione e l’altra spetta al compratore, in ragione del suo interesse. Se è fortemente interessato, può tenerlo e chiedere l riduzione del prezzo. Diversamente, può intimare al venditore di riprenderselo e di restituire quanto pagato. Oppure può chiedere che il venditore rimuova a sue spese i vizi, a parità di prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno (che spetta all’acquirente provare).
Due precisazioni:
La Cassazione, al fine di dirimere questo problema, ha fatto ricorso al concetto di funzione (sent. n.829 del 29.01.83), affermando che si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa appartenga ad un genere del tutto dissimile da quello pattuito, ma anche quando difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale oppure a quella specifica funzione che le parti abbiano assunto quale essenziale. Con questo criterio sono state considerate come diverse anche cose appartenenti allo stesso genere: terreni venduti come edificabili in zone dove sia stato vietato costruire; acqua non potabile venduta come potabile, ecc.
Quali sono le conseguenze dell’aver consegnato una cosa per un’altra?
Non vengono in considerazione le norme relative alla garanzia per i vizi (artt. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 cod. civ.). Il venditore che abbia tenuto una siffatta condotta non potrà non essere considerato inadempiente rispetto all’obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, con la conseguente applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. cod. civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11117/90), nonché di risarcimento del danno (azione, questa, la cui proposizione risulta autonoma rispetto alla risoluzione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1530/88).
Quali sono i rimedi legalmente riconosciuti a tutela dell’acquirente?
A soccorso dell’incauto compratore oggi è previsto l’accertamento tecnico preventivo (ATP), regolato dagli articoli 692, 693, 694,695 e 696 del Codice Civile. Il richiedente ha la possibilità di proporre ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dai sopracitati articoli. Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, provvede, nelle forme stabilite degli articoli 694 e 695 a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissa la data di comparizione dello stesso, la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine entro il quale il CTU dovrà provvedere a depositare apposita relazione scritta. Fino a poco tempo fa l’ATP, in quanto procedimento d’urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite. Aveva una funzione estremamente limitata e circoscritta alla mera acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, al fine di documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari utilizzati, senza pertanto entrare nel merito delle questioni tecniche, né ricercare le cause degli eventi, le responsabilità delle parti, tantomeno il CTU esprimeva giudizi, piuttosto che osservazioni personali o ricostruzione dei fatti e degli eventi, poiché sarebbero potuti risultare un’inopportuna ingerenza in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori. Ad oggi, con l’approvazione del Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80, sono state introdotte notevoli modifiche in materia processuale civile, tra cui appunto, l’accertamento tecnico preventivo (ATP).
Di cosa si tratta?
Siamo di fronte ad una modifica di carattere sostanziale, che attribuisce al CTU un incarico molto più ampio quasi paragonabile al compito che veniva conferito normalmente in sede procedimentale di merito. “L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, come recita il nuovo testo.
Ad oggi il CTU, riveste un ruolo istruttorio completo, esprimendo giudizi di merito sulle cause, sulle circostanze e sulle dinamiche degli eventi, procedendo altresì, in modo autonomo, ad acquisire la documentazione e le informazioni necessarie sia presso le parti, sia presso terzi, tutte competenze proprie che del Giudice e che normalmente vengono svolte dagli Avvocati in contraddittorio fra le parti nella sede tribunalizia competente. In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti, esprimendo e specificando anche i principi sulla base dei quali si è mosso.
Come si procede?
Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte. Il Presidente del Tribunale nominerà un Consulente Tecnico di Ufficio stabilendo la data di comparizione del consulente e delle parti. Al consulente che accetta l’incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta. L’accertamento è preliminarmente svolto dal giudice e consta di tutta una serie di attività volte all’ammissione della consulenza tecnica preventiva, miranti soprattutto ad accertare la fondatezza della pretesa del ricorrente, la mancata o inesatta obbligazione contrattuale o l’inesistenza del fatto illecito giusta il richiamo all’art. 695 c.p.c. Al perito spetta invece, dopo aver ricevuto l’incarico, la determinazione del credito, che viene compiuta sulla base delle informazioni fornite dal giudice, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione. L’accertamento tecnico preventivo rappresenta, dunque, un provvedimento di urgenza, cui si deve ricorrere prima del giudizio di merito, o in corso di causa ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito. Una volta depositata l’istanza di accertamento tecnico preventivo, l’eventuale improcedibilità deve essere contestata o rilevata entro la prima udienza. Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.
Sempre più frequentemente assistiamo o, in casi ben peggiori rivestiamo il ruolo da protagonista di una vendita c.d. “Aliud pro alio”. Il celebre brocardo latino (letteralmente “qualcosa per qualcos’altro”), indica, nel diritto civile, la totale difformità del bene consegnato (per esempio in una compravendita) rispetto non solo alle aspettative del compratore, ma inoltre agli stessi accordi fondanti il rapporto stesso. Ipotizziamo che Tizio abbia acquistato da Caio un’autovettura e che costui invece consegni un carrello per il trasporto di animali. La legge non prevede in modo espresso il caso (se non in relazione ai c.d. “beni di consumo” di cui all’art. 129 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che contempla a carico del venditore l’obbligazione autonoma consistente nel dover fare consegna di beni conformi al contratto), che potrebbe soltanto prima facie essere assunto sotto il meccanismo di tutela della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. (ovvero della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ. , la quale, a propria volta, si differenzia dal vizio redibitorio: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1839/82). Giova ribadire che la Corte di Cassazione ha chiarito (sentenza n. 10917 del 18 maggio 2011) che si ha aliud pro alio solo (che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1498 c.c.) solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. Diversamente, si configura l’ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia. Nella fattispecie, come appare evidente non si tratta di semplici vizi, peraltro di tale gravità da rendere la cosa oggetto della vendita inidonea all’uso rispetto al quale era destinata; si tratta, assai più radicalmente, di aver consegnato una cosa al posto di un’altra, cioè di quella convenuta (c.d. aliud pro alio). Esempio emblematico quasi scolastico in tema di contratto di appalto tra privati, quando l’opera realizzata non ha le qualità promesse in sede di trattativa è possibile agire per la riduzione del prezzo o l’eliminazione dei vizi. In questo caso, quando la cosa presenta dei vizi che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore, al venditore, secondo quanto dispone l’art. 1492 c.c., sono, pertanto, attribuiti due rimedi: l’azione di risoluzione (con restituzione del prezzo) e quella di riduzione del prezzo del prezzo. Essenziale nonché necessario è denunciare immediatamente al fornitore l’esistenza di vizi. La scelta tra un’azione e l’altra spetta al compratore, in ragione del suo interesse. Se è fortemente interessato, può tenerlo e chiedere l riduzione del prezzo. Diversamente, può intimare al venditore di riprenderselo e di restituire quanto pagato. Oppure può chiedere che il venditore rimuova a sue spese i vizi, a parità di prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno (che spetta all’acquirente provare).
Due precisazioni:
La Cassazione, al fine di dirimere questo problema, ha fatto ricorso al concetto di funzione (sent. n.829 del 29.01.83), affermando che si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa appartenga ad un genere del tutto dissimile da quello pattuito, ma anche quando difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale oppure a quella specifica funzione che le parti abbiano assunto quale essenziale. Con questo criterio sono state considerate come diverse anche cose appartenenti allo stesso genere: terreni venduti come edificabili in zone dove sia stato vietato costruire; acqua non potabile venduta come potabile, ecc.
Quali sono le conseguenze dell’aver consegnato una cosa per un’altra?
Non vengono in considerazione le norme relative alla garanzia per i vizi (artt. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 cod. civ.). Il venditore che abbia tenuto una siffatta condotta non potrà non essere considerato inadempiente rispetto all’obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, con la conseguente applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. cod. civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11117/90), nonché di risarcimento del danno (azione, questa, la cui proposizione risulta autonoma rispetto alla risoluzione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1530/88).
Quali sono i rimedi legalmente riconosciuti a tutela dell’acquirente?
A soccorso dell’incauto compratore oggi è previsto l’accertamento tecnico preventivo (ATP), regolato dagli articoli 692, 693, 694,695 e 696 del Codice Civile. Il richiedente ha la possibilità di proporre ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dai sopracitati articoli. Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, provvede, nelle forme stabilite degli articoli 694 e 695 a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissa la data di comparizione dello stesso, la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine entro il quale il CTU dovrà provvedere a depositare apposita relazione scritta. Fino a poco tempo fa l’ATP, in quanto procedimento d’urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite. Aveva una funzione estremamente limitata e circoscritta alla mera acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, al fine di documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari utilizzati, senza pertanto entrare nel merito delle questioni tecniche, né ricercare le cause degli eventi, le responsabilità delle parti, tantomeno il CTU esprimeva giudizi, piuttosto che osservazioni personali o ricostruzione dei fatti e degli eventi, poiché sarebbero potuti risultare un’inopportuna ingerenza in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori. Ad oggi, con l’approvazione del Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80, sono state introdotte notevoli modifiche in materia processuale civile, tra cui appunto, l’accertamento tecnico preventivo (ATP).
Di cosa si tratta?
Siamo di fronte ad una modifica di carattere sostanziale, che attribuisce al CTU un incarico molto più ampio quasi paragonabile al compito che veniva conferito normalmente in sede procedimentale di merito. “L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, come recita il nuovo testo.
Ad oggi il CTU, riveste un ruolo istruttorio completo, esprimendo giudizi di merito sulle cause, sulle circostanze e sulle dinamiche degli eventi, procedendo altresì, in modo autonomo, ad acquisire la documentazione e le informazioni necessarie sia presso le parti, sia presso terzi, tutte competenze proprie che del Giudice e che normalmente vengono svolte dagli Avvocati in contraddittorio fra le parti nella sede tribunalizia competente. In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti, esprimendo e specificando anche i principi sulla base dei quali si è mosso.
Come si procede?
Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte. Il Presidente del Tribunale nominerà un Consulente Tecnico di Ufficio stabilendo la data di comparizione del consulente e delle parti. Al consulente che accetta l’incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta. L’accertamento è preliminarmente svolto dal giudice e consta di tutta una serie di attività volte all’ammissione della consulenza tecnica preventiva, miranti soprattutto ad accertare la fondatezza della pretesa del ricorrente, la mancata o inesatta obbligazione contrattuale o l’inesistenza del fatto illecito giusta il richiamo all’art. 695 c.p.c. Al perito spetta invece, dopo aver ricevuto l’incarico, la determinazione del credito, che viene compiuta sulla base delle informazioni fornite dal giudice, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione. L’accertamento tecnico preventivo rappresenta, dunque, un provvedimento di urgenza, cui si deve ricorrere prima del giudizio di merito, o in corso di causa ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito. Una volta depositata l’istanza di accertamento tecnico preventivo, l’eventuale improcedibilità deve essere contestata o rilevata entro la prima udienza. Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.
VENDITA ALIUD PRO ALIO
Sempre più frequentemente assistiamo o, in casi ben peggiori rivestiamo il ruolo da protagonista di una vendita c.d. “Aliud pro alio”. Il celebre brocardo latino (letteralmente “qualcosa per qualcos’altro”), indica, nel diritto civile, la totale difformità del bene consegnato (per esempio in una compravendita) rispetto non solo alle aspettative del compratore, ma inoltre agli stessi accordi fondanti il rapporto stesso. Ipotizziamo che Tizio abbia acquistato da Caio un’autovettura e che costui invece consegni un carrello per il trasporto di animali. La legge non prevede in modo espresso il caso (se non in relazione ai c.d. “beni di consumo” di cui all’art. 129 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che contempla a carico del venditore l’obbligazione autonoma consistente nel dover fare consegna di beni conformi al contratto), che potrebbe soltanto prima facie essere assunto sotto il meccanismo di tutela della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. (ovvero della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ. , la quale, a propria volta, si differenzia dal vizio redibitorio: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1839/82). Giova ribadire che la Corte di Cassazione ha chiarito (sentenza n. 10917 del 18 maggio 2011) che si ha aliud pro alio solo (che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1498 c.c.) solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. Diversamente, si configura l’ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia. Nella fattispecie, come appare evidente non si tratta di semplici vizi, peraltro di tale gravità da rendere la cosa oggetto della vendita inidonea all’uso rispetto al quale era destinata; si tratta, assai più radicalmente, di aver consegnato una cosa al posto di un’altra, cioè di quella convenuta (c.d. aliud pro alio). Esempio emblematico quasi scolastico in tema di contratto di appalto tra privati, quando l’opera realizzata non ha le qualità promesse in sede di trattativa è possibile agire per la riduzione del prezzo o l’eliminazione dei vizi. In questo caso, quando la cosa presenta dei vizi che la rendono inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore, al venditore, secondo quanto dispone l’art. 1492 c.c., sono, pertanto, attribuiti due rimedi: l’azione di risoluzione (con restituzione del prezzo) e quella di riduzione del prezzo del prezzo. Essenziale nonché necessario è denunciare immediatamente al fornitore l’esistenza di vizi. La scelta tra un’azione e l’altra spetta al compratore, in ragione del suo interesse. Se è fortemente interessato, può tenerlo e chiedere l riduzione del prezzo. Diversamente, può intimare al venditore di riprenderselo e di restituire quanto pagato. Oppure può chiedere che il venditore rimuova a sue spese i vizi, a parità di prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno (che spetta all’acquirente provare).
Due precisazioni:
La Cassazione, al fine di dirimere questo problema, ha fatto ricorso al concetto di funzione (sent. n.829 del 29.01.83), affermando che si ha consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa appartenga ad un genere del tutto dissimile da quello pattuito, ma anche quando difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale oppure a quella specifica funzione che le parti abbiano assunto quale essenziale. Con questo criterio sono state considerate come diverse anche cose appartenenti allo stesso genere: terreni venduti come edificabili in zone dove sia stato vietato costruire; acqua non potabile venduta come potabile, ecc.
Quali sono le conseguenze dell’aver consegnato una cosa per un’altra?
Non vengono in considerazione le norme relative alla garanzia per i vizi (artt. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 cod. civ.). Il venditore che abbia tenuto una siffatta condotta non potrà non essere considerato inadempiente rispetto all’obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto, con la conseguente applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. cod. civ.: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11117/90), nonché di risarcimento del danno (azione, questa, la cui proposizione risulta autonoma rispetto alla risoluzione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1530/88).
Quali sono i rimedi legalmente riconosciuti a tutela dell’acquirente?
A soccorso dell’incauto compratore oggi è previsto l’accertamento tecnico preventivo (ATP), regolato dagli articoli 692, 693, 694,695 e 696 del Codice Civile. Il richiedente ha la possibilità di proporre ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dai sopracitati articoli. Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, provvede, nelle forme stabilite degli articoli 694 e 695 a nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissa la data di comparizione dello stesso, la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine entro il quale il CTU dovrà provvedere a depositare apposita relazione scritta. Fino a poco tempo fa l’ATP, in quanto procedimento d’urgenza, che deve essere esperito prima del giudizio di merito e perciò prima che siano state acquisite agli atti di causa tutte le necessarie informazioni, testimonianze e documentazioni che costituiscono la fase istruttoria del procedimento, rispondeva a restrizioni procedurali e tecniche ben definite. Aveva una funzione estremamente limitata e circoscritta alla mera acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, al fine di documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari utilizzati, senza pertanto entrare nel merito delle questioni tecniche, né ricercare le cause degli eventi, le responsabilità delle parti, tantomeno il CTU esprimeva giudizi, piuttosto che osservazioni personali o ricostruzione dei fatti e degli eventi, poiché sarebbero potuti risultare un’inopportuna ingerenza in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori. Ad oggi, con l’approvazione del Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n°80, sono state introdotte notevoli modifiche in materia processuale civile, tra cui appunto, l’accertamento tecnico preventivo (ATP).
Di cosa si tratta?
Siamo di fronte ad una modifica di carattere sostanziale, che attribuisce al CTU un incarico molto più ampio quasi paragonabile al compito che veniva conferito normalmente in sede procedimentale di merito. “L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, come recita il nuovo testo.
Ad oggi il CTU, riveste un ruolo istruttorio completo, esprimendo giudizi di merito sulle cause, sulle circostanze e sulle dinamiche degli eventi, procedendo altresì, in modo autonomo, ad acquisire la documentazione e le informazioni necessarie sia presso le parti, sia presso terzi, tutte competenze proprie che del Giudice e che normalmente vengono svolte dagli Avvocati in contraddittorio fra le parti nella sede tribunalizia competente. In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti, esprimendo e specificando anche i principi sulla base dei quali si è mosso.
Come si procede?
Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte. Il Presidente del Tribunale nominerà un Consulente Tecnico di Ufficio stabilendo la data di comparizione del consulente e delle parti. Al consulente che accetta l’incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta. L’accertamento è preliminarmente svolto dal giudice e consta di tutta una serie di attività volte all’ammissione della consulenza tecnica preventiva, miranti soprattutto ad accertare la fondatezza della pretesa del ricorrente, la mancata o inesatta obbligazione contrattuale o l’inesistenza del fatto illecito giusta il richiamo all’art. 695 c.p.c. Al perito spetta invece, dopo aver ricevuto l’incarico, la determinazione del credito, che viene compiuta sulla base delle informazioni fornite dal giudice, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione. L’accertamento tecnico preventivo rappresenta, dunque, un provvedimento di urgenza, cui si deve ricorrere prima del giudizio di merito, o in corso di causa ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito. Una volta depositata l’istanza di accertamento tecnico preventivo, l’eventuale improcedibilità deve essere contestata o rilevata entro la prima udienza. Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.