[:it]UNIONI CIVILI e CONTRATTO DI CONVIVENZA: come fare e come difendersi[:]
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marzo 5, 2016 by
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Diritto Civile, Diritto di famiglia, News legali [:it]
VI SPIEGHIAMO COSA SONO E COME FUNZIONANO LE UNIONI CIVILI ED I CONTRATTI DI CONVIVENZA, COME POTERVI TUTELARE (E DIFENDERE).
Il Ddl Cirinnà ha introdotto nel sistema del nostro diritto di famiglia le unioni civili tra omosessuali e le convivenze di fatto tra persone di sesso diverso. Vi forniamo un quadro aggiornato della materia, con indicazione di quali sono i diritti e doveri reciproci, e sopratutto assistendovi nello scegliere la forma più adatta alle specifiche esigenze di tutela e di assistenza della coppia, ma anche di difesa della propria indipendenza personale e patrimoniale, come anche nel caso di tutela dei propri diritti al momento della fine della unione,
Da oggi quindi esistono 4 possibili forme di regolamentare, sotto il profilo giuridico, i rapporti affettivi e la vita familiare tra due persone:
- il matrimonio: tradizionale unione religiosa e/o civile tra un uomo e una donna, regolata dal codice civile e dalle leggi speciali sul diritto di famiglia. Conferisce una tutela particolarmente forte alla coppia ed ai figli nati dentro il matrimonio, e prevede obblighi di fedeltà, il dovere di mutua assistenza tra coniugi, un regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni e attribuisce direttamente ai figli la paternità ed il cognome, e, in caso di morte, attribuisce numerosi diritti al coniuge superstite, tra qui quello ad una quota ereditaria necessaria; può essere sciolto con il divorzio (o, nel caso di matrimonio anche religioso, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), preceduto da un periodo (sei mesi) di separazione, quale banco di prova sulla volontà effettiva dei coniugi di arrivare alla definitiva fine del matrimonio.
- le unioni civili: sono le unioni tra due persone dello stesso sesso, definita dal Ddl “specifica formazione sociale”. L’insieme dei diritti e dei doveri è molto simile alla tutela prevista per le coppie sposate (le disposizioni che fanno riferimento al rapporto matrimoniale e contengono espressioni quali «coniuge», o altre equivalenti, devono trovare applicazione anche nelle ipotesi di unioni civili tra persone dello stesso sesso, c’è però una sorta di clausola di salvaguardia per cui ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’, così che i giudici possano continuare a pronunciarsi sui casi di adozioni per le coppie gay) se non per alcune differenze (è stato eliminato l’obbligo della fedeltà) ma è prevista l’assistenza morale e materiale reciproca (ciascuno ha il dovere di contribuire ai bisogni comuni “in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo”), la coabitazione (sarà considerata una violazione dell’unione l’abbandono del tetto domestico, proprio come nel matrimonio), la possibilità di assumere lo stesso cognome (o di aggiungerlo al proprio), ed il diritto alla eredità (al partner superstite va la quota di “legittima” spettante secondo il codice civile al coniuge), come anche la pensione di reversibilità ed il TFR. La coppia può adottare il regime patrimoniale della comunione o separazione dei beni. Divorzio: si può avere scioglimento dell’unione direttamente, senza doversi prima separare (decorsi tre mesi di “riflessione” dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione) e senza bisogno del Giudice, rendendo la dichiarazione all’ufficiale di Stato civile, anche da parte di uno solo dei partner. Nel caso in cui lvi siano particolari profili patrimoniali e/o personali da regolare, si potrà tuttavia divorziare anche in Tribunale ed attraverso la negoziazione assistita tramite avvocati.
- le convivenze di fatto: possono riferirsi sia alle coppie eterosessuali che gay e si attiva nel momento in cui in cui si stabilisce un indirizzo comune di residenza – nella nuova legge sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, cui attribuisce limitati diritti, equivalenti a quelli del coniuge per le ipotesi previste dall’ordinamento penitenziario, in materia di diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, di successione nel contratto di locazione, di abitazione della casa familiare, di risarcimento in caso di sinistro etc..
- i contratti di convivenza: riguardano le convivenze di fatto, sia tra un uomo ed una donna (che non vogliono/possono unirsi con il matrimonio tradizionale) che tra maggiorenni dello stesso sesso. Sono degli accordi tra “coppie di fatto” redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico di un notaio o, preferibilmente, con scrittura privata predisposta ed autenticata da un avvocato esperto di diritto di famiglia, che ne attesta la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Servono principalmente ai conviventi per definire e gestire i rapporti patrimoniali in comune, e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento); nel caso di rottura della convivenza, non c’è l’obbligo di mantenimento ma eventualmente nel limite degli alimenti e solo se l’ex partner versa in stato di bisogno e “per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”.
E’ chiaro quindi che, come nel caso del matrimonio, anche in caso di unioni civili o contratti di convivenza, è bene assumere un impegno sapendo bene quali sono i diritti e doveri reciproci, e sopratutto scegliere la forma più adatta alle proprie esigenze di tutela e di assistenza del partner, ma anche di difesa della propria indipendenza personale e patrimoniale.
Esattamente come tra coniugi, nonostante le migliori intenzioni e l’amore iniziale, anche tra coppie conviventi, nel tempo, possono intervenire delle fratture nei rapporti personali o problemi di natura economica che possono travolgere l’unione, coinvolgere per diversi aspetti il patrimonio del partner e portare alla necessità di una diversa regolamentazione, come anche può rivelarsi necessario difendersi quando l’altro partner non rispetta gli impegni (e le obbligazioni civili) assunte con la trascrizione della unione civile o con il contratto di convivenza.
Appare più che fondamentale quindi farsi assistere da un buon avvocato, che possa indirizzare la coppia verso la scelta più adeguata o fornire una consulenza specifica in caso di divorzio dalla unione civile o scioglimento del contratto di convivenza su una infinita serie di possibili problematiche di natura giuridica e patrimoniale:
- sussistenza di circostanze che impediscono la costituzione dell’unione civile e/o cause di nullità della stessa.
- possibile conversione di matrimonio samesex contratto all’estero, di unione civile o un istituto analogo, conversione del matrimonio per cambio di sesso di uno dei partner
- regolamentazione degli asset patrimoniali ed immobiliari.
- debiti di un partner che si riversano sul patrimonio dell’altro durante il corso di unioni civili e contratti di convivenza con comunione dei beni.
- morte di uno dei partner e concorso di altri coeredi (figli, ex coniuge etc.) e possibilità accrescere le quote del partner con testamento.
- subentro nei rapporti di abitazione, durata e tipologie.
- partecipazione del partner alla impresa familiare, diritti durante e dopo la convivenza.
- nomina del partner come tutore, curatore o amministratore di sostegno se l’altro è dichiarato interdetto o inabilitato.
- scioglimento dei contratti di convivenza per accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona; morte di uno dei contraenti, formalizzazione attraverso la negoziazione assistita.
- divorzio tra uniti civilmente: diritti e doveri reciproci, tutela del partner debole e regolamentazione degli accordi di scioglimento unione con la negoziazione assistita.
- abuso dei diritti da parte del partner, tutela civile e penale verso l’altra parte e verso terzi.
- risarcimento dei danni e mantenimento dopo lo scioglimento della unione e dei contratti di convivenza
Forniamo assistenza direttamente online o fissando un appuntamento con l’Avv. Massimiliano Gabrielli presso il ns studio legale su Roma e Fiumicino
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