La registrazione di un marchio conferisce il potere di usare in via esclusiva il marchio e di vietare a terzi, salvo consenso, di immettere sul mercato beni o servizi facenti parte della stessa classe merceologica di quelli contraddistinti dal segno distintivo di cui si è precedentemente acquisito il diritto di esclusiva.
Al titolare del marchio spetta l’uso esclusivo dello stesso non solo per i prodotti specifici indicati nella domanda di registrazione ma anche per tutti i prodotti che fanno parte della stessa classe merceologica.
Si può registrare come marchio un nome, una o più parole oppure un nome con una grafica particolare o addirittura solo una grafica, un suono o una particolare combinazione di colori. Perché sia registrabile, un marchio deve essere nuovo, ma si può registrare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all’estero (a differenza di quanto accade con i brevetti) purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.
Chi registra un marchio può impedire che altri utilizzino il suo stesso segno nelle attività commerciali e può sfruttarlo economicamente nello stato in cui lo ha protetto, utilizzandolo in proprio o concedendolo in licenza ad altri, dietro il pagamento di una somma di denaro. Prima di scegliere un nome, come identificativo della propria impresa o di un prodotto, è di fondamentale importanza, anche per chi non intende registrarlo come marchio, accertarsi che non sia già stato registrato da altri, in quanto se così fosse, si rischierebbe di doverlo cambiare e magari essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni.
Il marchio “di fatto”, che è quello utilizzato ma non registrato, ha una debole protezione ed è soggetto a tutti i rischi di contraffazione o limitazione d’uso che possono derivare da una successiva registrazione altrui. L’esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi, pratici ed economici, che se ne traggono.
Per la registrazione del tuo marchio ci occupiamo di tutto noi : Ti aiutiamo nella scelta tra le classi (leggi le 45 classi), compiliamo i modelli, paghiamo i bollettini, depositiamo la domanda di registrazione del marchio e dopo il deposito, Ti spediamo l’attestato.
Un marchio comunitario registrato è valido per dieci anni dalla data di deposito della domanda di registrazione. La registrazione può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
La procedura
RINNOVO DI MARCHIO NAZIONALE UIBM
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Rinnovo marchio nazionale
Per rinnovare un marchio nazionale registrato, si deve depositare un’apposita domanda di rinnovo presso l’ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio; la domanda deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio (**). Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare (Da sito UIBM): La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del primo deposito. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo. Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di € 34,00). Le tasse ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiunta.
Nel momento del rinnovo, può essere depositata una versione leggermente modificata del marchio registrato, purché le modifiche apportate non interessino l’identità distintiva del marchio come originariamente depositato. Una volta depositata una domanda di rinnovo, il marchio è valido per ulteriori 10 anni decorrenti dalla data di scadenza della registrazione rinnovata.
Vediamo ora in dettaglio le operazioni da compiere per effettuare in autonomia il rinnovo di un marchio Italiano già registrato; presso la CCIAA della propria città occorre presentare
La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio. Nel caso in cui il marchio sia stato ceduto nel corso dei passati 10 anni, allora il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà ovviamente colui che l’ha acquistato. In quest’ultimo caso, ricordare che la cessione dove risultare da una valida trascrizione per essere efficace.
ISTRUZIONI PER RINNOVO DEL MARCHIO DI IMPRESA (CAMERA COMMERCIO DI ROMA)
http://www.rm.camcom.it/pagina353_istruzioni-per-la-registrazione-del-marchio-dimpresa.html
Al modulo occorre allegare:
LETTERE DI INCARICO
Sulla lettera d’incarico è d’obbligo apporre una marca da bollo da 14,62 Euro. In caso di lettera composta da più di quattro pagine una marca da bollo ogni quattro pagine.
Occorre indicare sul modulo C, nelle annotazioni speciali, se si fa riferimento ad una procura generale o ad una lettera d’incarico generale, citando in tal caso gli estremi del deposito; ove la lettera di incarico non sia depositata con la domanda, occorre indicare “lettera di incarico segue”.
Inoltre per qualsiasi tipologia di deposito occorre:
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** Registrazione e rinnovazione
Estratto dal Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203). – Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati
Articolo 3 1. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell’art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione (1). (1) Articolo così sostituito dall’art. 4, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480
Articolo 4 1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente. 3. Salvo il disposto dell’art. 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini (1). 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.
Articolo 5 1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni. 2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato. 3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (Articolo così sostituito dall’art. 6, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).