• PATTO DI QUOTA LITE: QUANDO CONVIENE

    Posted on novembre 12, 2013 by in Diritto Civile, Diritto del lavoro, Diritto penale, Mediazione, Risarcimento danni, Sinistri auto

    Zemanta Related Posts ThumbnailIl patto di quota lite è l’accordo tra professionista e cliente in virtù del quale il compenso per l’attività svolta, viene calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto.

    In sostanza, per mezzo del patto di quota lite, i compensi dovuti all’avvocato vengano rapportati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

    Nel caso di esito negativo della causa, all’avvocato non dovrà essere corrisposto alcun compenso, ed esclusione delle spese, ove le parti si accordino in tal senso.

    L’art. 13 della l. 247/2012 ammette espressamente la pattuizione a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, fermo restando l’onere della forma scritta ex art. 2233 c.c. Lo stesso art. 13 della l. 247/2012, vieta creando non poca confusione, il patto che determini il compenso pro quota con specifico riferimento al bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. In altri termini, rimangono validi i patti sui compensi parametrati ai risultati conseguiti, aventi ad oggetto, non una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma una percentuale del valore del bene controverso o del bene stesso. Si comprende, come diverso sia l’oggetto tra il patto che determini il compenso pro quota (divieto peraltro già precedentemente previsto dall’art. 1261 c.c. e dunque ulteriormente ribadito dalla l. 247/2012), e il patto di quota lite inteso come sopra.

    Sembra potersi ragionevolmente concludere nel senso che l’art. 13 della l. 247/2012 si limiti a ribadire il divieto di cui all’art. 1261 c.c. Ne deriva, quindi che in base alla normativa vigente, anche a seguito della novella dell’ordinamento forense, continuano ad esistere due tipi di patti di quota lite; il primo, pienamente legittimo, con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e, comunque, in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi (tale patto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità), mentre il secondo, nullo, nella misura in cui realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso, contravvenendo, dunque, al divieto posto dall’articolo 1261 c.c.

    In ragione di quanto sin qui esposto, vediamo in quali casi il patto di quota lite è veramente conveniente.

    Innanzitutto lo stesso è essenzialmente elaborato per le cause aventi ad oggetto un credito, ed in questo settore può ben adeguarsi a tutte le controversie, comprese quelle che non comportano il risarcimento di un danno, o la restituzione di un bene della vita.

    •              Recupero crediti
    •              Risarcimento danni (RCA e risarcitorie in genere)
    •              Cause di lavoro
    •              Cause penali come parte civile (parte offesa)
    •              Divisioni immobiliari e liti in genere tra eredi e comproprietari di beni da dividere

    In queste controversie infatti l’avvocato e il cliente possono entrare in “società” con convenienza reciproca e stipulare un patto di quota lite che assegni al legale una percentuale sul ricavo e regolare i possibili esiti della causa, lasciando allo stesso la gestione del lavoro nel modo più efficace ed i costi della causa.

    In via generale, la convenienza del patto di quota lite per il cliente è direttamente proporzionale all’incertezza sull’esito della causa e del recupero del credito. Ossia maggiore è l’incertezza sull’esito, più conviene stipulare un patto di quota lite collegato al risultato. In quel caso però l’avvocato potrebbe giustamente richiedere una quota percentuale più alta rispetto a ipotesi di risarcimento contro soggetti, come una causa per un tamponamento contro una assicurazione, dove l’esito positivo e l’incasso sono più sicuri.

    Lo stesso avvocato, d’altra parte, potrebbe anche rifiutare se il rischio fosse troppo alto, non ritenendo conveniente operare in quota lite, investando soldi e lavoro senza alcuna certezza sul pagamento futuro.

    In questo senso è bene chiarire quali sono comunque i vantaggi per il cliente quando, invece, il rischio è basso. Innanzitutto l’esito della causa dipende da molti fattori, primo fra tutti il diritto della parte, che, ad esempio in un incidente stradale, può essere difficilmente accertato, mancando testimoni, essendo la dinamica contestata dall’altra parte, mancando la prova sul danno etc.; i vantaggi dunque restano certamente:

    •              L’avvocato si sforzerà per ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile
    •              Quota lita a percentuale più bassa (20-30%)
    •              Nessun anticipo spese o rimborso solo forfetario.
    •             in caso di esito negativo nessun pagamento per il lavoro svolto dall’avvocato (nel rapporto normale con un avvocato, trattandosi di prestazione di mezzi e non di risultato, gli onorari si pagano a prescindere dal fatto che la causa venga vinta o persa)

    In pratica dunque la convenienza del patto di quota lite si può riscontrare nelle cause in cui il cliente  ha subito un “ammanco nel suo patrimonio” e lo stesso si trova in difficoltà non potendo affrontare i rischi di una controversia, tra cui l’onorario del difensore, per un risarcimento o un credito di dubbia liquidità. Il patto di quota lite assume importanza in tutte quelle cause in cui il danneggiato o creditore è parte debole, come nei casi di crediti da lavoro, crediti societari di ogni genere, sinistri stradali. etc.

    Così facendo il cliente che già ha subito un “danno”, non deve affrontare l’ignoto. Spenderà solo la somma EVENTUALE per il rimborso delle spese forfetarie (secondo le intese) e non ci sarà altro a suo carico, lasciando allo studio legale ogni onere di ottenere il risultato per poter ottenere anche il pagamento del lavoro svolto.

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