• Nuova disciplina dei licenziamenti ex art. 18 L. 300/70

    Posted on settembre 11, 2012 by in Diritto del lavoro, News legali

    Penna StiloLEGGE 28 giugno 2012, n. 92

    Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 )  note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012.

      

    47. Le disposizioni  dei  commi  da  48  a  68  si  applicano  alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti  nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  anche  quando  devono  essere  risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

      48. La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale  in  funzione  di giudice del  lavoro.  Il  ricorso  deve  avere  i  requisiti  di  cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. Con il  ricorso  non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti costitutivi. A seguito della presentazione  del  ricorso  il  giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione  delle  parti.  L’udienza deve essere fissata  non  oltre  quaranta  giorni  dal  deposito  del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso  e del decreto non inferiore a venticinque  giorni  prima  dell’udienza, nonche’ un termine, non inferiore a cinque giorni prima della  stessa udienza, per la costituzione del resistente. La  notificazione  e’  a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica  certificata. Qualora dalle parti siano  prodotti  documenti,  essi  devono  essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

      49. Il giudice, sentite le  parti  e  omessa  ogni  formalita’  non  essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu’ opportuno agli atti  di  istruzione  indispensabili  richiesti  dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice  di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.  

      50. L’efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49  non puo’ essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.

      51. Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49  puo’  essere  proposta  opposizione  con  ricorso  contenente   i requisiti di cui all’articolo 414 del codice di procedura civile,  da depositare innanzi  al  tribunale  che  ha  emesso  il  provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso  non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti costitutivi o siano svolte nei  confronti  di  soggetti  rispetto  ai quali la causa e’ comune o dai quali si intende essere garantiti.  Il giudice fissa con  decreto  l’udienza  di  discussione  non  oltre  i successivi  sessanta  giorni,  assegnando  all’opposto  termine   per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

      52. Il ricorso, unitamente al decreto di  fissazione  dell’udienza, deve  essere  notificato,  anche  a  mezzo   di   posta   elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno  trenta  giorni  prima della data fissata per la sua costituzione.  

      53. L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria  di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’articolo  416 del codice di procedura civile.  Se  l’opposto  intende  chiamare  un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne  dichiarazione  nella memoria difensiva.

      54. Nel caso di chiamata in  causa  a  norma  degli  articoli  102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile,  il  giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonche’  il   ricorso   introduttivo   e   l’atto   di   costituzione dell’opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

      55. Il terzo chiamato deve costituirsi non  meno  di  dieci  giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma del comma 53.

      56. Quando la causa relativa alla domanda  riconvenzionale  non  e’ fondata su fatti costitutivi identici a quelli  posti  a  base  della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

      57.  All’udienza,  il  giudice,  sentite  le  parti,  omessa   ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che ritiene  piu’  opportuno  agli  atti  di  istruzione  ammissibili   e rilevanti richiesti dalle parti nonche’ disposti d’ufficio, ai  sensi dall’articolo 421 del codice di  procedura  civile,  e  provvede  con sentenza all’accoglimento o al  rigetto  della  domanda,  dando,  ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive  fino a dieci  giorni  prima  dell’udienza  di  discussione.  La  sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria  entro dieci  giorni   dall’udienza   di   discussione.   La   sentenza   e’ provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per  l’iscrizione  di ipoteca giudiziale.  

      58. Contro la sentenza che decide sul ricorso  e’  ammesso  reclamo davanti alla corte d’appello. Il reclamo si propone  con  ricorso  da depositare,  a  pena  di  decadenza,  entro   trenta   giorni   dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.  

      59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili  ai  fini  della decisione ovvero la parte dimostri di non  aver  potuto  proporli  in primo grado per causa ad essa non imputabile.

      60. La corte d’appello fissa con decreto l’udienza  di  discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti  dai commi 51, 52 e 53. Alla  prima  udienza,  la  corte  puo’  sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono  gravi  motivi.  La corte  d’appello,  sentite  le  parti,  omessa  ogni  formalita’  non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu’ opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con  sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda,  dando,  ove  opportuno, termine alle parti per il deposito di note  difensive  fino  a  dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La  sentenza,  completa  di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.  

      61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza  si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.

      62. Il ricorso  per  cassazione  contro  la  sentenza  deve  essere proposto,  a  pena  di  decadenza,  entro   sessanta   giorni   dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se  anteriore.  La sospensione dell’efficacia della sentenza deve  essere  chiesta  alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 60.

      63. La Corte fissa l’udienza di  discussione  non  oltre  sei  mesi dalla proposizione del ricorso.

      64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza  si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.

      65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47  a 64 devono essere riservati particolari giorni  nel  calendario  delle udienze.

      66. I capi degli uffici giudiziari vigilano  sull’osservanza  della disposizione di cui al comma 65.

      67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie  instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

      68. I capi degli uffici giudiziari vigilano  sull’osservanza  della disposizione di cui al comma 67.

     

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: