come ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte, anche recentemente, il mediatore in difetto di un incarico particolare in proposito, non é tenuto a svolgere, nell’adempimento della propria prestazione, specifiche indagini di natura tecnico-giuridica; in particolare, nel campo dell’intermediazione immobiliare, seppure il concetto di responsabilità del mediatore si è evoluto ed ampliato nel tempo, egli non è tenuto ad effettuare visure catastali ed ipotecarie al fine di accertare la libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, senza un espresso incarico ricevuto da una delle parti. A parere della Corte di Cassazione infatti, il mediatore è gravato di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, che non può tuttavia estendersi oltre le relative competenze e l’incarico ricevuto. la società Immobiliare che ha reperito e verificato, nei limiti delle proprie competenze, la provenienza dell’immobile e la sua “apparente” regolarità non DEVE né tecnicamente PUO’ sapere e verificare gli atti precedenti della dante causa alla promittente venditrice, esaminando solo l’atto di provenienza del bene da porre in vendita ex se apparentemente ineccepibile; altro non è nell’onere né nelle capacità dell’agenzia immobiliare andare a verificare, per difetto di specifico mandato e competenza. In sostanza, l’agenzia immobiliare, verificata la corrispondenza del bene a quello di cui all’atto pubblico trascritto, ha senz’altro svolto compiutamente e diligentemente il proprio incarico professionale. A tutto voler concedere che, secondo un più recente ed ampio orientamento, l’art. 1759, comma primo, c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, che possano influire sulla sua conclusione, debba essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché al lume della disciplina dettata dalla l. n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore, ne consegue che quest’ultimo, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell’affare a lui non note, è gravato esclusivamente di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richieda al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire informazioni non veritiere e/o che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero di astenersi dal darle (v. Cass. civ. n. 5107/1999; nello stesso senso v. Cass. civ. n. 6389/2001 e Cass. civ. n. 16009/2003). Dunque l’obbligazione a cui la agenzia ed il mediatore Imm.re può ritenersi certamente esser tenuta, si identifica nell’esame “preliminare” sulla regolarità formale dell’atto di provenienza e sulla condizione ipocatastale del bene, evidenziando al potenziale acquirente quelle anomalie normalmente rilevabili da un operatore del settore, astenendosi dal fornire informazioni non veritiere e/o da questa non verificate direttamente, ma nulla di più.