• [:it]Mi hanno querelato per ingiuria: cosa faccio?[:en]I have been sued in a lawsuit for injury: what to do?[:]

    Posted on febbraio 24, 2012 by in Diritto penale, Risarcimento danni

    [:it]

    COME DIFENDERSI DALLA QUERELA PER INGIURIA: primi consigli

    Negli ultimi tempi “ti querelo” è  un’espressione molto utilizzata. Nell’opinione pubblica querelare è diventato sinonimo di far valere in giudizio i propri diritti, dimenticando che la querela innesca a carico del querelato un vero e proprio procedimento penale.

    Di norma, il primo atto con cui verrete a conoscenza di una querela sporta nei vostri confronti è la chiamata dei Carabinieri (o della Polizia, o altro ufficio di Polizia Giudiziaria), per la elezione di domicilio e nomina di un difensore di fiducia. Si tratta dei cd “primi atti” cioè la convocazione, a prescindere da ogni verifica sulla vostra colpevolezza o meno, al fine di indicare un luogo dove inviare tutte le successive comunicazioni (il domicilio eletto). Ciò significa che qualcuno vi sta accusando di un fatto penalmente rilevante e per il quale ha chiesto alle autorità di pubblica sicurezza la vostra punizione. In una simile evenienza, non occorre farsi assalire dall’ansia, ma è altamente consigliabile rivolgersi da subito ad un legale di fiducia, anche se la sua presenza non è obbligatoria innanzi all’autorità di Polizia Giudiziaria.

    Una volta convocati presso il Comando dei Carabinieri (o di altra autorità) l’iter sarà il seguente:

    1. Si procederà con la vostra identificazione, mediante richiesta di fornire le vostre generalità; pertanto, è necessario portare con sé un documento di riconoscimento. Nella nozione di generalità rientrano anche le informazioni relative alla vostra occupazione e utenza telefonica, nonché quelle relative ad eventuali precedenti penali,  procedimenti penali in corso o cariche pubbliche da voi ricoperte. Non dimenticate, che fornire le proprie generalità rappresenta un obbligo sanzionato dalla legge, e che tali generalità devono essere veritiere, per non incorrere nel reato previsto dall’art. 495 c.p. (“Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”).
    2. Vi verrà richiesto di eleggere un domicilio, ossia il luogo dove desiderate ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al procedimento in corso. E’consigliabile eleggere domicilio dove abitate, ma se avete particolari esigenze di riservatezza (ad esempio vorreste evitare che i vostri familiari sappiano di tale procedimento a vostro carico), e comunque per una maggiore garanzia di conoscenza/conoscibilità delle comunicazioni, è possibile eleggere domicilio presso lo studio del vostro avvocato di fiducia.
    3. Avrete la possibilità di nominare un difensore di fiducia, del quale dovete avere a portata di mano nome, cognome e numero di telefono od indirizzo di studio; in mancanza, vi verrà assegnato un difensore d’ufficio, il quale, preme sottolinearlo, dovrà essere, comunque, da voi retribuito per l’assistenza prestata, salvo che non ricorrano le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Quindi, risulta evidente, la convenienza di nominare immediatamente un proprio legale di fiducia, il quale senza alcun dubbio sarà per voi fonte di maggiore tranquillità.
    4. Vi verrà consegnata copia del verbale redatto in base ai punti precedenti.

    E’ importante sapere che l’identificazione è una cosa diversa dall’interrogatorio, e, pertanto, in questa fase non siete tenuti a rispondere a domande concernenti i fatti che vi vengono addebitati, anzi è vivamente sconsigliato farlo, in quanto le eventuali dichiarazioni da voi rilasciate verrebbero verbalizzate come “spontanee dichiarazioni”, e potrebbero in seguito ritorcersi contro di voi, in quanto rilasciate in assenza del difensore, per di più senza conoscere gli indizi raccolti a vostro carico (in quanto si tratta di un momento processuale coperto da segreto istruttorio, il quale si scioglierà solo con la chiusura delle indagini preliminari).

    Sappiate, comunque, che non c’è nessuna necessità di allarmarsi, in quanto l’identificazione è solo il primo di una serie di atti, il quale molto spesso, non trova alcun seguito.

    Un ulteriore modo, attraverso il quale potreste prendere conoscenza di un procedimento penale aperto nei vostri confronti, è la notifica di un decreto di citazione a giudizio. Con il d.lgs. 274/2000, è stata introdotta la possibilità per la persona offesa da un reato, di chiedere direttamente, con ricorso al Giudice di Pace, la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito: tale facoltà è concessa solo per i reati perseguibili a querela di parte, e, quindi, anche per il reato di ingiuria ex art. 594 c.p. Ciò significa che la persona che si ritiene vittima di un’ingiuria, avrà l’opportunità di farsi consigliare la strada più adeguata al proprio caso e di conseguenza scegliere tra la presentazione di una querela e il ricorso immediato al Giudice di Pace. Statisticamente è una possibilità molto remota.

    Ma come ci si deve comportare quando si ha notizia di un procedimento penale aperto a nostro carico?

    Rivolgersi sin dall’inizio ad un avvocato di fiducia, come detto è sempre consigliabile: questi saprà consigliarvi la linea difensiva più efficace ed eventuali azioni da intraprendere, ed in particolare AZIONI DI DIFESA O DI “BILANCIAMENTO” Invero, dopo avervi richiesto tutte le informazioni necessarie e aver svolto un attenta analisi del caso, il legale valutera’ , innanzitutto, la possibilita’ di:

    1. sporgere una Vs. querela per calunnia (nel caso in cui i fatti che vi vengono addebitati siano totalmente pretestuosi)
    2. sporgere una controquerela per ingiuria (nell’ipotesi in cui le offese siano state reciproche); nonche’, nell’ipotesi in cui via sia stato un ricorso diretto al giudice, l’opportunita’ di invocare a vostra discolpa le esimenti della ritorsione o della provocazione, previste dall’art. 599 c.p.
    3. acquisire particolari mezzi di prova che possano venire meno in un secondo momento.

    Attraverso il nostro sito AGENZIA LEGALE potete fissare un primo appuntamento gratuito, oppure inviarci una mail o collegarVi tramite chat con uno dei nostri legali, al fine di ottenere una prima valutazione gratuita di “fattibilità” e sostenibilità di un’eventuale querela o un primo inquadramento della situazione ; successivamente potrete affidarci l’incarico di redigere la sola querela, od assisterVi come difensori di fiducia ed occuparci sin da inizio di tutto quanto necessario; nel 90% dei casi l’incarico e tutti gli adempimenti necessari alla presentazione della querela non necessitano della presenza fisica della parte, quindi potrete ottenere il massimo risultato senza nemmeno uscire di casa.

    DOPO AVERVI RICHIESTO TUTTE LE INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI, REDIGEREMO LA QUERELA E LA INVIEREMO VIA MAIL ENTRO 48h DALL’INCARICO, OPPURE PROCEDEREMO DIRETTAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI COMPARSA E RISPOSTA.

    Se il procedimento è di competenza del Giudice di Pace di Fiumicino il termine di 48h per avere una risposta, è ridotto a sole 24h!


    Approfondiamo brevemente le possibilità indicate:

    • querela per calunnia

    Si potra’ procedere con una querela per calunnia solo nel caso in cui chi vi ha incolpato lo abbia fatto nella consapevolezza della vostra innocenza. Invero, l’art. 368 c.p. stabilisce:

    “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni”.

    La ratio di tale norma e’ duplice: da un lato, vi e’ l’interesse a non instaurare processi penali contro un innocente, e dall’altro vi e’ la necessita’ di evitare il pericolo che l’amministrazione della giustizia sia tratta in inganno e fuorviata.

    L’ausilio di un avvocato, sara’ essenziale anche al fine di individuare la convenienza di sporgere immediatamente tale querela, o al contrario, attendere la vostra assoluzione nel giudizio eventualmente istaurato per ingiuria, di modo da scongiurare il pericolo di essere querelati per calunnia di calunnia, nella spiacevole ipotesi di una vostra condanna nel primo giudizio.

    Nel caso in cui si abbia notizia che taluno abbia sporto una querela nei vostri confronti per delle ingiurie ricevute, se ritenete di aver subito a vostra volta delle offese da parte di costui, potete anche voi procedere con la presentazione di una querela per ingiuria. Nella fase successiva sara’ piu’ semplice pervenire ad una remissione (ossia una rinuncia) reciproca delle querele, con la chiusura di entrambi i procedimenti penali. Invero, i giudici in genere mal gradiscono questo tipo di controversie, e cercano in tutti i modi di favorire la conciliazione con la rimessione della querela e l’eventuale risarcimento del danno.

    • esimente della ritorsione

    Prevista dal primo comma dell’art. 599 c.p., la ritorsione postula la reciprocita’ delle offese. Ossia nei casi previsti dall’art. 594 c.p. (“ingiuria”), il giudice, se le offese sono reciproche, puo’ dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

    • esimente della provocazione

    Tale esimente potra’ essere invocata nel caso in cui il fatto ingiurioso che vi viene addebitato sia stato determinato da un fatto ingiusto altrui. Dove per fatto ingiusto non si intende solo un fatto illecito, ma anche un fatto contrario alle semplici regole di una civile convivenza.

    Occorre sottolineare, pero’, che l’applicabilita’ di queste esimenti e’ rimessa al potere discrezionale del giudice; anche per questo risulta opportuno rivolgersi ad un avvocato, il quale senz’altro cerchera’ di dimostrare incisivamente la reciprocita’ dei comportamenti ingiuriosi, o l’ingiustizia del fatto altrui, nella comparsa di costituzione e risposta (ossia l’atto attraverso il quale si costituisce in giudizio il convenuto: in questo caso voi) al fine di raggiungere l’ obiettivo sperato: la vostra assoluzione e l’eventuale punizione del’ altro offensore.

    ALCUNI PROFILI TECNICI DA NON SOTTOVALUTARE

    Come detto, la legge prevede espressamente nel testo dell’art. 599 c.p. due cause di non imputabilità, ossia due circostanze ricorrendo le quali l’autore dell’ingiuria potrebbe risulterare non perseguibile. Tali cause sono:

    1. La ritorsione
    • La provocazione

    Invero, l’art. 599 c.p. stabilisce che:

    • “Nei casi preveduti dall’art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.”
    • “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 (ingiuria) e 595 (diffamazione) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.”
    • “La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.”

    Ma vediamo più da vicino quando ricorrono tali circostanze.

    Per quanto riguarda l’esimente della ritorsione, occorre specificare, che la “reciprocità” delle offese non postula una contemporaneità di esse: invero, l’esimente è applicabile sia al primo offensore sia a colui che ritorce l’offesa, avendo il legislatore ritenuto la ritorsione un possibile equipollente della pena, per il suo duplice contenuto, afflittivo del primo offensore e satisfattivo del ritorcente. E’, invero, sufficiente che tra le offese intercorra un evidente nesso di dipendenza, nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso. Inoltre, come emerge dal testo dell’articolo, il giudice in caso di offese reciproche (tenendo presente che l’applicazione dell’esimente in questione è rimessa al suo potere discrezionale), può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunciato l’ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nella esimente in questione un caso di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell’altra e, quindi, non è più necessaria l’applicazione di una pena per ristabilire l’ordine violato. Infatti, secondo costante giurisprudenza, non è giusto punire colui che ha risposto all’ingiuria in quanto egli, in luogo di offendere, ha punito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con l’ingiuria ricevuta ha già subito una pena.

    L’applicabilità della esimente è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che, il comportamento dell’agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l’offesa è in grado di provocare “nell’uomo medio”, con la conseguenza che è giuridicamente irrilevante che il comportamento di colui che ha provocato la reazione non sia assoggettabile a sanzione.

    Per quanto concerne la seconda causa di non imputabilità prevista dal secondo comma dell’art. 599 c.p., ossia la provocazione, è opportuno, in primis, sottolineare che trattasi di esimente applicabile anche al diverso reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 c.p.

    Per l’applicabilità di tale esimente si richiede che la reazione (ossia il fatto ingiurioso) sia conseguenza di un fatto ingiusto altrui, di un fatto, cioè, che per la sua intrinseca illegittimità ovvero per la sua contrarietà alle norme della convivenza civile, trascendendo i limiti del retto vivere, abbia in sé la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell’animo dell’agente. La nozione della provocazione, prevista come scriminante nel reato di ingiuria non è quindi, sostanzialmente diversa da quella della provocazione considerata come circostanza attenuante comune ex art. 62, n.2 c.p.; solo che in aggiunta agli elementi di questa, qui la legge richiede, per l’operatività dell’esimente, un ulteriore requisito, e cioè il rapporto di immediatezza tra il fatto provocatorio e la reazione conseguente. Occorre, tuttavia, spiegare il concetto di immediatezza: ai fini della predetta esimente, tale concetto non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l’offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa; in parole povere, la locuzione “subito dopo” di cui all’art. 599, secondo comma, cod. penale non deve essere intesa in senso assoluto, come sinonimo di immediatezza, ma in senso relativo, tenendo presente il momento in cui il provocato ha avuto notizia del fatto ingiusto altrui e le possibilità pratiche di reazione.

    E’ importante, inoltre, tener presente che l’esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando questi sia legato all’offeso da rapporti di solidarietà tali da costituirlo o farlo ragionevolmente apparire come suo nuncius o, comunque, da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva.

    Ancora, il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata, o verso un gruppo determinato di persone tra le quali colui che reagisce sia chiaramente incluso. Invece, dovendo trattarsi di un fatto che abbia la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell’animo dell’agente, non puo’ ammettersi una reazione ingiuriosa (o diffamatoria) in presenza di un’offensivita’ diffusa nei confronti di un genere del tutto indeterminato di persone.

    Da ultimo, bisogna rilevare che la provocazione esclude la punibilita’ nei reati di ingiuria anche nel caso di erronea supposizione del fatto altrui e della ingiustizia del fatto medesimo, a condizione, pero’, che l’errore di valutazione sia ragionevole e plausibile e non pretestuoso (provocazione putativa).

    Oltre alle due scriminanti analizzate sopra, per il reato di ingiuria, la legge prevede un’ulteriore circostanza in presenza della quale puo’ venir meno la punibilita’ dell’agente. Tale circostanza e’ contemplata dall’art. 598 c.p., rubricato: “Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorita’ giudiziarie o amministrative”. L’articolo recita:

    • “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorita’ Giudiziaria, ovvero dinanzi a un’ Autorita’ amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.
    • “Il giudice, pronunciando nella causa, puo’, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e’ fatta sulle medesime annotazioni della sentenza”.

    Trattasi della c.d. immunita’ giudiziaria. La finalita’ della norma, come spiegato piu’ volte dalla Suprema corte, e’ quella di tutelare la liberta’ di discussione giudiziale, come condizione imprenscindibile per l’esercizio del diritto di difesa. La norma non attribuisce di certo un diritto all’ingiuria e, quindi, la non punibilita’, ma tutela la liberta’ della difesa, che sarebbe non efficiente e quindi non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all’altrui onore e decoro.


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    [:en] In recent times, “I sued” is an expression much used. In public opinion has become synonymous sue to enforce their rights in court, forgetting that triggered the lawsuit against a defendant’s actual criminal proceedings.

    Normally, the first act in which you will be aware of a lawsuit against you bag is the call of the Police (or Police, or other office of the Judicial Police), for the election of domicile and appointment of a counsel of confidence. These are called “first acts” that is, the call, regardless of any checks on your guilt or otherwise, in order to provide a place to send all further communications (such address). This means that someone is accused of a criminal act for which he asked the police authorities your punishment. In such cases, should not become absorbed by anxiety, but it is highly advisable to immediately consult a lawyer, although its presence is not mandatory to the authority of the Judicial Police.

    Once summoned to the headquarters of the Carabinieri (or other authority) the process is as follows:

    1. We will proceed with your ID, by submitting a request to provide your details, so you must bring a valid ID. The notion of generality includes information about your employment and the telephone subscriber, as well as those relating to any criminal, criminal proceedings or public offices you have held. Do not forget, you supply personal information is an obligation sanctioned by law, and that such generalities must be truthful, to avoid offense in art. 495 č.p. (“False statement or representation to an officer on the identity or quality of their personal or other”).
    2. You will be asked to elect a domicile or the place where you want to receive the notifications and communications relating to the proceeding. It is recommended to give an address where you live, but if you have special confidentiality (eg would like to prevent your family know of the proceedings against you), and at a greater guarantee of knowledge / knowability of communications, you can elect domicile at the offices of your attorney.
    3. You will have the opportunity to appoint a defender of faith, which must have at hand your full name and phone number or address of study, failing that, you will be assigned a public defender, who, pressed stressed, must be however, you have paid for their assistance, unless the conditions for being eligible for legal aid at state expense. So, it turns out, the convenience to immediately appoint your own lawyer, who undoubtedly will bring you greater peace of mind.
    4. You will be given a copy of the report prepared under the previous points.

    It ‘s important to know that the identification is different from the interrogation, and, therefore, at this stage you are not required to respond to questions concerning the facts that are alleged, indeed it is strongly discouraged, as any statements you release would be verbalized as “spontaneous declarations”, and could later backfire on you, as released in the absence of defense counsel, without knowing more about the evidence gathered against you (as is the case when a top secret investigation, which will dissolve only with the closure of the preliminary investigation).

    Be aware, however, that there is no need to panic, because the identification is only the first of a series of acts, which often does not find any result.

    Another way through which you could take cognizance of a criminal proceeding initiated against you, is the notification of a decree of summons to judgment. With Legislative Decree. 274/2000, introduced the possibility for the victim of a crime, to ask directly, by application to the Justice of Peace, the citation in the opinion of the person to whom the offense is given: this option is granted only for offenses punishable on complaint, and, therefore, for the crime of injuring art. 594 č.p. This means that the person believed the victim of an injury, will have the opportunity to seek the advice of the way most appropriate to his case and therefore choose between filing a lawsuit and immediate appeal to the Justice of Peace. Statistically it is a very remote possibility.

    But how do I do when there is news of a criminal proceeding initiated at our expense?

    Consult a lawyer from the beginning of confidence, as mentioned, is always a good idea: they will advise you on the defensive line more effective and possible actions to take, and in particular SHARES OF DEFENSE OR THE “BALANCE” Indeed, after having requested all relevant information necessary and have done a careful analysis of the case, the attorney will evaluate ‘, first of all, the possibility’ of:

    1. your filing a lawsuit for slander (if the facts alleged are that you are totally spurious);
    2. filing a counterclaim for abuse (assuming that the offenses were reciprocal) as well as ‘, on the assumption that it was a direct appeal to the court, the opportunity’ to plead in your defense of the exemption from liability or retaliation provocation, provided by art. 599 č.p.
    3. acquire special evidence that may be less at a later time.

    Through our website you can set a LEGAL AGENCY first free appointment, or send us an email or connect via chat with one of our lawyers in order to obtain an initial free assessment of “viability” and sustainability of any lawsuit or an initial framework the situation, then you can rely on the task of drafting the lawsuit itself, or assist you as defenders of trust and care since the beginning of all that is necessary, in 90% of cases the task and all tasks necessary to the presentation of the complaint does not require the physical presence of the part, then you can get the best results without even leaving your home.

    AFTER HAVING ALL REQUIRED DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED REDIGEREMO THE COMPLAINT AND SEND VIA EMAIL WITHIN 48 hours of office, proceed DIRECTLY OR THE PREPARATION OF THE CONSTITUTION OF APPEARANCE AND RESPONSE.


    We explore the options set out briefly:

    • lawsuit for slander

    You can ‘proceed with a lawsuit for libel only if those who have blamed him had done in the consciousness of your innocence. Indeed, Article. 368 č.p. states:

    “Anyone with a complaint, complaint, request or application, even if anonymously or under a false name, direct the Authority ‘judicial or other authority’ that has the obligation to report, blames a crime that he knows someone innocent, or simulates paid him the traces of a crime, and ‘punished with imprisonment from two to six years. ”

    The rationale for this rule, and ‘two-fold: on the one hand, there’ interest not to establish criminal proceedings against an innocent, and the other there and ‘the need’ to avoid the danger that the administration of justice is both deceived and misled.

    The help of a lawyer, will ‘also essential to identify the convenience that complaint to file immediately, or otherwise, wait until your acquittal in the judgment may order established for injury, so as to avoid the danger of being sued for slander slander, in the unfortunate event of a conviction in your gut feeling.

    If you have news that someone has filed a lawsuit against you for the insults, if you feel you have suffered at your time of the offense by this man, you can also proceed with filing a lawsuit for libel. In the next step will be ‘more’ easy to achieve a remission (ie a waiver) of the mutual complaints, with the closure of both the criminal proceedings. Indeed, the courts generally ill like this kind of litigation, and seek in all ways to promote reconciliation with the referral of the complaint and possible damages.

    • extenuating circumstance of retaliation

    Under the first paragraph of art. 599 cp, retaliation claims the reciprocity ‘offenses. Ie in cases referred to. 594 č.p. (“Insult”), the judge, if the offenses are reciprocal, may ‘not punishable declare one or both of the offenders.

    • extenuating circumstance of provocation

    Extenuating circumstance that will be able ‘to be invoked in case the fact that there is libelous charge was due to an unjust others. Where to unjust means not only an unlawful act, but also an act contrary to the simple rules of civil coexistence.

    t should be emphasized, however, ‘that the applicability’ of these and excusing ‘left to the discretion of the judge, and for this it is advisable to consult a lawyer, who undoubtedly will try’ to prove decisively the reciprocity ‘of abusive behavior, or the injustice of others, in appearance and response (ie the act by which the defendant is in court in this case you) to reach the ‘goal hoped for your acquittal and whether punishment of the ‘other offender.

    SOME TECHNICAL PROFILES to be reckoned with:

    As mentioned, the law expressly provides in the text art. 599 č.p. not be attributed to two causes, ie using two circumstances in which the author of the injury could risulterare not prosecuted. These causes are:

    • retaliation
    • provocation

    Indeed, Article. 599 č.p. states that:

    • “In the cases provided for by art. 594, if the offenses are reciprocal, the court may not punishable by one or both of the offenders. “
    • “It is a criminal offense who has committed any of the offenses punishable under articles 594 (insult) and 595 (defamation) in the state of anger caused by an unjust others’, and immediately after it.”
    • “The layout of the first part of this article also applies to the offender who has not brought a suit for the injuries received.”

    But look more closely when these circumstances occur.

    With regard to the extenuating circumstance of retaliation, must specify that the “reciprocity” of the offense does not postulate a contemporary of them: indeed, the extenuating circumstance is applicable to both the first offender is one who turns back the offense, had the legislature considered the equivalent of a possible retaliatory punishment for its dual content, aching of the first offender and the satisfattivo ritorcente. E ‘, indeed, enough that among the offenses are separated by a clear interdependence, in the sense that the second offender offends only because the former has previously offended. Furthermore, as is clear from the text of the article, the judge in the case of mutual offenses (bearing in mind that the application dell’esimente in question is left to his discretion) can not declare one or both of the offenders punished, that is not only one who gives the second injury in chronological order, but also the one who first insulted, because it has discerned in the case of extenuating circumstance involved a waiver by the state power to impose penalties, as each of the other offense is considered worth and, therefore, is no longer necessary to apply a penalty to restore the order violated. It is settled case law, not just to punish one who has responded to injury in that he, instead of offending, punished, just as it is not fair to punish one who has wronged first, since the injury has already received suffered punishment.

    The applicability of the extenuating circumstance is conditioned on reciprocity for the offenses only and not to their offense, since, scriminato agent behavior is due to the disturbed state that the offense is capable of causing “average man” , with the result that it is legally irrelevant that the behavior of the person who caused the reaction is not amenable to punishment.

    As regards the second cause of lack of responsibility specified in the second paragraph of Art. 599 cp, ie the provocation, it should be, first, to emphasize that these are also applicable to other exempting libel, art. 595 č.p.

    For the applicability of this extenuating circumstance requires that the reaction (ie the fact insulting) is a consequence of an unjust to others, of a fact, namely, that its inherent illegality or for his opposition to the rules of civil coexistence, transcending the limits of a righteous life, has in it the potential to provoke a disturbance in the soul of the agent justified. The notion of provocation, planned as discriminating in the offense of injury is therefore not substantially different from that of provocation as a mitigating circumstance considered common art. 62, No. 2 cp, except that in addition to the elements of this, here the law requires, for the operation dell’esimente, an additional requirement, ie, the ratio of immediacy between the fact provocative and the subsequent reaction. It should, however, explain the concept of immediacy for the purposes of that extenuating circumstance, such a concept is not to be construed so that the reaction should be implemented at the same time when you receive the insult, but in a relative sense, since it is sufficient that it has hard place until the reaction was caused by the fact provocative of no importance that the time has elapsed, if the delay in giving the answer has depended solely on the nature and the needs of their tools used for twisting the offense, in other words, the phrase “immediately after” referred. 599, second paragraph, cod. penalty should not be understood in an absolute sense, as synonymous with immediacy, but in a relative sense, bearing in mind the time when the news had caused the unjust practices of others and the possibilities of reaction.

    It ‘s also important to bear in mind that the exempting of provocation is also applicable in the case in which the reaction of the agent has been directed against person other than the provocateur, when the latter is linked offended by relationships of solidarity such as to constitute it, or it reasonably appears as his Messenger or otherwise, to justify, like the common rules of experience, state of anger and then the reaction offensive.

    Still, others may be unjust provocation even if directed at someone other than the one who reacts, but he linked to, or towards a particular group of people including one who reacts is clearly included. Instead, having to be a fact that has the potential to provoke a disturbance in the soul of the agent justified, can not ‘admitted insulting a reaction (or smear) in the presence of un’offensivita’ spread against a genre entirely indeterminate of people.

    Finally, it should be noted that the provocation rule the punishable ‘offenses in injury even if the erroneous assumption of vicarious liability and the injustice of the same, provided, however,’ that the error evaluation is reasonable and plausible and do not pretextual (putative provocation).

    Besides the two exonerating analyzed above, for the crime of injury, the law provides for a later election at which it can ‘negate the criminality’ agent. That fact, and ‘provided by art. Cp 598, entitled “Offenses in writings and speeches before the Authorities’ administrative or judicial.” The article reads:

    • “They are not punishable offenses contained in the writings or speeches presented by the parties or their counsel in proceedings before the Authority ‘judicial, or before a’ Authorities’ administration, where the offenses relate to the subject of the case or the appeal administrative “.
    • “The judge, ruling in case, can ‘, in addition to disciplinary action, order the termination or cancellation, in whole or in part, of the offensive records, and give the victim a sum as compensation for non-pecuniary damage. In the case of records for which the withdrawal or cancellation can not be executed, and ‘made ​​on the same notes of the judgment. “

    Question of the SO-CALLED immunity ‘court. The purpose ‘of the rule, as explained more’ times by the Supreme Court, and ‘to protect the freedom’ of judicial discussion, as inescapable condition for exercising the right of defense. The rule does not confer a right of some to injury and, therefore, not punishing ‘, but to protect freedom’ defense, which would be inefficient and therefore not free of concerns of possible indictments for offenses against another’s honor and dignity.


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18 Responses so far.

  1. giorgio furzi ha detto:

    Un avvocato non mi ha difeso nonostante la legge mi fosse favorevole gli ho chiesto spiegazioni scritte, mi ha risposto in modo non solo vago ma dicendo che sarebbe stato lieto di contrastare una mia azione. Gli ho risposto che le sue affermazioni erano prepotenti e arroganti chiedendogli i danni. L’ avvocato mi ha denunciato per ingiurie. Ho fatto un esposto al consiglio dell’ ordine di lodi, questi hanno archiviato rifiutandosi di fornirmi le motivazioni. Questa non è arroganza e prepotenza? come ci si difende quando gli avvocati fanno scudo e difendono la casta ? grazie Giorgio F.

  2. riccardo ha detto:

    SALVE AVVOCATO.

    VOLEVO CHIEDERE UN INFORMAZIONE E GIUSTO CHE NELL 04/2012 MI VENGONO A BUSSARE I CARABINIERI DI ZONA MIA PER UN PROCIDIMENTO PENALE CON NUMERO RGNR DELL ANNO 2010
    MI HANNO FATTO VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINO DELL DIFENSORE
    FINO AD OGGI NON E PIU ARRIVATO NIENTE
    E NELL VERBALE NON MI HANNO NIANCHE SCRITTO PER QUALE REATO O ARTICOLO
    IL MIO AVVOCATO DICE DI ASPETTARE CHE MANDANO QUALCOSA PER LEI E GIUSTO COSI? NON SI PUO SAPERE CHE REATO MI CONTESTANO?

  3. miron petrina ha detto:

    come si fa per denunciare una prof? Parla in aula davanti ai ragazzi di male il mio figlio mandandolo a studiare nel suo paese

  4. raffaela ha detto:

    buona sera,ho un problema che mi sta distruggendo,ho denunciato una persona che doveva fare una società con me ma non ha mai partecipato economicamente alle spese di allestimento dell’attività per 6 mesi si è comportato come il titolare gravandomi solo di altri debiti da pagare,nel momento in cui gli ho chiesto di darmi qualcosa,in quanto mi erano arrivate diverse avvisi bonari,ha cominciato ad aggredirmi sia verbalmente che fisicamente.La mia denuncia è stata archiviata perchè i testimoni di cui mi fidavo,hanno dichiarato di non sapere nulla,così lui ora mi ha controdenunciata,ora sono distrutta perchè non sò come fare,io ho detto la verità ma le persone lo temono essendo un tipo aggrressivo io non so come farmi credere dal giudice,posibile che io debba solo subire?

  5. staff ha detto:

    se ha subito una querela per calunnia deve nominare un difensore e farsi assistere onde poter accedere al fascicolo del PM e verificare le possibili difese

  6. emanuele ha detto:

    Buon giorno sono quattro anni che sono stato : picchiato, ingiuriato,sequestrato,minacciato,con regolare referto medico ho sporto regolare denuncia fatto tre udienze con varie opposizioni ma il giudice a ritenuto valide la testimonianza della mia ragazza per archiviare il tutto. Il motivo di tutto cio era la relazione con questa ragazza di eta,27anni i suoi non hanno mai voluto questa storia perche lei era gia promessa a un altro. Sono schifato da questa giustizia fasulla e inoltre ho speso 9000,00euro perche la mia ragazza spaventata non e riuscita a denunciare padre e fratello, la gente sa ma e tanto tonta da non testimoniare. I carabinieri sanno ma visto che tutte le denuncie fatte a queste persone sono sempre state ritirate non sono perseguibili. Cosa mi consigluate. Adesso o speso tanti soldi cambiato tre avvocati che hanno solo chiestoo soldi e risultati zero. Sono svuotato,impaurito,e amareggiato da tutto cio aiutatemi vi prego

    • gianni ha detto:

      tu sei stato picchiato,ingiuriato etc…..e il giudice ha archiviato. Io sono stato invece condannato dal giudice di pace per aver minacciato ingiuriato una persona che non so neanche che faccia abbia. Niente di strano, questa è l’italia.
      Nel film di Comencini, quando Pinocchio viene derubato dal gato e la volpe, il giudice gli da tre giorni di carcere.
      Non capisco perchè ci si sorprende quando scoppiano le tragedie!!!!!

  7. Gianni ha detto:

    Gentile redazione e gentili utenti, è più di un mese che scrivo di un dramma che
    sto vivendo, ancora non ho trovato un avvocato che mi sappia almeno
    tranquillizzare. Proverò a rubare anche a voi un po di tempo tanto al
    limite non avrò risposta.
    Una mattina ho portato mia figlia al centro estivo e mentre aspettavo
    mia moglie che mi riportasse a casa (ho problemi di disabilità) in
    macchina ebbi una discussione con un paio degli educatori che guardavano
    i bambini e volevo ritirare mia figlia dal centro,
    poco più di un mese fa (dopo un anno) mi arriva una lettera di citazione
    dal giudice di pace, una querela penale che riguarda l’avvenimento (che
    avevo già scordato) dello scorso anno dove i tre educatori “sostengono”
    che io in tale giorno ho minacciato e offeso un bambino disabile che si
    trovava li al centro. Ho sentito già quattro avvocati che mi dicono che
    se non ho testimoni sono io ad avere la peggio!!!! perché loro sono in
    tre “colleghi” che, anche se con testimonianze discrepanti fra loro,
    sostengono all’unanimità di avermi visto e sentito minacciare e
    offendere il bambino. Esco raramente e un giorno che esco per
    accompagnare la mia bambina al centro estivo incontro tre psicopatici
    che mi aggrediscono; e con tutto che non riesco a difendermi a causa di
    problemi di salute devo rispondere anche in tribunale. Come faccio ad
    avere testimoni quando accompagno mia figlia a scuola o al centro estivo?
    lo faccio da solo. L’unica testimone è mia figlia che non capisce perché
    questi maestri mi vogliano fare del male. Sto vicino ai 50 anni e quando
    ne avevo 22 mi sporcai la fedina penale per delle ragazzate,quasi 30
    anni fà; per carità non ho mai rubato niente a nessuno ma mi è stato
    detto che terranno conto più del passato che del presente!
    mi processeranno un’altra volta anche per questo. Mi è stato
    detto inoltre di stare tranquillo perché non andrò in galera ma
    al massimo dovrò subire una pena “pecuniaria”.!!! Nessuno pensa alla
    mia dignità; io affronterei 100 volte la galera da colpevole ma mai e
    poi mai neanche una multa da un centesimo da innocente.
    Mi scuso per il disturbo ma ho come la terribile sensazione che possa
    finire tutto in una tragedia,ma una vera tragedia, io non dormo più, i
    medici mi hanno aumentato alcune terapie ma continuo a non capire cosa
    stia succedendo, mi sembra di vivere in un’altra dimensione e lo sento
    talmente forte da far fatica nel distinguere la realtà dal sogno.
    I miei più cordiali saluti Giovanni murgia.

  8. francesca iglio ha detto:

    Io e mio marito siamo stati denunnciati,per aver risposto a delle offese ricevute.

    Mio marito, si è arrabbiato ed è andato a bussare alla porta di questa signora per chiedere spiegazioni e non aprendo gli è scappato un vaffanculo.

    Cosarischiamo?

    Grazie

    F.I.

  9. giovanni murgia ha detto:

    sto leggendo tutti i commenti ed è abbastanza chiaro che esiste una situazione giudiziaria che sta nel caos, anzi peggio.
    Come ho già scritto anche io sono stato querelato ma non ci sono stati ne carabinieri ne polizia ne vigili che mi abbiano fatto sapere qualcosa, eleggere domicilio e avere la possibilità di contro querelare.Ho saputo tutto tramite una raccomandata postale dopo 13 mesi con una data di comparizione dal giudice di pace per questo 3 ottobre,inoltre ho preso l’avviso dalla buca delle lettere per caso visto che stavo in partenza.
    Sono portatore d’handicap con tanto di legge 104 art 3 coma 3 riconosciuta direttamente da un tribunale, ma gli avocati con cui ho parlato mi hanno detto che il giudice di pace crederà più a tre testimoni di sana e robusta costituzione perché loro sono in tre e io solo con mia figlia di 7 anni. Immaginate che un culturista vada a fare una denuncia affermando di essersi trovato in pericolo per le minacce fatte da un’altro in carrozzina..non lamentatevi delle assurdità cui siamo soggetti tutti!! e pensate invece in che mani stiamo.

  10. emanuela ha detto:

    Vorrei sapere se si puo accusare un tribunale per mancata notifica creado un danno alla persona.grazie

  11. Fabrizio ha detto:

    Buongiorno,
    ieri pomeriggio ho subito un danneggiamento volontario mentre percorrevo con la mia autovettura nella stradina privata verso la mia abitazione da un parente del mio vicino di casa che in a passato non ho avuto pochi problemi per rumorosità.
    Ovvero mi a dato un colpo molto forte sullo specchietto retrovisore danneggiandolo. Sono sceso dalla mia auto e chiedendo spiegazioni mi ha offeso dicendo che mi stava bene. Ho chiesto di fermarsi fino all’arrivo della polizia, ma non ha voluto sentire andando via per la sua strada. All’arrivo della polizia che hanno descritto (fotografando)l’accaduto e hanno provato a verificare se il vicino di casa era presente, mi hanno consigliato di fare querela. Sono andato in questura e ho fatto querela per danneggiamento e offese. Ora cosa mi consigliate di fare?

  12. Elena ha detto:

    In caso di remissione di querela in sede extraprocessuale davanti ai carabinieri (solo RgNR.) non è radicato il procedimento avanti al giudice di pace. Le spese di giustizia sono contemplate? e se si sempre a carico del quereato?

  13. Laura ha detto:

    Buongiorno.
    Sono stata offesa dall’ex fidanzato tramite messaggi telefonici.Mi ha scaricato una raffica di insulti pesantissimi e anche una minaccia,”ti ammazzo”.
    Volevo sapere dato che ho le prove se posso chiedere un risarcimento per avere offeso la mia dignita’.Sulla minaccia poi cosa posso fare?
    Grazie

  14. Feijaonzinha ha detto:

    Buon giorno ieri ho ricevuto una lettera di diffamazione aggravata dal sindaco del mio paese per un post pubblicato a novembre 2015..ove mi chiede di pagarle5000€ per danni non patrimoniali!!!!
    Cosa devo fare?????
    Io non ho i soldi per pagare questa somma!!!e per di più sono disoccupata!!!
    Se qualcuno sa qualcosa o può darmi delle indicazioni vi prego di rispondermi sono disperata…e due giorni che piango e non mangio!!!
    Ho veramente paura delle conseguenze

  15. Andrea ha detto:

    ma non risponde mai nessuno a tutte queste domande interessanti?

  16. SarA ha detto:

    Salve sono venuta a conoscenza del fatto che la badante di mia madre, su Facebook in chat privata, manda messaggi a mia nipote dicendole che io e gli altri parenti diciamo ingiurie nei suoi confronti, chiaramente non è vero sono tutte fandonie della badante la quale assunta in regola, vorrebbe portare il suo fidanzato a vivere a casa di mia madre e le è stato negato, da li è iniziato l’odio nei miei confronti e nei confronti dei miei fratelli. Inoltre sono venuta anche a conoscenza del fatto che si riferisce a me con vari appellativi offensivi. Cosa posso fare per denunciare questa persona, considerando il fatto che mia nipote non mi vuole consegnare le loro conversazioni fatte su Facebook?

  17. Raffaele ha detto:

    Sono stato denunciato da mia suocera ..i carabinieri hanno detto che lo minacciata….riferivo che quando abbiamo discusso cera anche mio suocero che può confermare…ma poi in secondo tempo vengo a sapere sempre da mio suocero che aveva detto che le minacce le avevo detto in macchina.. …il mio avvocato ha fatto denuncia più querela..posso essere accusato ???

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