Da MARZO 2011 il nuovo istituto della MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE disegnato dal Governo con il D. Lgs. 28/2010 per incentivare la composizione delle controversie PRIMA DI ARRIVARE DAVANTI AD UN GIUDICE, ha reso obbligatorio questo passaggio, per tutte le controversie in ambito di alcune materie e facoltativo per tutte le altre.
SIAMO IL PRIMO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE ABILITATO SUL TERRITORIO DI FIUMICINO E CIVITAVECCHIA
SIAMO GLI UNICI ABILITATI ALLA MEDIACONCILIAZIONE ONLINE
VADEMECUM DELLA MEDIAZIONE SECONDO IL D. Lgs. 28/2010
La mediazione civile e commercialeLa mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d’Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioè scelta volontariamente dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre 15 giorni dal deposito della richiesta.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
Le regole del gioco
La mediazione è una soluzione, a costi contenuti e prevedibili, di tipo “win-win” (ognuno vince), dalla quale ciascuna delle parti può ricavare il proprio interesse (spesso sottinteso e non solamente economico), a differenza delle soluzioni “win-lose” (uno vince, l’altro perde), tipiche del processo e dell’arbitrato e di quelle “lose-lose” (tutti perdono), che si realizzano quando, pur avendo ottenuto ragione, la sentenza o il provvedimento risultano non eseguibili o non soddisfano i veri interessi delle parti: l’esempio di scuola è la contesa per la divisione di una arancia tra due fratelli: in una decisione di un giudice/arbitro (tenuto alle regole stabilite dalla legge) l’arancia andrebbe divisa tra i due fratelli oppure venduta a terzi e diviso il ricavato, mentre da un accordo di mediazione possono uscire soluzioni alternative (non essendo legate le parti al rigore delle regole del codice civile, ma al vero interesse perseguito dalle parti) come ad esempio: ad un fratello interessa solo la buccia (per fare dei canditi) ed all’altro il succo d’arancia (soluzione win/win).
AGGIORNAMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La nuova manovra finanziaria – L. 148/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011 -, ha previsto che laddove la parte costituita in giudizio non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione civile, nei casi in cui e’ obbligatoria, la stessa e’ condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condanna, dunque, opera nei confronti di chi è stato chiamato in mediazione e non vi abbia partecipato senza giustificato motivo, ma anche nei confronti di chi instaura un giudizio avente ad oggetto una delle materie per le quali e’ prevista la mediazione obbligatoria, senza aver prima effettuato il tentativo di conciliazione.
L’AGENZIA LEGALE è ABILITATA alla funzione di UFFICIO PER MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE civile e commerciale a livello nazionale.
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VADEMECUM DELLA MEDIAZIONE SECONDO IL D. Lgs. 28/2010
La mediazione civile e commercialeLa mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d’Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioè scelta volontariamente dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre 15 giorni dal deposito della richiesta.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
AGGIORNAMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La nuova manovra finanziaria – L. 148/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011 -, ha previsto che laddove la parte costituita in giudizio non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione civile, nei casi in cui e’ obbligatoria, la stessa e’ condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condanna, dunque, opera nei confronti di chi è stato chiamato in mediazione e non vi abbia partecipato senza giustificato motivo, ma anche nei confronti di chi instaura un giudizio avente ad oggetto una delle materie per le quali e’ prevista la mediazione obbligatoria, senza aver prima effettuato il tentativo di conciliazione.
L’AGENZIA LEGALE è ABILITATA alla funzione di UFFICIO PER MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE civile e commerciale a livello nazionale.
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VADEMECUM DELLA MEDIAZIONE SECONDO IL D. Lgs. 28/2010
La mediazione civile e commercialeLa mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d’Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioè scelta volontariamente dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre 15 giorni dal deposito della richiesta.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
AGGIORNAMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La nuova manovra finanziaria – L. 148/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011 -, ha previsto che laddove la parte costituita in giudizio non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione civile, nei casi in cui e’ obbligatoria, la stessa e’ condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condanna, dunque, opera nei confronti di chi è stato chiamato in mediazione e non vi abbia partecipato senza giustificato motivo, ma anche nei confronti di chi instaura un giudizio avente ad oggetto una delle materie per le quali e’ prevista la mediazione obbligatoria, senza aver prima effettuato il tentativo di conciliazione.
L’AGENZIA LEGALE è ABILITATA alla funzione di UFFICIO PER MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE civile e commerciale a livello nazionale.
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La mediazione civile e commercialeLa mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d’Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioè scelta volontariamente dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre 15 giorni dal deposito della richiesta.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
AGGIORNAMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La nuova manovra finanziaria – L. 148/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011 -, ha previsto che laddove la parte costituita in giudizio non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione civile, nei casi in cui e’ obbligatoria, la stessa e’ condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condanna, dunque, opera nei confronti di chi è stato chiamato in mediazione e non vi abbia partecipato senza giustificato motivo, ma anche nei confronti di chi instaura un giudizio avente ad oggetto una delle materie per le quali e’ prevista la mediazione obbligatoria, senza aver prima effettuato il tentativo di conciliazione.
L’AGENZIA LEGALE è ABILITATA alla funzione di UFFICIO PER MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE civile e commerciale a livello nazionale.
Da MARZO 2011 il nuovo istituto della MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE disegnato dal Governo con il D. Lgs. 28/2010 per incentivare la composizione delle controversie PRIMA DI ARRIVARE DAVANTI AD UN GIUDICE, ha reso obbligatorio questo passaggio, per tutte le controversie in ambito di alcune materie e facoltativo per tutte le altre.
SIAMO IL PRIMO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE ABILITATO SUL TERRITORIO DI FIUMICINO E CIVITAVECCHIA
SIAMO GLI UNICI ABILITATI ALLA MEDIACONCILIAZIONE ONLINE
VADEMECUM DELLA MEDIAZIONE SECONDO IL D. Lgs. 28/2010
La mediazione civile e commercialeLa mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d’Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioè scelta volontariamente dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre 15 giorni dal deposito della richiesta.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
AGGIORNAMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La nuova manovra finanziaria – L. 148/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011 -, ha previsto che laddove la parte costituita in giudizio non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione civile, nei casi in cui e’ obbligatoria, la stessa e’ condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condanna, dunque, opera nei confronti di chi è stato chiamato in mediazione e non vi abbia partecipato senza giustificato motivo, ma anche nei confronti di chi instaura un giudizio avente ad oggetto una delle materie per le quali e’ prevista la mediazione obbligatoria, senza aver prima effettuato il tentativo di conciliazione.
L’AGENZIA LEGALE è ABILITATA alla funzione di UFFICIO PER MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE civile e commerciale a livello nazionale.
Da Marzo 2011 il nuovo istituto della MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE disegnato dal Governo con il D. Lgs. 28/2010 per incentivare la composizione delle controversie PRIMA DI ARRIVARE DAVANTI AD UN GIUDICE, ha reso obbligatorio questo passaggio, per tutte le controversie in ambito di alcune materie e facoltativo per tutte le altre.Abbiamo avviato il progetto mediazione su FIUMICINO ed a partire da Gennaio 2012 è completamente operativa l’AGENZIA PER LA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE presso i nuovi uffici di fronte al palazzo comunale di Fiumicino. Siamo sportello conciliazione abilitato per la mediazione ed attraverso la piattaforma informatica IFOAP operiamo anche completamente Online, concordando un tariffario agevolato. Grazie infatti ad una connessione informatica in VPN ed avvalendoci della totale digitalizzazione dei documenti, siamo già in grado di operare le mediazioni anche via web come ODR (Online Dispute Resolution), garantendo la interconnessione tra gli uffici di Roma e Fiumicino, la copertura su tutto il territorio nazionale, e la possibilità di organizzare le procedure di mediazione – fino alla definitiva conciliazione, collegandovi da casa o dall’ufficio, ed assistendo agli incontri come parte, come consulente della parte o come mediatore, senza doversi recare fisicamente presso la sede dell’organismo, bensì tramite un semplice collegamento internet a banda larga ed una webcam, e senza installare software sul proprio pc. SIAMO IL PRIMO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE ABILITATO SUL TERRITORIO DI FIUMICINO E CIVITAVECCHIA
VADEMECUM DELLA MEDIAZIONE SECONDO IL D. Lgs. 28/2010 Settori obbligatori dal 20 marzo 2011
Caratteristiche (fonte Ministero della Giustizia)La mediazione civile e commercialeLa mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia. Il registro degli organismi di mediazione La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. Gli ordini professionali Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia Consob e Banca d’Italia Tipi di mediazione Mediazione obbligatoria Provvedimenti giudiziali urgenti Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili. Procedimento di mediazione La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Mediazione durante il processo Durata della mediazione Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre 15 giorni dal deposito della richiesta. Esito della mediazione L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Proposta del mediatore Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Riservatezza Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo Spese della mediazione Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici. Agevolazioni fiscali Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. AGGIORNAMENTI SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE La nuova manovra finanziaria – L. 148/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011 -, ha previsto che laddove la parte costituita in giudizio non abbia partecipato senza giustificato motivo alla mediazione civile, nei casi in cui e’ obbligatoria, la stessa e’ condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condanna, dunque, opera nei confronti di chi è stato chiamato in mediazione e non vi abbia partecipato senza giustificato motivo, ma anche nei confronti di chi instaura un giudizio avente ad oggetto una delle materie per le quali e’ prevista la mediazione obbligatoria, senza aver prima effettuato il tentativo di conciliazione. L’AGENZIA LEGALE è ABILITATA alla funzione di UFFICIO PER MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE civile e commerciale a livello nazionale.
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From March 2011 the new institute of CIVIL AND COMMERCIAL MEDIATION AND CONCILIATION designed by the government with the Legislative Decree 28/2010 to encourage the settlement of disputes BEFORE YOU GETDEFENCE BEFORE A JUDGE, this step has made it compulsory for all disputes in the context of certain subjects and optional for all others.
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AGENZIA LEGALE OFFICE is ENABLED TO OPERATE MEDIATION and CONCILIATION in civil and commercial matters NATIONWIDE.
Posso richiedere di conciliare una controversia anche la materia se non è compresa tra quelle elencate? è possibile fare la conciliazione anche se l’altra parte è residente al sud Italia?
Grazie
Nelle materie elencate dal D-Lgsl. 28/2010 il passaggio per la mediazione è obbligatorio, prima di poter avviare una causa; in ogni altro caso è sempre facoltativo per una delle parti tentare di raggiungere un accordo velocemente ed in modo meno costoso attraverso un organismo di mediazione come il nostro.
Siamo abilitati alla mediazione online, quindi siamo in grado di ottenere un accordo valido senza che le parti partecipino fisicamente agli incontri con il mediatore, quindi risparmiando in tempi e costi, come ad esempio nel caso in cui una delle parti sia residente in altra regione. Inoltre attraverso il network nazionale di IFOAP la controparte può partecipare all’incontro in videoconferenza recandosi presso uno sportello affiliato nella sua zona.
Scusate, volevo una informazione, il mediatore può decidere anche se l’altra parte si rifuta di partecipare agli incontri? si tratta di una lite tra tre fratelli per la divisione di un appartamento ricevuto in eredità, è materia obbligatoria? in due saremmo d’accordo a vendere mentre l’altro fratello si rifiuta, avendo l’uso esclusivo della casa!!
Nella mediazione, a differenza dell’arbitrato, non si decide mai la controversia in favore di una o l’altra parte; sono le parti a dover trovare una accordo, agevolato dal ruolo del mediatore, che spesso riesce ad aprire la strada e rimuovere ostacoli verso la conciliazione in colloqui comuni e7o privati con le parti; può formulare una proposta nel caso che siano le parti a richiederlo, ma anche in questa ipotesi la proposta non è voincolante, le parti possono accettarla o meno.
Quindi il mediatore non può costringere nessuno ad un accordo nè a partecipare agli incontri, ma se la mediazione fallisce il giudice nella causa successivamente instaurata, deve sanzionare economicamente (importo pari al contributo unificato per il giudizio) coloro che hanno rifiutato di partecipare agli incontri, e deve inoltre tener conto, come risarcimento danno, della mancata accettazione di una proposta corrispondente al diritto riconosciuto dalla sentenza.
La divisione immobiliare è materia obbligatoria da marzo 2011, quindi prima di poter agire per la divisione giudiziale (richiedendo la attribuzione del bene ai due quotisti maggiori ovvero la vendita all’asta e divisione del ricavato), dovrete richiedere la mediazione.
Per preventivi online compili il modulo, indicando il valore (approssimativo) dell’appartamento.
quindi se mio fratello vuole fare la causa non può farlo comunque?
Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria e non viene svolta prima della causa, il giudice alla prima udienza rinvia la causa disponendo che le parti si rivolgano ad un organismo di mediazione; se questo non avviene la causa è dichiarata improcedibile
Quanto costa richiedere la mediazione, le spese iniziali quali sono?
Il costo per avviare la procedura di mediazione sono solamente € 40,00, ogni altra competenza si sostiene solo se l’altra parte decide di partecipare
[…] non superiore a 2 mesi e ove occorra, puo’ avvalersi anche dell’attivita’ di mediatori; se la conciliazione riesce si redige espresso verbale attestante la remissione della querela, e la […]
[…] civile obbligatoria ex D. lgsl. 28/2010, essendo necessario quindi attivare la procedura di MEDIAZIONE prima di agire giudizialmente contro la socia amministratrice, che nel caso di specie ha […]
[…] COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO E INFORMAZIONI SULLA MEDIAZIONE […]
[…] ogni aspetto che coinvolga rapporti di locazione in genere, è stata devoluta dal D. Lgsl. 28/2010 al tentativo obbligatorio di mediazione (oggi tuttavia parzialmente dichiarato incostituzionale), che rappresenta indubbiamente un […]
Se non ho capito male nel mio caso:
Immobile in Sicilia.
4 fratelli: 2 residenti a Roma 2 in Sicilia.
2 sono d’accordo nelle quote gli altri hanno ognuno una proposta differente.
I 2 fratelli che sono d’accordo possono avviare la divisione giudiziale insieme, quindi contro gli altri 2 fratelli?
Se la procedura di mediazione viene disertata dai 2 fratelli residenti in Sicilia e viene presenziata dai 2 fratelli che l’hanno avviata il costo è 40,00 euro?
La mediazione online ha costi e procedure differenti rispetto a quella con incontri fisici?
Grazie infinite
Monica
Personalmente credo che l’iustuzione di questa nuova furiga professionale sia stata davvero una buona idea per diverese ragioni(tempi della giustizia, costi per i cittadini, nuovi posti di lavoro). Speriamo bene per il fututo
Dove trovo il modulo per preventivi online ?