• LA RESPONSABILITÀ MEDICA: I DIRITTI DEL PAZIENTE

    Posted on febbraio 7, 2012 by in Iniziative legali, News legali, Risarcimento danni

    MALASANITA’: I DIRITTI DEL PAZIENTE

    Una mia amica qualche giorno fa ha messo al mondo suo figlio. Il compagno ha assistito al parto: non indossava la mascherina, né tantomeno il camice verde che solitamente è obbligo tenere nelle sale operatorie o nelle sale parto; indossava un maglione, un paio di pantaloni  e una bella sciarpa abbinata alle scarpe: “Preso dall’emozione e dall’agitazione del momento non ci ho fatto caso, ma poi, una volta uscito dalla sala, mi sono chiesto con stupore come mai non mi avessero fatto indossare alcunché..”

    Sembra assurdo, ma ancora nel XXI secolo, accadono fatti simili, che quasi hanno del preistorico. Pazienti che perdono la vita per interventi banali, mentre, per i più fortunati, menomazioni fisiche più o meno gravi, ma SEMPREpermanenti per interventi mal riusciti. L’unica speranza che sembra rimanere al cittadino è quella di non dover mai ricorrere al sistema sanitario italiano. Espressioni quali mala sanità, errore sanitario, responsabilità ospedaliera, colpa del medico, ricorrono sempre più frequentemente sulle prime pagine dei giornali.

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    LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO: IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

    La responsabilità professionale del medico si può riscontrare, ai sensi dell’art 43 c.p., quando quest’ultimo, per negligenza imprudenza o imperizia (colpa generica), o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente.

    Non tutti i pazienti sono consapevoli del fatto che ogniqualvolta essi si rivolgono ad un medico, viene concluso con lo stesso un vero e proprio contratto, che prende il nome di contratto di opera intellettuale, che ha per oggetto l’attività di cura, diretta ad ottenere la guarigione del paziente.

    Nel caso in cui il medico si renda inadempiente al predetto contratto, per negligenza, colpa o dolo, il paziente ha diritto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., ad ottenere il risarcimento del danno subito, se il medico non prova che il suo inadempimento è dovuto ad impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Tale inadempienza comporta una responsabilità contrattuale appunto, oltre che una eventuale responsabilità penale nei casi di lesioni o morte del paziente.

    OBBLIGAZIONE di MEZZI o di RISULTATO?

    Una qualche responsabilità in capo al medico, sorge solo nel caso in cui il professionista violi i doveri inerenti lo svolgimento della sua attività: inversamente, qualora quest’ultimo si sia rigidamente e sapientemente attenuto a tali doveri, facendo tutto il possibile per ottenere la guarigione del paziente, non sarà ravvisabile alcun inadempimento ex art. 1218 c.c., anche se la terapia dovesse avere un esito negativo, pesino procurando la morte del pazinete. Pertanto, l’obbligazione inerente la professione sanitaria è di comportamento e non di risultato, cioè il medico deve mettere in atto quei comportamenti che, in taluni casi clinici, ordinariamente sono richiesti dall’arte medica nella formulazione di una corretta prognosi e della relativa prescrizione o cura: così come l’avvocato ha l’obbligo di fare tutto il possibile per vincere la causa, senza però poter e dover garantire la vittoria della causa stessa, dal medico non si può pretendere la guarigione totale, bensì l’adozione di tutti quegli idonei accorgimenti per come noti dalla medicina/chirurgia.

    TUTTAVIA

    Per quanto riguarda alcune attività, come la chirurgia estetica, le protesi sostitutive, l’aborto, le trasfusioni di sangue ed analoghi casi di interventi particolarmente semplici/routinari, l’obbligazione del professionista assume i connotati di un’obbligazione di risultato, almeno secondo la prevalente dottrina (è un dato d’esperienza comune che un intervento di appendicite, non richieda nel medico una particolare abilità che sia di tipo superiore alla media, dal momento che, allo stato attuale della scienza medica, si tratta di un intervento di routine). Inoltre, secondola Corte di Cassazione, il mancato raggiungimento del risultato, può essere considerato come un indizio dell’inadempimento del medico, comportante un’inversione dell’onere probatorio di cui tratteremo tra breve.

    QUALE E’ LA DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE?

    LA DILIGENZA QUALIFICATA

    Ai sensi dell’art 1176 comma secondo c.c., nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Pertanto, la colpa del medico deve essere valutata con riferimento all’impegno che il professionista “modello” avrebbe posto in quel particolare caso, in confronto a quello che è stato invece utilizzato nel caso concreto da quel professionista.

    Alla luce di quanto fin’ora affermato, in caso di mancato raggiungimento del risultato cui l’attività del medico è preordinata, il paziente dovrà provare l’inadempimento, e cioè che il medico non ha posto nella propria attività la diligenza del così detto agente modello, il quale deve operare con “scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione” (Cass. civ. sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845).

    I GRADI DELLA RESPONSABILITÀ 

    L’ART 2236 c.c.: UN’ANCORA DI SALVEZZA ORMAI DISANCORATA

    E’ assolutamente falsa e infondata, l’affermazione secondo la quale la responsabilità del medico sia prevista solo in caso di colpa grave, contemplato nel disposto dell’art. 2236 c.c. (se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’pera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave), in quanto la limitazione di responsabilità civile ai soli casi di colpa grave, si riferisce alle sole ipotesi in cui il medico si sia trovato a combattere casi di speciale difficoltà, racchiusi in circostanze molto limitate, straordinarie ed eccezionali. Il più delle volte il medico risponde anche per colpa lieve, ovvero quando, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza e che, ove viceversa correttamente applicate, avrebbero portato, con un probabilistico grado di certezza, ad un risultato positivo.

    COLPA LIEVE: DEFINIZIONE

    Per colpa lieve si intende un’omissione di diligenza, ovvero quando il professionista non pone in essere una prestazione conforme allo standard indicato dall’art 1176 c.c.,  per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si trova a dover prestare la propria opera non per risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà.

    Un esempio di negligenza per colpa lieve è costituita dalla mancata informazione al paziente, sui probabili esiti invalidanti dell’intervento chirurgico.

    COLPA GRAVE: DEFINIZIONE

    Per colpa grave ex art 2236 c.c., si intende la grossolanità dell’errore e la sua inescusabilità, dovuta alla violazione delle regole e mancata adozione degli strumenti e quindi delle conoscenze che rientrano nel patrimonio del medico. La colpa grave si applica nei casi di imperizia, nell’ambito di interventi complessi.

    LA   RELATIVITÀ  DELLA COLPA E L’ONERE DELLA PROVA

    Nei casi in cui il medico si trova ad eseguire un intervento considerato facile, come può essere un aborto, una trasfusione di sangue etc.., come prima accennavamo a proposito dell’obbligazione di risultato, la colpa del medico viene presunta e pertanto, il paziente rimasto danneggiato, non dovrà dimostrare alcunché, se non la facilità dell’intervento, in quanto sarà il professionista a dover provare la sua innocenza, dimostrando di aver adottato, con diligenza tutti i mezzi e gli strumenti acquisiti dalla scienza medica del momento storico considerato, e quindi l’impossibilità della prestazione, per causa a lui non imputabile, riconducibile ad esempio ad una particolare condizione fisica del malato; inversamente per l’intervento considerato difficile, ipotesi disciplinata dall’art 2236 c.c., sarà onere del paziente dimostrare oltre al danno, la colpa del medico.

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    Non esiste una risposta, in termini risarcitori, valida universalmente ed applicabile ad ogni episodio di malasanità. Valuteremo singolarmente il tuo caso, sia nella fase di accertamento della vicenda di cui sei vittima, rivolgendoci ad un medico legale specializzato in materia che redigerà apposita perizia, sia nella fase di decisione della migliore azione legale da intraprendere, percorrendo la strada della mediazione, e poi della giustizia penale, civile o entrambe. Sarà di estrema importanza in questi momenti iniziali, poter visionare le cartelle cliniche in tuo possesso, rilasciate dalla struttura sanitaria.

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