Al compimento dei 18 anni non si acquisisce di certo automaticamente quell’indipendenza economica che per il vero, sempre più spesso, non si raggiunge nemmeno al completamento degli studi universitari.
Il fenomeno dei figli “bamboccioni” che rimangono a casa dei genitori anche in età avanzata è statisticamente rilevante e, con la attuale crisi economica, decisamente in aumento, soprattutto in Italia: i giovani si laureano in ritardo e le occasioni lavorative sono scarse, gli italiani tendono poi a rimanere nel proprio nido più a lungo rispetto alla cultura europea. Una ragazza Finlandese, in media, va via di casa alla tenera età di 22 anni mentre una italiana aspetta tranquillamente fino ai 29.5. E i ragazzi? I primi ad andar via sono sempre i Finlandesi a 23.1 anni mentre tra i più attaccati alla propria famiglia ci sono proprio gli Italiani insieme ai Bulgari, Greci, Rumeni, Sloveni, Slovacchi, Ciprioti e Maltesi, tutti dopo i 30 anni.
I fondamentali principi dell’ordinamento, quale l’art. 30 Cost., non sollevano il genitore dall’obbligo di mantenimento quando il figlio, raggiunta la maggiore età, non sia ancora in grado di sostenersi autonomamente; è infatti obbligo dei genitori continuare a sostenere i figli, anche rispetto al percorso di formazione professionale e capacità degli stessi: non si può pretendere che un ragazzo che prosegue proficuamente gli studi universitari o di formazione in generale, vada a lavorare solo perché ha raggiunto la maggiore età, ovviamente quando si ha la possibilità economica e di reddito per sostenere i figli!
E’ proprio qui che le cose si complicano, la misura delle effettive possibilità di sostentamento ai figli, soprattutto quando i genitori sono separati o divorziati. Su questo tema, la Corte, confermando l’ormai consolidato orientamento in materia (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407), ha spiegato che l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter esser economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. La legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, all’art. 155 quinquies c.c., prevede specificamente che il Giudice, in sede di separazione o divorzio, riconosca ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico., in quella misura che viene stabilita mediante il riferimento a quegli stessi parametri previsti per i minorenni: reddito dei genitori, tenore di vita durante il matrimonio, assegnazione della casa coniugale, tempi di permanenza dei figli presso uno e altro dei genitori.
Su chi grava il compito di provare la situazione reddituale dei figli? E quando può dirsi raggiunta l’irreversibile indipendenza economica?
La soluzione a tale quesito viene fornita dalla Cassazione, la quale ha chiarito che l’indipendenza economica consiste nel percepimento di un reddito corrispondente alla professionalità raggiunta dal soggetto collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata o quantomeno all’avvio verso di essa, con prospettive concrete tali da assicurare al figlio maggiorenne un introito stabile e sicuro anche per l’avvenire (Cass. 21773/08, Cass. 8221/06, Cass. 4188/06, Cass. 22214/04). Un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli studi, tenuto conto delle concrete condizioni di mercato. Non qualsiasi reddito e qualsiasi attività produttiva di reddito fa venir meno il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne ma solo il raggiungimento di uno status di adeguata autosufficienza economica, la cui prova incombe al soggetto obbligato. Di certo la nozione, in tempi in cui il precariato e la mobilità è la regola e non la eccezione, non coincide necessariamente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma e’ altrettanto certo che non basta un impiego sporadico per giustificare l’interruzione al mantenimento. Se il figlio svolge lavori saltuari o temporanei, che non garantiscono entrate neanche in minima parte regolari e congrue per il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiane, è evidente che egli non può mantenersi da sé. (Cass. 3 gennaio 2011, n.18). Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento disposto a carico del genitore con convivente, allora, può essere modificato od estinguersi solo in seguito ad uno specifico accertamento ad opera di un Giudice, a cui il genitore dovrà rivolgersi, con l’onere di provare che il figlio ha raggiunto l’autonomia economica. La obbligazione non cessa “ipso facto“, ma va dichiarata: NON E’ QUINDI CONSENTITA LA AUTORIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ASSEGNO, poiché, permanendo la obbligazione fino alla data della pronuncia contraria da parte del Tribunale, ci si espone ad eventuali azioni legali di recupero delle somme non corrisposte (con relativi aggravio di costi) e perfino ad azioni penali (tuttavia meno incisive che nel caso di mancato versamento ai minori). C’è da dire che, tenuto conto dei tempi per ottenere una decisione da parte del giudice, la proposizione della domanda non legittima la autoriduzione, ma in qualche misura la rende più giustificata; inoltre la decorrenza della decisione generalmente è stabilita con riferimento alla data di deposito della domanda e non a quella della sentenza: QUINDI E’ NECESSARIO AGIRE PER FAR DICHIARARE AL TRIBUNALE LA ELIMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO, ED E’ PIU CHE OPPORTUNO FARLO APPENA POSSIBILE
Ma è anche vero che questo supporto non può durare a vita, soprattutto nei confronti dei figli “fannulloni“: se il mancato svolgimento di un’attività economicamente redditizia dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass. Civ., sez. 1°, 3 aprile 2002, n. 4765, Cass. Civ., sez. 1°, 24 novembre 2004, n. 22214, Cass. Civ., sez. 1°, 11 luglio 2006, n. 15756). In sostanza il genitore obbligato al mantenimento non può pretendere che un figlio laureato in ingegneria nucleare vada a fare l’idraulico, ma al tempo stesso un figlio che non abbia studiato od acquisito una specifica formazione, e non si attivi per reperire un normale posto di lavoro, per sua colpa o per sua scelta, non può pretendere di avere un posto da direttore di banca od esser mantenuto a vita dal padre separato.
Pertanto, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui il figlio abbia trovato un lavoro stabile, adeguato e dignitoso rispetto alla specifica formazione ed alle corrispondenti aspettative di inserimento nel mondo del lavoro, che gli consenta un giusto tenore di vita. In questo caso, il diritto al mantenimento del figlio deve contribuire al migliore sviluppo della personalità del figlio stesso, in linea con i principi costituzionali, in particolare con l’art. 2 della Carta Costituzionale che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Esistono poi, come riferito, dei casi in cui, invece, il diritto al mantenimento viene meno, e precisamente:
In tutti questi casi il genitore può chiedere al Giudice di cessare la corresponsione dell’assegno periodico e conseguentemente della eventuale assegnazione della casa coniugale. Ovviamente, il genitore interessato dovrà dare prova sia del percepimento di un reddito adeguato, avendo concretamente raggiunto la possibilità di lavorare, sia dello stato di colpevole inerzia del figlio.
Per la Cassazione è escluso che possa fissarsi un termine perentorio, dato che necessario fare una distinzione tra i singoli casi e l’ipotesi in cui il figlio abbia proseguito o meno gli studi universitari. E quindi, la prima ipotesi, dove il figlio non abbia proseguito gli studi, tende a far cessare l’obbligo di mantenimento tendenzialmente, intorno al ventiduesimo anno d’età. (Cass. 10894/04). Nel caso opposto, invece, qualora abbia intrapreso studi universitari, alcune pronunce giurisprudenziali hanno attribuito rilievo sia al pessimo rendimento del figlio (Cass. 2338/06, Cass. 951/05) che all’impossibilità dello stesso di trovare un lavoro e procurarsi quindi un reddito idoneo a rendersi autosufficiente, poiché occupava il suo tempo disponibile negli studi. Il figlio è tenuto, difatti, ad attivarsi concretamente nella ricerca di un’idonea occupazione che, ovviamente, sia in sintonia con il proprio percorso formativo e proprio livello sociale. Un figlio maggiorenne che frequenta l’università avrà diritto ad essere mantenuto per un periodo di tempo più lungo rispetto ad un figlio che sceglie di entrare nel mondo del lavoro sin dalla fine della scuola superiore. Ad ogni modo, per concludere, frequentare l’università non determina l’attribuzione di un diritto in capo al figlio maggiorenne di essere mantenuto vita natural durante, esiste un periodo di tempo ragionevole per tutto!
Per valutare nello specifico le singole ipotesi, occorrerà quindi un dettagliato esame della situazione personale, reddituale e patrimoniale dell’intera famiglia, attraverso un dettagliato parere legale di “fattibilità“
madre e mio padre a causa delle loro malattie per ben cinque anni.Mia
madre mi obbligo a risiedere con loro per poter avere una continua
assistenza anche di notte. Purtroppo la mia situazione anagrafica risul
essere dal 1994, mentre gia negli anni passati assistevo mia madre e mio
padre.Premesso che sino al 1994 sono stata aiutata dalle mie sorelle, si
sono sempre riufiutate mio fatello e mia sorrella. Questi adesso mi hanno
citato presso l’ufficio di conciliazione per lasciare la casa dei miei
genitori e . Vorrei avere delle spiegazione e se tutto è possibile.
Grazie
..aiutatemi per favore
il fatto è che io non posso vivere da mia madre in eterno e nel frattempo sto cercando un lavoro per mantenermi.
Quindi la mia domanda è questa: nel frattempo posso richiedere un assegno di mantenimento che includa le spese di un piccolo appartamento(che mio padre può permettersi perchè prima mi dava 700 euro al mese di “stipendio”) fin quando non raggiungo la autonomia economica?
Aggiungo che non compaio nello stato di famiglia di nessuno quindi praticamente sarei da solo, senza lavoro e senza casa.
Spero in una sua risposta al più presto.
Grazie mille..
Purtroppo non posso andare ad abitare da sola in quanto le spese sarebbero troppo alte rispetto a ciò che percepisco. Mio padre quindi ha ancora anche lui l’obbligo al mio mantenimento? La sua compagna potrebbe opporsi o cacciarmi di casa? Aggiungo che con il mio piccolo stipendio cerco di gravare il meno possibile sulle loro spalle cercando di soddisfare da sola quelle piccole spese quotidiane.
volevo chiedere se un figlio maggiorenne che ha diritto all’assegno di mantenimento, finchè non avrà intestato affitti o acquisto di appartamenti, perda questo diritto nel caso di un affitto transitorio intestato a lui.
Grazie
Cordiali saluti
Se la storia continua fino ai 40 anni che dovrei fare??
Grazie per una risposta
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
grazie
Ringrazio la nsotra illuminata Legge e ancor più illuminata Magistratura.
Mia moglie e mio figlio sono a mio carico, mia moglie di 54 anni non può lavorare in quanto mio figlio ha una invalidità del 69% e legge 104/92 quindi impossibilitatai a lasciarlo solo. Io guadagno sui 2.350.00 ( non tutti i mesi) di cui ho spese per solo mio figlio psicologa, ippoterapia 560.00 euro, 200.00 euro gas con riscaldamento, 40.00 euro luce, 348 euro rata macchina ( serve a mia moglie per fare tutti i giorni ben 150Km in quanto i servizidi trasporto non esistono per psicoterapia e
ippoterapia per mio figlio 16 anni)350.00 euro benzina, 100.00 euro amministrazione, 300.00 euro per spese personali in quanto mi trovo fuori a lavorare e torno alla sera, 650 euro di vitto e casa di proprietà. Spesa totale mensile 2.54800 euro ca. al mese.
Devo passare un assegno di 315.00 euro al mese di mantenimento all’altro figlio che come già detto vive con la madre e marito di lei, lavora e benchè lavora da 7 anni solo da tre mesi non glili passo più in quanto in diofficoltà economica. Ho già dovuto vrndere una casa per venire ad abitare in una più piccola e quindi meno spese e se gliela ho fatta a passare l’assegno a mio figlio è perchè ho preso i soldi dal risparmio di diversità dell’acquisto di questa nuova casa. Quali passi posso fare in merito? La ringrazio
Premetto che sono una studentessa universitaria e non lavoro. A causa di un’evidente incompatibilità di carattere con i miei genitori, ho dovuto cambiare residenza per concentrarmi sugli studi, vivendo tutt’ora ospite a casa del mio ragazzo, purtroppo disoccupato o lavoratore occasionale.
Il mio stato famiglia è composto soltanto da me (il mio ragazzo non è incluso in esso), quindi risultiamo conquilini.
L’avvocato dei miei genitori, durante le pratiche per la loro separazione, ha dichiarato che, per legge, non ho diritto ad un assegno di mantenimento, perchè convivo con un uomo che dovrà occuparsi della sottoscritta. Inoltre, hanno firmato per un accordo in cui si impegnano a pagare l’università ed eventuali spese mediche ma, nel caso decidessi di andare a vivere con uno di loro, sarebbero bendisposti a concedermi anche un assegno di mantenimento che altrimenti non potrei avere.
Vorrei capire se, il cambiamento di residenza e il mio stato famiglia, bastino a non ricevere un assegno di mantenimento, dato che la mia situazione economica non è certo delle migliori!
Ringraziando anticipatamente, porgo
cordiali saluti
Gessica
La casa familiare è stata concessa alla madre e io posso vedere le figlie solo a weekend alterni e un giorno alla settimana con pernotto.
Sulla casa grava un mutuo di 20 anni da 1000 euro al mese che è sempre stato pagato al 50% da entrambi, ora mi chiedo visto che sono obbligato a versare mensilmente l’assegno di mantenimento di 350 euro, sono anche obbligato a pagare la mia parte di mutuo?
Ringraziando anticipatamente, porgo
cordiali saluti.
Massimo
%e %B %Y alle %H:%M
Sono un papà di 60 anni che per ben 24 anni dall’annullamento del matrimonio verso l’assegno di mantenimento a mio figlio che ora ha 26 anni. Lavora presso un ufficio par-time con la qualifica di fattorino da ben 7 anni con contratto indeterminato. Sia sua madre (medico) che io ci siamo risposati, lei con un altro medico e un figlio loro.
Mia moglie e mio figlio sono a mio carico, mia moglie di 54 anni non può lavorare in quanto mio figlio ha una invalidità del 69% e legge 104/92 quindi impossibilitatai a lasciarlo solo. Io guadagno sui 2.350.00 ( non tutti i mesi) di cui ho spese per solo mio figlio psicologa, ippoterapia 560.00 euro, 200.00 euro gas con riscaldamento, 40.00 euro luce, 348 euro rata macchina ( serve a mia moglie per fare tutti i giorni ben 150Km in quanto i servizidi trasporto non esistono per psicoterapia e
ippoterapia per mio figlio 16 anni)350.00 euro benzina, 100.00 euro amministrazione, 300.00 euro per spese personali in quanto mi trovo fuori a lavorare e torno alla sera, 650 euro di vitto e casa di proprietà. Spesa totale mensile 2.54800 euro ca. al mese.
Devo passare un assegno di 315.00 euro al mese di mantenimento all’altro figlio che come già detto vive con la madre e marito di lei, lavora e benchè lavora da 7 anni solo da tre mesi non glili passo più in quanto in diofficoltà economica. Ho già dovuto vrndere una casa per venire ad abitare in una più piccola e quindi meno spese e se gliela ho fatta a passare l’assegno a mio figlio è perchè ho preso i soldi dal risparmio di diversità dell’acquisto di questa nuova casa. Quali passi posso fare in merito? La ringrazio
sono separato dal 1989, do’ il mantenimento a nome della mia ex per la figlia che a marzo 2014, compie 26 anni. Pultroppo, non ho e non posso avere notizie della sua situazione, (se lavora, se sposata, se convivente) mi e’ impossibile sapere. Adesso sono in pensione e il mio vecchio datore di lavoro, (amministrazione Difesa) mi aveva detto che dovevo dare il mantenimento fino al compimento del 26 anno. potreste darmi delle delucidazioni in merito e, se e’ cosi’, cosa devo fare.?
Sono un papà divorziato ed ho un figlio diciottenne studente, lavoratore saltuario, che percepisce da me il mantenimento mensile (più la metà delle spese mediche e scolastiche). Recentemente è deceduto il genitore affidatario e di comune accordo si è deciso di lasciare la casa dov’erano in affitto e di stabilirsi dalla nonna materna, almeno finchè finisce la scuola. Non essendo ancora economicamente indipendente so che devo continuare a mantenerlo, ora in toto… Le domande sono: 1) “l’eredità” lasciata dalla mamma, non fa reddito? 2) devo continuare a versare l’assegno di mantenimento così come imposto dal tribunale o basta coprire le sue spese e soddisfare le sue esigenze?
Grazie per le risposte.
domanda allora vuol dire che bisogna mantenere i figli al 50%
ogni genitore ?
Quando sarà indipendente dovrò comunque andare a dimostrarlo in tribunale?
Grazie per la risposta.
versare l’assegno di mantenimento ai figli causa un lavoro di 12 ore settimanali. Dal 2006 a tutt’oggi, considerato che le ore lavorative sono aumentate a 36 settimanali la quota per il mantenimento viene sottratta direttamente dallo stipendio. Ora l’ex moglie che ha sempre lavorato con uno stipendio intero e con l’assegno dei figli a suo carico mi chiede 20.000 euro di risarcimento, nonostante un figlio ha compiuto diciotto anni in questi mesi e la figlia più grande di 23 anni lavora e percepisce un ottimo stipendio da tre anni.
Cosa posso tutelarmi.
Grazie per la risposta
assegno di ..aiuto? Grazie
Grazie
Da divorziato ho sempre versato l’assegno di mantenimento periodico, solo per mio figlio. Ora è maggiorenne, diplomando,
e lavora saltuariamente. Sua madre è morta e lui vive, per sua scelta, con la zia. Gli passo volentieri il corrispettivo
del mantenimento a titolo di paghetta mensile.
Le domande:
1) Visto che non sono più divorziato, ma vedovo, sono comunque obbligato a continuare a versare quanto stabilito nella sentenza di divorzio?
2) Se si, quando mio figlio sarà indipendente dovrò comunque andare a dimostrarlo in tribunale?
Attendo ancora una Vs risposta, anche in privato.
Grazie.
Ipotizzando che il diritto di mantenimento verso il figlio viene meno, dal momento che rientra tra i vari casi da voi descritti, come si può concretamente procedere per mandare via di casa questo figlio che evita il rapporto con i genitori chiudendosi in camera? I carabinieri non possono far niente come dicono? Gli assistenti sociali lo stesso? Esiste o no in ITALIA una concreta risoluzione a questo quesito? Qualcuno di veramente competente saprà qualcosa a riguardo, o no? Grazie.
Premetto che la figlia vive con la suo figlio dalla madre e da quel che mi risulta non lavora e,è da un anno che non mi vuole più vedere, domanda, posso fermare gli alimenti ?
Mentre ero divorziato ho sempre versato il mantenimento, come previsto solo per mio figlio. Ora sua madre è deceduta. Lui è maggiorenne, ha ultimato gli studi, è nel pieno possesso delle sue facoltà, vive per sua scelta con i parenti della mia ex, lavora anche se credo saltuariamente, e purtroppo con me ha interrotto ogni tipo di rapporto. A ragion di ciò, ho deciso di cessare di mantenerlo. A cosa posso andare incontro?
Grazie per la risposta.
QUALCUNO PUO’ RISPONDERMI VI PREGO SONO DISPERATO
un mantenimento obbligatomi dal tribunale di 300€ mensili. Non so cosa faccia nella vita in quanto alle mie molteplici raccomandate non risponde lo lasciato che diceva di essere iscritto all’ università di cui però non mi ha fornito mai prova.La mia liquidazione è finita ed io dal mese prossimo non solo non so come vivere inoltre dovrei onorare il mantenimento. So che voi non avete la bacchetta magica ,ma vi chiedo gentilmente di darmi qualche idea per poter affrontare il problema anticipatamente vi ringrazio Antonio
QUALCUNO PUO’ RISPONDERMI VI PREGO SONO DISPERATO
un mantenimento obbligatomi dal tribunale di 300€ mensili. Non so cosa faccia nella vita in quanto alle mie molteplici raccomandate non risponde lo lasciato che diceva di essere iscritto all’ università di cui però non mi ha fornito mai prova.La mia liquidazione è finita ed io dal mese prossimo non solo non so come vivere inoltre dovrei onorare il mantenimento. So che voi non avete la bacchetta magica ,ma vi chiedo gentilmente di darmi qualche idea per poter affrontare il problema anticipatamente vi ringrazio Antonio
La seconda: mia madre percepisce € 1008,00 mensili, 504 reversibilità e 504 assegno di accompagnamento ( ma tra bollette e medicine non si arriva a metà mese). Con questo reddito ho/ abbiamo diritto al gratuito patrocinio? Grazie in anticipo per una Sua eventuale risposta. Cordiali saluti.
forse il mio caso è un pò anomalo, ma c’è, Ho 40 anni ho 3 figli e tranne quest’estate in cui ho lavorato presso una struttura alberghiera, i miei lavori sono sempre molto precari ormai da anni. Ho sempre fatto di tutto, pulizie, baby sitter, persino benzinaia per mantenere i miei figli. Sono riuscita ad ottenere un assegno di 450,00 dai miei suoceri dopo una lunga battaglia perchè il padre non pagava mai. Mia madre pure cerca di aiutarci come può. Io ho anche un padre, divorziato da mia madre, anche lui non mi ha mai sostenuto e aiutato ormai dal 1989 cioè da quando mi sono trasferita dalla città dove abitavo con lui e mia mamma in un’altra città per motivo di lavoro di mia madre. E grazie a Dio perchè oggi senza di lei, non so se ci sarei ancora. Mio padre negli ultimi 27 anni l ho visto 10 volte, per una sua responsabilità, se non lo chiamo io o messaggio io possono passare mesi e mesi, e se in un giorno gli scrivo qualche messaggio di troppo, mi stoppa dicendo che è in casa e non può parlare. Manco fossi l’AMANTE!!! Lui vive bene è un funzionario della pubblica amministrazione, così anche sua moglie, hanno due figli, casa di proprietà. Io in tutti questi anni qualche volta gli ho chiesto dei piccoli aiuti, ma me li ha sempre negati. Oggi gli ho chiesto l’ennesimo aiuto, di farmi da garante per un piccolo finanziamento che mi permette di pagare un pò di debiti tra cui l’affitto arretrato e il condomio, già pago una rata di 133,00, vorrei arrivare ad un prestito che avrebbe una rata di 150,00 per rinegoziare tutti i piccoli debiti. Lui oggi mi ha risposto molto male, quindi si preannuncia un altro no, posso io in via legale obbligarlo a darmi una mano visto che lo può fare, ed essere trattata al pari degli altri 2 figli? loro sono più giovani, vero ma io dall’età di 14 anni non ho mai avuto più niente da lui ne sostegno affettivo ne materiale ne economico. Posso obbligarlo per legge a sostenermi? io non chiedo soldi, chiedo una firma a garanzia perchè lui ha la busta paga.
Ho un figlio di 21 anni avuto da un primo matrimonio al quale verso alla madre€425,00 al mese
Ho due figli minori avuti da un secondo matrimonio 10 e 7 anni
Un lavoro a termine di € 1.150,00 netti mensili la mia domanda e’:
Posso ottenere riduzione mantenimento visto che le mie condizioni sono cambiate da circa tre anni
Gradirei capire visto i dati che gli ho fornito sapere se ci sono i reali presupposti per avviare richiesta di riduzione grazie
.
mio marito paga un assegno di mantenimento della figlia (27 anni), la figlia ha iniziato a lavorare con un contratto a tempo determinato.
volevamo chiedere se è possibile chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento anche per il fatto che l’importo corrisposto prevedeva anche le spese per l’università. Università terminata lo scorso mese di dicembre.
grazie
great website and you! Caring it!
Ho 18 anni e ho due genitori separati ( non divorziati perché mai stati sposati). vivo con mia madre e mio padre paga regolarmente il mantenimento mensile. Fra qualche mese vado all’università e vado a Brescia. Andrei a vivere da mia zia e mio padre invece che dare il mantenimento a mia madre me ,lo vorrebbe dare a me per mantenermi via di casa . Mia madre continua a discutere sul fatto che secondo lei mio padre dovrebbe pagare gli alimenti a lei oltre che pagarmi metà università e il mantenimento a Brescia, difendendosi dicendo che ho la residenza ha a casa sua quindi spettano a lei. È vero? Se cambio residenza il problema verrebbe risolto? Cosa posso fare?