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		<title>Offese alla persona -Querela per ingiuria</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa.guardiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
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		<category><![CDATA[ingiuria]]></category>
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		<description><![CDATA[Cosa fare quando si subiscono delle ingiurie, ovverosia delle gravi offese pronunciate da una persona contro l&#8217;altra: durante una discussione, un litigio, od un acceso scambio di opinioni, purtroppo è molto comune che una delle parti vada oltre il limite di un civile scambio di vedute, e &#8211; lasciandosi trasportare dalla rabbia del momento, dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr style="width: 350px;" width="350" />
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-817" title="rabbia" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/rabbia1-300x185.jpg" alt="" width="240" height="148" />Cosa fare quando si subiscono delle ingiurie, ovverosia delle <strong>gravi offese pronunciate da una persona contro l&#8217;altra</strong>: durante una discussione, un litigio, od un acceso scambio di opinioni, purtroppo è molto comune che una delle parti vada oltre il limite di un civile scambio di vedute, e &#8211; lasciandosi trasportare dalla rabbia del momento, dal basso profilo culturale del soggetto, o dalla deliberata intenzione di offendere e colpire la sensibilità dell&#8217;altro interlocutore - passi alle offese, utilizzando <span style="text-decoration: underline;"><strong>parolacce, insulti, epiteti e riferimenti oltraggiosi o accuse infamanti</strong></span>, configurando così il <strong>reato di ingiuria</strong> previsto dall&#8217;<strong>art. 594 c.p</strong>., il quale tutela il bene giuridico della onorabilità delle persone, della loro professione e dei loro congiunti.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">
<ul>
<li><em>Chiunque offende l&#8217;onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.</em></li>
<li><em></em><em>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</em></li>
<li><em>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato. </em><em>Le pene sono aumentate qualora l&#8217;offesa sia commessa in presenza di più persone</em></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Ipotesi molto comuni sono gli scontri verbali tra parenti, coniugi, e vicini di casa oppure tra avversari sportivi, politici in ambito lavorativo od in amore. Ma sono sempre più ricorrenti anche le ipotesi di <strong>offese tramite email</strong>, <strong>messaggi telefonici sms,</strong> <strong>social network</strong>, etc., in ragione del crescente utilizzo di questi mezzi nelle comunicazioni e scambi di opinioni tra persone, anche quindi nelle sue forme ingiuriose.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto sgradevole, dunque, puo&#8217; capitare a chiunque di trovarsi nella condizione di voler querelare colui che ci ha ingiuriato o diffamato. E&#8217; necessario, pero&#8217;, conoscere bene l&#8217;iter da seguire, i tempi e i modi per ogni azione da svolgere onde perseguire lo specifico <span style="text-decoration: underline;"><strong>risultato che si vuole raggiungere</strong></span>, in particolare: la condanna dell&#8217;altro soggetto, il risarcimento del danno, e la cessazione della condotta ingiuriosa, se legata ad un comportamento ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; innanzitutto importante sapere che vi e&#8217; un <strong>termine perentorio</strong> per la presentazione della querela: perentorio significa che decorso invano quel termine si perde il diritto di sporgere querela, e con esso ogni speranza di perseguire il colpevole, essendo la querela una <strong>condizione di procedibilita&#8217;</strong>. Tale termine per il reato di ingiuria e&#8217; di<strong> tre mesi dalla conoscenza del fatto ingiurioso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si  ritiene di esser vittima di un&#8217;ingiuria e&#8217; altamente consigliabile <strong>rivolgersi fin dall&#8217;inizio ad un Avvocato</strong>, il quale e&#8217; in grado di dare un esatto inquadramento alla fattispecie, individuando gli articoli del codice che si assumono violati, valutando la concreta possibilita&#8217; ed utilita&#8217; di sporgere una querela nei confronti del vostro offensore. Infatti, nonostante la legge consenta ai cittadini  di provvedervi da soli, la stesura di una<strong> querela </strong>non e&#8217; affatto una cosa semplice, e <strong>si rischia di renderla inefficace</strong>, anche quando redatta con l&#8217;aiuto dei Carabinieri od in Questura poiché spesso l&#8217;ufficiale a cio&#8217; preposto, avendo ricevuto gia&#8217; decine di denunce/querele in quella stessa giornata, potrebbe non prestare, come occorre, la massima attenzione. E&#8217; quindi quantomai opportuno rivolgersi subito ad un professionista del diritto, affinche&#8217; la vostra querela contenga tutti gli elementi richiesti, una esatta indicazione delle fonti di prova e tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario ad orientare le indagini della polizia giudiziaria e del pm, l&#8217;osservanza dei termini e delle formalita&#8217; prescritte per la sua presentazione e quanto altro fondamentale ai fini della procedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale; e&#8217; inoltre fondamentale inserire nella querela le formule previste dal c.p.p. (ad esempio in merito alla comunicazione di un&#8217;eventuale richiesta di archiviazione del pm) al fine di esercitare i propri diritti nel processo ed <strong>evitare che la querela cada nel nulla di fatto a propria insaputa</strong>, <strong>finendo in prescrizione o archiviata </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Circa il 65% delle querele proposte senza l&#8217;assistenza di un legale non portano ad un rinvio a giudizio del querelato.</strong></p>
<blockquote>
<h4 style="text-align: justify;">Dunque, riassumendo, ecco<strong> 6 buone ragioni per ricorrere all&#8217;ausilio di un legale</strong>:</h4>
</blockquote>
<ol style="text-align: justify;">
<li>innanzitutto, l&#8217;opera di analisi della vicenda fatta dall&#8217;Avvocato e&#8217; particolarmente <strong>utile in</strong> una <strong>fase preliminare</strong> ovvero in relazione all&#8217;opportunita&#8217; o meno di sporgere una denuncia/querela. L&#8217;iniziativa giudiziaria e&#8217;, in ogni caso e per ogni persona di buon senso, un impegno e una responsabilita&#8217; che dovrebbe essere affrontata quando davvero ne vale la pena e si hanno elementi che corroborano e provano le pretese punitive che nella denuncia/querela trovano la loro formalizzazione, per<strong> meglio argomentare i fatti storici</strong> e per <strong>individuare la documentazione da allegare</strong>;</li>
<li>la valutazione preliminare di un legale è <strong>fondamentale anche, profilo da non sottovalutare</strong>, qualora non vi siano sufficienti elementi per provare la ingiuria subita,  per evitare di <strong>esporsi inutilmente</strong> ad una <strong>controquerela per calunnia</strong> e quindi passare dalla parte di chi si deve poi difendere per evitare una possibile condanna;</li>
<li>l&#8217;Avvocato può valutare meglio se, già in sede di querela, e&#8217; opportuno o meno avanzare delle<strong> istanze che sono utili per la miglior difesa della vittima</strong> (ad esempio dei provvedimenti cautelati, ovvero la richiesta di essere avvertiti in caso di richiesta di archiviazione e la dichiarazione di opporsi all&#8217;eventuale emissione di un decreto penale di condanna);</li>
<li>La querela scritta da un Avvocato e&#8217; solitamente accompagnata dalla nomina dello stesso come difensore, il che implica che ogni notizia che deve esser notificata alla persona offesa, lo sara&#8217; presso lo studio del suo difensore, con ogni <strong>garanzia di conoscenza/ conoscibilita&#8217; della notizia</strong> stessa;</li>
<li>l&#8217;intervento di un difensore permettera&#8217; di <strong>monitorare tutto l&#8217;iter</strong> del procedimento che nasce dalla denuncia/querela. Si tratta spesso di un iter assai lungo, le cui notizie devono essere assunte presso gli uffici della procura e del tribunale, che ovviamente il difensore conosce meglio (si immagina) del querelante.</li>
<li>infine, per particolari reati, ossia quelli di competenza del Giudice di Pace, come il reato di ingiuria che qui interessa, la querela puo&#8217; essere sostituita dal <strong>ricorso diretto al Gdp</strong> che può costituire una alternativa molto efficace alla semplice querela, poiché invece che rimettersi completamente in mano alla Procura della Repubblica, è lo stesso Avvocato a compiere tutte le attività necessarie a portare il procedimento in aula dibattimentale, <strong>riducendo drasticamente i tempi</strong> per l&#8217;istruzione del processo a carico dell&#8217;imputato (le molte particolari formalità prevedono infatti l<strong>&#8216;assistenza obbligatoria</strong> di un <strong>difensore</strong>). Dunque, e&#8217; sempre opportuno consultare un dfensore per avere l&#8217;esatta contezza della possibilita&#8217; o meno di provvedere con ricorso anziche&#8217; con denuncia/querela.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; importante, inoltre, sapere che esser vittima di un&#8217;ingiuria da diritto anche al <strong>risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti</strong>. Invero, l&#8217;<strong>art. 185 c.p.</strong> stabilisce che: &#8220;<em>Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone, che a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui</em>&#8220;. E per ottenere tale risarcimento si hanno due alternative:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>costituirsi parte civile nel processo penale</strong></li>
<li><strong>intentare un&#8217;autonoma azione in sede civile</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente la <strong>scelta</strong> tra queste due strade dovra&#8217; essere <strong>valutata di volta in volta</strong>, tenendo conto degli elementi specifici del caso; anche in cio&#8217;, dunque, puo&#8217; essere essenziale il consiglio di un legale.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-family: verdana, geneva;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-484" title="TRIBUNALE" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/TRIBUNALE-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Attraverso il nostro sito AGENZIA LEGALE potete fissare un primo appuntamento gratuito, oppure inviarci una mail o collegarVi tramite chat con uno dei nostri legali, al fine di ottenere una prima valutazione gratuita di &#8220;fattibilità&#8221; e sostenibilità della querela; successivamente potrete affidarci l&#8217;incarico di redigere la sola querela, od assisterVi come difensori di fiducia ed occuparci sin da inizio di tutto quanto necessario; nel 90% dei casi l&#8217;incarico e tutti gli adempimenti necessari alla presentazione della querela non necessitano della Vs. presenza fisica della parte, quindi potrete ottenere il massimo risultato senza nemmeno uscire di casa.</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-family: verdana, geneva;">DOPO AVERVI RICHIESTO TUTTE LE INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI, REDIGEREMO LA QUERELA E LA INVIEREMO VIA MAIL ENTRO 48h DALL&#8217;INCARICO, OPPURE PROCEDEREMO DIRETTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI.</span></strong></span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><a title="CONTACT US" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/contatti/contact-us/">CONTATTACI ORA</a></h2>
<hr style="width: 550px;" width="550" />
</blockquote>
<h3>ULTERIORI ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA QUERELA PER INGIURIA</h3>
<blockquote><p>Ma cosa significa costituirsi parte civile in un processo penale?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto di costituzione di parte civile si determina l&#8217;<strong>inserzione di una richiesta risarcitoria</strong> di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale vede, infatti, come soggetti necessari solo lo Stato, rappresentato dal pm, e l&#8217;imputato). Con la costituzione di parte civile, <strong>il danneggiato dal reato</strong>, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno patito, <strong>puo&#8217; anche partecipare al processo presentando testi, altri elementi di prova, memorie e consulenze.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alternitavamente, come detto, il danneggiato dal reato puo&#8217; instaurare un <strong>normale procedimento di cognizione per responsabilita&#8217; da fatto illecito</strong> (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, il cui esito sara&#8217; peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell&#8217;instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia gia&#8217; stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia gia&#8217; stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata ex art. 82 c.p.p.).</p>
<blockquote><p>Quali sono le conseguenze di una querela?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">A seguito della presentazione della querela, la polizia giudiziaria compie tutti gli atti di indagine necessari alla ricostruzione del fatto e individuazione del colpevole, e ne riferisce al pm, con relazione scritta nel termine di 4 mesi; se la notizia di reato risulta fondata la polizia giudiziaria chiede l&#8217;autorizzazione a disporre la comparizione dell&#8217;indagato davanti al Giudice di Pace. Ricevuta la relazione, il pm puo&#8217; ritenere necessarie ulteriori indagini, ma comunque il termine di chiusura di esse e&#8217; di 4 mesi dall&#8217;iscrizione della notizia di reato, prorogabili eccezionalmente per ulteriori 2 mesi.  <strong>Il pm se non ritiene di richiedere l&#8217;archiviazione del caso, esercita l&#8217;azione penale, formulando l&#8217;imputazione e autorizzando la citazione dell&#8217;imputato</strong>. A questo punto si terra&#8217; la prima udienza di comparizione davanti al Giudice di Pace, il quale e&#8217; tenuto, per i reati perseguibili a querela ad esperire un <strong>tentativo di conciliazione</strong> dell&#8221;insorgenda lite tra le parti, in tal caso il giudice puo&#8217; rinviare l&#8217;udienza per un periodo non superiore a 2 mesi e ove occorra, puo&#8217; avvalersi anche dell&#8217;attivita&#8217; di <a title="MEDIAZIONE" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/mediazione/">mediatori</a>; se la conciliazione riesce si redige espresso verbale attestante la remissione della querela, e la relativa accettazione. Se il tentativo ha esito negativo si arriva al dibattimento vero e proprio con l&#8217;assunzione dei mezzi di prova e finalmente la fine del procedimento con la pronuncia della sentenza da parte del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidente, si tratta di un i<strong>ter veramente lungo e stressante</strong>, rispetto al quale il <strong>ricorso immediato al Giudice</strong> di Pace rappresenta senz&#8217;altro un&#8217; <strong>alternativa conveniente</strong> in termini di tempo ma soprattutto di efficacia!!</p>
<p style="text-align: justify;">Per i reati perseguibili a querela, la legge offre, appunto, la possibilita&#8217; di presentare ricorso immediato al giudice competente; questa strada offre la possibilita&#8217; di accorciare i tempi, grazie al fatto che si ha un&#8217; atipica chiamata in giudizio dell&#8217;imputato non preceduta da indagini preliminari. In tal caso e&#8217;<strong> obbligatoria l&#8217;assistenza di un difensore</strong>, in quanto il ricorso, al contrario della querela, non puo&#8217; essere predisposto personalmente dalla persona offesa; Cio&#8217; ci porta a concludere, che la strada piu&#8217; sicura ai fini del raggiungimento dell&#8217;obiettivo principale, rappresentato dalla punizione del colpevole, e&#8217; sempre quella di rivolgersi immediatamente ad un avvocato in quanto o prima (per la stesura di una querela piu&#8217; efficace, o la predisposizione del ricorso) o dopo (per costituirsi parte civile ed essere, quindi parte attiva nel processo, ottenendo, si spera,  il risarcimento dei danni) ne avremo sempre bisogno!!!!</p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">ELEMENTI GIURIDICI DELLA INGIURIA EX ART. 594</span></h3>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tale reato va tenuto distinto dal reato di <strong>diffamazione</strong>, disciplinato dall&#8217;art. 595 c.p., il quale consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona <span style="text-decoration: underline;">non presente</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi questi delitti sono considerati dalla legge penale come <strong>&#8220;reati contro l&#8217;onore&#8221;</strong> e tutelano gli aspetti più strettamente morali e sociali della personalità. La tutela dell&#8217;onore, inteso dalla legge penale in senso molto ampio, comprende sia un aspetto personale e soggettivo (il sentimento del proprio valore), sia un aspetto oggettivo (la reputazione di cui un individuo gode all&#8217;interno della comunità). I comportamenti sanzionati da questi reati, colpiscono proprio questi aspetti, e come tali vengono sanzionati dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico quindi,<strong> la differenza tra ingiuria e diffamazione risiede nella presenza o meno dell&#8217;offeso</strong>: pertanto, si avrà ingiuria quando l&#8217;offesa è rivolta ad una persona presente; si avrà il diverso reato di diffamazione, quando il soggetto passivo del reato è assente, mentre viene perpetrata l&#8217;offesa. Nel reato di diffamazione, inoltre, a differenza che nell&#8217;ingiuria, è espressamente richiesta la comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo (a voce, per iscritto, ecc..) ad almeno due persone, del fatto offensivo; invero, mentre il reato di ingiuria sussite anche se ad ascoltare l&#8217;ingiuria vi è la sola persona offesa, per il reato di diffamazione è necessaria la presenza di più persone (due o più), infatti, <strong>nell&#8217;ingiuria l&#8217;offesa compiuta in presenza di più persone costituisce una circostanza aggravante</strong>, mentre, <strong>tale pluralità nella diffamazione è elemento costitutivo essenziale</strong>, tant&#8217;è vero che nel caso in cui il giudizio negativo a contenuto diffamatorio sia espresso solo in un colloquio tra due persone, e non con più persone, il reato non sussiste. Non è richiesta, invece, nella diffamazione la contemporaneità della comunicazione, potendo essa aver luogo in tempi diversi ed anche ad intervalli più o meno lunghi, come chiarito in più battute dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Tornando al delitto di ingiuria, bisogna sottolineare che il secondo comma del medesimo art. 594 c.p., avverte che del reato risponde anche chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La pena prevista è quella della reclusione fino a sei mesi o della multa fino ad euro 516. Qualora l&#8217;offesa consista nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata (reclusione fino ad un anno e multa fino ad euro 1.032). La pena è, altresì, aumentata, come si è detto, se l&#8217;offesa è recata alla presenza di più persone . Infine, è prevista un&#8217;ulteriore circostanza aggravante (art. 3 della L. 205/1993), nel caso in cui l&#8217;ingiuria abbia finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Ciò accade quando l&#8217;offesa origina da un consapevole e percepibile sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l&#8217;origine etnica o il colore, ossia quale disprezzo idoneo a dare luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è detto che l&#8217;offesa, nel delitto di ingiuria, deve essere compiuta alla presenza del soggetto cui è rivolta; secondo la giurisprudenza prevalente, <strong>alla presenza fisica dell&#8217;offeso deve accompagnarsi anche l&#8217;effettiva percezione dell&#8217;offesa da parte dello stesso</strong>, che costituisce, peraltro, il momento consumativo di tale reato. Al riguardo, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il delitto di ingiuria anche nel caso in cui il soggetto passivo, non in possesso di un perfetto senso dell&#8217;udito o per distrazione o rumori interferenti, non sia riuscito a percepire l&#8217;esatta portata delle offese a lui rivolte, ma ne sia stato immediatamente informato da altre persone presenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;elemento soggettivo richiesto per l&#8217;integrazione di tale reato, è sufficiente il <strong>dolo generico, </strong>e cioè la coscienza e la volontà del fatto costituito dalla pronuncia o scrittura di espressioni o dal compimento di atti ingiuriosi, con la consapevolezza della loro attitudine offensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; richiesta la <strong>consapevolezza della presenza dell&#8217;offeso</strong>. Invero, <strong>l&#8217;errore</strong> sulla presenza, ossia il ritenerlo erroneamente assente <strong>esclude il dolo e, dunque, il reato</strong>, salva la possibilità che possa ritenersi integrato il diverso reato di diffamazione, ove l&#8217;offesa sia avvenuta alla presenza di almeno due persone.</p>
<p style="text-align: justify;">In dottrina, accanto all&#8217;ingiuria diretta si configura anche quella <strong>indiretta</strong>, consistente nell&#8217;oltraggiare una persona mediante offese rivolte a persone a lei legate da vincoli di parentela o amicizia, e quella <strong>riflessa</strong>, consistente in un&#8217;offesa che dopo aver colpito la persona a cui era diretta, colpisce anche una persona diversa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia l&#8217;ingiuria che la diffamazione sono reati perseguibili a querela della persona offesa. Ciò significa, che la persona offesa, se vuole ottenere la punizione del responsabile, deve nel termine perentorio di tre mesi da quando ha ricevuto l&#8217;offesa o ha avuto conoscenza della diffamazione, proporre <strong>querela a pena di improcedibilità</strong>.</p>
<blockquote>
<h3>Ma cos&#8217;è una querela?</h3>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La querela, quale<strong> condizione di procedibilità</strong>, rappresenta una causa che eccezionalmente condiziona l&#8217;obbligatorietà del promuovimento dell&#8217;azione o l&#8217;irretrattabilità della sua prosecuzione. Invero, per querela si intende la<strong> manifestazione di volontà</strong> della persona offesa <strong>che si proceda</strong> in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">I reati perseguibili a querela sono <strong>tassativamente indicati dalla legge</strong>. La ratio della punibilità a querela di alcuni reati dipende o dalla loro lieve entità, per cui il legislatore rinuncia ad attivarsi per fatti che presentano un disvalore sociale minimo, o perchè si tratta di reati di notevole gravità per la persona che al contempo, una volta resi pubblici, possono provocare un danno ulteriore rispetto a quello già subito dalla persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Di regola la titolarità e l&#8217;esercizio del diritto di querela concidono in capo allo stesso soggetto: la persona offesa dal reato. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni nel caso in cui offesi dal reato siano:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>i minori di anni 14 e gli interdetti per infermità di mente, </strong>per i quali il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o da un curatore speciale nel caso in cui non vi è chi ne abbia la rappresentanza ovvero chi l&#8217;esercita si trovi con la medesima persona in conflitto di interessi.</li>
<li><strong>le persone giuridiche</strong>, dotate di personalità, in nome delle quali il diritto di querela spetta a colui che ne abbia la rappresentanza.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La querela va proposta entro <strong>3 mesi</strong> dal giorno in cui la persona offesa dal reato ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Tuttavia, quando si tratta di determinati reati (es. violenza sessuale, stalking, ecc..), il termine per la proposizione della querela è di <strong>6 mesi</strong>.</p>
<blockquote><p><strong> </strong>Quando si estingue il diritto di proporre querela?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di querela si estingue per:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>rinuncia preventiva</strong> a proporre querela;</li>
<li><strong>decadenza</strong> per decorso del termine;</li>
<li><strong>morte</strong> della persona offesa, che può intervenire in realtà sia prima che dopo la proposizione della querela. Qualora la persona offesa dal reato muoia prima di aver proposto querela, il diritto di querela si estingue, e non si potrà più procedere contro il colpevole. Se, invece, la persona offesa dal reato muore dopo aver proposto la querela, il diritto non si estingue, e quindi si dovrà procedere contro il colpevole, salva la successiva remissione da parte degli eredi dell&#8217;offeso;</li>
<li><strong>remissione</strong> della querela, ossia una rinuncia al diritto di querela intervenuta successivamente al suo esercizio.</li>
</ol>
<blockquote><p>E&#8217; possibile rimettere una querela già proposta?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La rimessione della querela può essere compiuta:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> dal querelante</li>
<li>dagli eredi, in caso di morte della persona offesa dal reato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La remissione può essere sia <strong>processuale</strong>, se viene fatta dinanzi al giudice, sia <strong>extraprocessuale</strong>, se fatta al di fuori del processo. Bisogna sottolineare che la remissione per avere efficacia deve essere accettata dal querelato, che se innocente potrebbe avere interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato. La remissione ha l&#8217;effetto di estinguere il reato.</p>
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		<title>About Costa Concordia Settlement proposal &#8211; WHAT TO DO WITH IT</title>
		<link>http://www.agenzialegale.net/wordpress/about-costa-concordia-settlement-proposal-what-to-do-with-it/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
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		<description><![CDATA[page2 AND NOW WHAT SHOULD WE DO?! of course we can not replace the passengers in making a decision, you will certainly have your good reasons to consider convenient or not the acceptance of Costa offer, for a fast and secure compensation. On the other side we can give you, once again, some tips that may help for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/about-costa-concordia-settlement-proposal-what-to-do-with-it/costa-concordia_-settlement-proposal_page_1/" rel="attachment wp-att-689"><img class="size-large wp-image-689 alignnone" title="Costa Concordia_ Settlement proposal_Page_1" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/Costa-Concordia_-Settlement-proposal_Page_1-791x1024.jpg" alt="" width="590" height="763" /></a></p>
<p>page2</p>
<p><a href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/about-costa-concordia-settlement-proposal-what-to-do-with-it/costa-concordia_-settlement-proposal_page_2/" rel="attachment wp-att-688"><img class="alignnone" title="Costa Concordia_ Settlement proposal_Page_2" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/Costa-Concordia_-Settlement-proposal_Page_2-791x1024.jpg" alt="" width="590" height="763" /></a></p>
<blockquote>
<h1>AND NOW WHAT SHOULD WE DO?!</h1>
</blockquote>
<p>of course we can not replace the passengers in making a decision, you will certainly have your good reasons to consider convenient or not the acceptance of Costa offer, for a fast and secure compensation.</p>
<p>On the other side we can give you, once again, some tips that may help for a <span style="text-decoration: underline;"><strong>more informed choice</strong></span>:</p>
<p style="text-align: justify;">- The Costa offer is not really limited in time (We would be grateful if this documentation could be returned to us as soon as possible. The intention is to make payments on receipt of fully completed forms with legible ID within 7 days of receipt) , and, as we know from public sources, just a very small percentage of passengers accepted for now (they say from 5 to 10 %);</p>
<p style="text-align: justify;"> - So You could probably hold it for a while more, in order to take eventually advantage of what will happens to those cases already filed in Miami, Chicago and Italy too; consider that, just the day before yesterday, a woman filed a complaint case claim for a 1 million euro, as she interrupted pregnancy 10 days after the shipwreck in relation to Post Traumatic Stress Disorder, and many are following;</p>
<p style="text-align: justify;"> - We understand that even if You have no injuries but these cases have a very significant impact on public opinion and Costa Cruises will have to seek a general settlement in better terms than the one already offered and yet rejected by the vast majority of passengers, or loss for Costa company’s image could be much greater than the compensation due.</p>
<p style="text-align: justify;">- We believe that, even for You as for those who did not suffered noticeable injuries, the PTSD will be a significant compensation component, not adequately included in the offer of compensation quickly agreed with some consumer groups, which, as immediately accused by their own clients, is being nothing more than a sell out, in order to limit the crime liability of Costa management.</p>
<p style="text-align: justify;">– We estimate that, through a single mediation action, we can get Costa to double the offer, if the majority of passengers will reject the first offer of 11 +3 thousand euros.</p>
<p style="text-align: justify;">– The <a title="SPORTELLO IFOAP MEDIACONCILIA FIUMICINO" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/sportello-mediazione-a-fiumicino-ifoap-mediaconcilia/">Mediation process </a>might probably be the key for a fast and better compensation for You, as the the whole procedure is closed within 90 days form filing, and the result is covered by confidentiality clause, so that Costa should not consider the single agreement as a prejudice for other cases.</p>
<p style="text-align: justify;">- Our office is specialized in mediation, and we have been authorized to operate even on ODR as a FULL ONLINE MEDIATION PROCESS, this means extremely fast results, and contained expenses.</p>
<p style="text-align: justify;">– If the Mediation process, and after that, US judges or the Italian ones, fails to give better compensations, then any passenger will be recovered in terms to accept the original offer, or with a simple appeal to the base justice jurisdiction (Giudice di Pace) will get the 14,000 euros without any special effort and really fast terms (3-4 months).</p>
<p style="text-align: justify;">– So we believe it is appropriate to suspend any action within three months after the accident, and in that terms submit a crime lawsuite to those who have suffered more evident injuries, and start the mediation process for all the others</p>
<blockquote>
<h3><strong><span style="text-decoration: underline;">Any expense about the lawsuit and mediation process will be advanced and charged to our office, so you will not be required to advance any money for mediation or other legal action to be taken.</span></strong></h3>
</blockquote>
<p>please ask any more information at our office, or email the embarkation tickets, so we can send a registered letter of request for damages, and send back to you all of our questionnaire forms, free of any charge or commitment.</p>
<h1>LATELY NEWS</h1>
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<table style="width: 95%;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="justify"><span style="color: #000099; font-family: Cambria;"><a href="http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio_cronaca/283284/concordia-sulla-plancia-dopo-lo-schianto.html">A video, broadcast exclusively by TG5</a>, shows what happened on the bridge of the Costa Concordia after the tragic impact on the Island of Giglio. On the bridge there are several people, different voices, animation but not agitation, while the ship is already inclined by 12 degrees. Everyone talks to everyone, but the commander does not appear to be in command of the situation. IT GIVES A VIDEO PROVE and &#8216;yellow case&#8217; on a phone call made by Schettino at 22:25 from the bridge of the Costa Concordia. In transmitted images by Tg5, </span><span style="color: #000099; font-family: Cambria;">Schettino is on the cell phone</span><span style="color: #000099; font-family: Cambria;">, but having already had two telephone conversations with Roberto Ferrarini, operations manager of Costa Cruises, speaks with someone else, still unknown.</span></p>
<p>Prosecutor: &#8220;the Video is a news for us too&#8221;: The prosecutor of Grosseto is determined to acquire it. &#8220;It an innovative source also for us. I saw it for the first time on tv. We&#8217;ve heard and questioned all those who were on the bridge and no one told us about this video,&#8221; said prosecutor Francesco Verusio. For days, with his deputies, has been hearing the staff that was on the bridge that night and that video, now, could suggest new questions and to require further clarification about Costa directions to Schettino, and suggest new responsibilities on the significant delay in launching the general emergency alarm.</p>
<p>The magistrates of Grosseto listened for hours, from 10.30 to 17.30 the CEO of Costa Crociere President Gianni Onorato and other officials of the company. Next Tuesday, in all likelihood, should be the turn of the CEO Pierluigi Foschi. Then next week the decision whether to enroll new names under the investigation list, on which for now include only those of Schettino and his deputy Ciro Ambrosio, also in view of the technical examination and evidentiary note on the Concordia black box, date set for March 3.</p>
<p align="justify"><span style="color: #000099; font-family: Cambria;"> WE BELIEVE THAT, AS WE SUGGESTED, IN SHORT TERMS THE COSTA CONCORDIA MANAGEMENT WILL BE INVOLVED IN THE INVESTIGATIONS, AND THIS WILL GIVE NEW STRENGTH TO COMPENSATION DEMANDS.<br />
</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000099; font-family: Cambria;">WE ARE PLANNING TO START THE MEDIATION PROCESS FOR THOSE WHO DID NOT SUFFERED RELEVANT INJURIES AND AN AVERAGE LEVEL OF PTSD, FOR A QUICK AND EFFECTIVE COMPENSATION<br />
</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000099; font-family: Cambria;">AS THE MEDIATION RESULT WILL BE COVERED BY</span><span style="color: #000099; font-family: Cambria;"> A CLAUSE OF CONFIDENTIALITY, WE BELIEVE COSTA </span><span style="color: #000099; font-family: Cambria;">WILL BE </span><span style="color: #000099; font-family: Cambria;">VERY WELL AVAILABLE FOR A PRIVATE AND AMICABLE AGREEMENT, GETTING AT LEAST TO DOUBLE THE AMOUNT OF THE ORIGINAL OFFER TO ALL THE OTHER PASSENGERS.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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</div>
]]></content:encoded>
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		<title>MEDIAZIONE E MALASANITÀ: UNA SVOLTA EPOCALE</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim.bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
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		<description><![CDATA[MEDIAZIONE E RESPONSABILITÀ MEDICA: GIUSTI RISARCIMENTI IN TEMPI RECORD! RIFERIMENTI NORMATIVI Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sono state introdotte tra le materie per le quali il procedimento di mediazione civile e commerciale è obbligatorio: prima di poter avviare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">MEDIAZIONE E RESPONSABILITÀ MEDICA: GIUSTI RISARCIMENTI IN TEMPI RECORD!</span></strong></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">RIFERIMENTI NORMATIVI</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con il <strong><em><span style="text-decoration: underline;">decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010</span></em></strong>, le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sono state introdotte tra le materie per le quali il procedimento di mediazione civile e commerciale è obbligatorio: prima di poter avviare un vero e proprio giudizio davanti al tribunale, occorre passare per il processo di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/mediazione-e-malasanita-una-svolta-epocale/immagine-1-4/" rel="attachment wp-att-671"><img class="alignleft size-full wp-image-671" title="IMMAGINE 1" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/IMMAGINE-1.jpg" alt="" width="170" height="125" /></a>Pertanto, dal marzo 2011, il lungo e costoso<em> iter</em> processuale è stato sostituito dal ricorso obbligatorio alla mediazione, deflazionando il crescente incremento di contenziosi correlati alla responsabilità medica. Tale approdo normativo, a cui si è giunti in Italia in applicazione della <strong><span style="text-decoration: underline;">Direttiva UE  2008/52</span></strong>, si presenta come un’ancora di salvezza per il paziente, i familiari, il medico, la struttura sanitaria ela Compagnia di assicurazioni da una parte, per la giustizia civile, messa in ginocchio da quasi 5 milioni di procedimenti, dall’altra.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">AUTOREVOLE</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> E DISCRETA FIGURA DEL MEDIATORE </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il mediatore è un soggetto <strong><span style="text-decoration: underline;">imparziale</span></strong>, non propende infatti per nessuna delle due parti in lite, agisce per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall’esercitare influenza nei confronti di una di esse; è <strong><span style="text-decoration: underline;">neutrale</span></strong>, perché gli è indifferente il raggiungimento di un determinato accordo piuttosto che di un altro; è <strong><span style="text-decoration: underline;">indipendente</span></strong>, perché non ha alcun tipo di legame oggettivo, né personale né lavorativo, con nessuna delle parti; il suo ruolo non è quello di un giudice, perché <strong><span style="text-decoration: underline;">non decide la questione</span></strong>, ma spetta alle stesse parti trovare una soluzione che il mediatore aiuta a raggiungere, ripristinando il canale comunicativo interrotto, aiutando a decifrare meglio ragioni e punti di vista, e consentendo una nuova e diversa possibilità di gestione della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">PERCH<strong>È CONVIENE </strong>LA MEDIAZIONE:</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">SE SEI IL PAZIENTE</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo stato emotivo che caratterizza il conflitto tra medico e paziente, i sentimenti sottesi al conflitto, come la rabbia e lo smarrimento scaturiti dalle situazioni di malasanità vera o presunta, nonché il desiderio di vendetta,  costituiscono dei validi motivi per intraprendere il percorso della mediazione: comunicando al mediatore il proprio dolore fisico e psicologico, si può tentare di ricomporre quella frattura creatasi nel rapporto medico/paziente, cercando una soluzione conciliativa, senz’altro preferibile anche per il paziente, che così <strong><span style="text-decoration: underline;">eviterà le estenuanti lungaggini della giustizia, che sempre procrastina a data indefinita l’esito del giudizio, peraltro, mai certo, in particolare considerando la difficoltà di accertamento del nesso di casualità tra la condotta del medico e l’evento dannoso subito. E poi il risparmio sarà notevole anche sotto il profilo dei costi:</span></strong> infatti l’indennità da corrispondere al mediatore non è neppure in parte paragonabile, in termini di convenienza, alla parcella di un avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tutta la procedura si esaurisce nel termine di solo 90 giorni!</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SE SEI IL MEDICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La materia della responsabilità professionale medica, costituisce un ambito estremamente delicato e complesso. L’aumento delle azioni giudiziarie dei pazienti nei confronti dei medici, così come l’aumento delle fattispecie di responsabilità medica di matrice giurisprudenziale, hanno determinato la crescita del rischio professionale e quindi la necessità del ricorso alla copertura assicurativa da parte del medico, l’aumento dei risarcimenti liquidati e la crescita dei premi delle Compagnie di Assicurazione, che progressivamente stanno rinunciando ad operare sul settore sanitario. Pertanto, molti ospedali italiani sono, ad oggi, in regime di autotutela, praticamente senza assicurazione, costretti a pagare i risarcimenti ai pazienti che vincolo le cause, con i fondi dell’ospedale. I medici hanno il timore di fare interventi, e non sono rari i casi nei quali persino si rifiutano di operare, temendo di sbagliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che si tenta di recuperare e riprendere con l’istituto della mediazione, è una sorta di dialogo tra diritto e medicina legale: la conflittualità nel rapporto medico/paziente ha pesanti riflessi negativi, che per i primi si traducono in solitudine, chiusura ed una pratica clinica difensiva, per i secondi si traducono in rabbia, angoscia, associazionismo difensivo. Il mediatore, figura neutrale, agisce proprio su questa relazione, lavorando per facilitare la comunicazione tra le parti e trovare un canale d’ascolto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I medici, le strutture sanitarie e le compagnie assicurative, hanno grande interesse per la diffusione dell’istituto della mediazione atteso che, con esso, ottengono la forte riduzione delle spese legali, l’aumento della velocità di liquidazione e la chiusura del contenzioso, che logora i rapporti e la vita quotidiana e, soprattutto, rovina l’immagine e la carriera di professionisti anche di fama internazionale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">CONCLUDENDO</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore, costringendo le parti a sedersi attorno ad un tavolo e a dialogare direttamente tra loro, senza  i formalismi processuali, in piena riservatezza e trasparenza, mediante “l’assistenza” di un mediatore, del tutto terzo rispetto ad esse e proteso a smussare gli attriti, incoraggia il raggiungimento di una soluzione pacifica &#8211; quasi sempre impossibile in Tribunale, dove l’ingessamento delle parti nelle loro rispettive posizioni è inevitabile – e stragiudiziale. La tempistica per addivenire alla soluzione di una controversia è di non oltre 120 giorni, termine sufficientemente breve, sia in caso di esito positivo che negativo, ai fini, in quest’ultimo caso, del successivo percorso giudiziale della controversia, e sufficientemente lungo per la predisposizione della documentazione minima da presentare al mediatore e per l’eventuale espletamento delle consulenze tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">LA MEDIAZIONE</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> FA</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> EMERGERE I REALI BISOGNI DELLE PARTI, FAVORENDO UN RISULTATO di BENESSERE TRA LE STESSE, NON SI CONCLUDE CON UNA SENTENZA CHE ASSEGNA AD UNA PARTE IL RUOLO di VINCITORE E ALL’ALTRA IL RUOLO di VINTO, MA CON UN ACCORDO, FRUTTO DELL’AUTODETERMINAZIONE DEI PARTECIPANTI, I QUALI  ASSUMONO ENTRAMBI LE VESTI di VINCITORI.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong></p>
<blockquote>
<h4 style="text-align: justify;"> Abbiamo avviato il progetto mediazione su FIUMICINO ed a partire da <strong>Gennaio 2012</strong> è completamente operativa l&#8217;<strong>AGENZIA PER LA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE</strong> presso <a title="MAPPA &amp; CONTATTI" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/contatti/">i </a><strong><a title="MAPPA &amp; CONTATTI" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/contatti/">nuovi uffici di fronte al palazzo comunale di Fiumicino</a>.</strong></h4>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Siamo sportello conciliazione abilitato per la mediazione ed attraverso la <a title="SPORTELLO IFOAP MEDIACONCILIA FIUMICINO" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/sportello-mediazione-a-fiumicino-ifoap-mediaconcilia/">piattaforma informatica IFOAP</a> </strong>operiamo anche completamente Online, concordando un tariffario agevolato.</p>
<p style="text-align: justify;"> <img class="alignleft" title="Connessione online" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/tele2_telefono_adsl.jpg" alt="" width="170" height="118" />Grazie infatti ad una connessione informatica in VPN ed avvalendoci della totale digitalizzazione dei documenti, siamo già in grado di operare le <strong>mediazioni anche via web come ODR (Online Dispute Resolution)</strong>, garantendo la interconnessione tra gli uffici di Roma e Fiumicino, la copertura su tutto il territorio nazionale, e la possibilità di organizzare le procedure di mediazione &#8211; fino alla definitiva conciliazione, <strong>collegandovi da casa o dall&#8217;ufficio, ed assistendo agli incontri come parte, come consulente della parte o come mediatore, </strong>senza doversi recare fisicamente presso la sede dell&#8217;organismo, bensì tramite un semplice collegamento internet a banda larga ed una webcam, e <strong>senza installare software sul proprio pc</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="text-decoration: underline;"><strong>SIAMO IL PRIMO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE ABILITATO SUL TERRITORIO DI FIUMICINO E CIVITAVECCHIA</strong></span></p>
<div>
<blockquote>
<h1 style="text-align: justify;" align="center"><strong>SIAMO GLI UNICI ABILITATI ALLA MEDIACONCILIAZIONE ONLINE</strong></h1>
</blockquote>
</div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>LA RESPONSABILITÀ MEDICA: I DIRITTI DEL PAZIENTE</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim.bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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		<description><![CDATA[MALASANITA&#8217;: I DIRITTI DEL PAZIENTE Una mia amica qualche giorno fa ha messo al mondo suo figlio. Il compagno ha assistito al parto: non indossava la mascherina, né tantomeno il camice verde che solitamente è obbligo tenere nelle sale operatorie o nelle sale parto; indossava un maglione, un paio di pantaloni  e una bella sciarpa abbinata alle scarpe: “Preso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="text-decoration: underline;">MALASANITA&#8217;: I DIRITTI DEL PAZIENTE</span></strong></p>
</blockquote>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft  wp-image-632" title="immagine 4" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagine-4.jpg" alt="" width="177" height="179" /></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una mia amica qualche giorno fa ha messo al mondo suo figlio. Il compagno ha assistito al parto: non indossava la mascherina, né tantomeno il camice verde che solitamente è obbligo tenere nelle sale operatorie o nelle sale parto; indossava un maglione, un paio di pantaloni  e una bella sciarpa abbinata alle scarpe: “Preso dall’emozione e dall’agitazione del momento non ci ho fatto caso, ma poi, una volta uscito dalla sala, mi sono chiesto con stupore come mai non mi avessero fatto indossare alcunché..”<img class="alignright  wp-image-648" title="immagine 2" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagine-21.png" alt="" width="235" height="174" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sembra assurdo, ma ancora nel XXI secolo, accadono fatti simili, che quasi hanno del preistorico. Pazienti che perdono la vita per interventi banali, mentre, per i più fortunati, menomazioni fisiche più o meno gravi, ma SEMPREpermanenti per interventi mal riusciti. L’unica speranza che sembra rimanere al cittadino è quella di non dover mai ricorrere al sistema sanitario italiano. Espressioni quali mala sanità, errore sanitario, responsabilità ospedaliera, colpa del medico, ricorrono sempre più frequentemente sulle prime pagine dei giornali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft  wp-image-633" title="immagine 3" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagine-3.jpg" alt="" width="238" height="172" />SEI ANCHE TU RIMASTO VITTIMA DELLA MALA SANITà ?? LEGGI QUESTO ARTICOLO E SCOPRI I TUOI DIRITTI</span></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> DEL MEDICO: IL DIRITTO AL RISARCIMENTO</span></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;" align="center"><strong></strong>La responsabilità professionale del medico si può riscontrare, ai sensi dell’art 43 c.p., quando quest’ultimo, per <em><strong>negligenza imprudenza o imperizia</strong></em> (<strong><span style="text-decoration: underline;">colpa generica</span></strong>), o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (<strong><span style="text-decoration: underline;">colpa specifica</span></strong>), cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutti i pazienti sono consapevoli del fatto che ogniqualvolta essi si rivolgono ad un medico, viene concluso con lo stesso un vero e proprio contratto, che prende il nome di <strong><span style="text-decoration: underline;">contratto di opera intellettuale</span></strong>, che ha per oggetto l’attività di cura, diretta ad ottenere la guarigione del paziente.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-636" title="immagine 5" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagine-53.jpg" alt="" width="223" height="105" />Nel caso in cui il medico si renda inadempiente al predetto contratto, per negligenza, colpa o dolo, il paziente ha diritto, ai sensi dell’<strong><span style="text-decoration: underline;">art. 1218 c.c</span></strong>., ad ottenere il risarcimento del danno subito, se il medico non prova che il suo inadempimento è dovuto ad impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Tale inadempienza comporta una responsabilità contrattuale appunto, oltre che una eventuale responsabilità penale nei casi di lesioni o morte del paziente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">OBBLIGAZIONE di MEZZI o di RISULTATO?</span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una qualche responsabilità in capo al medico, sorge solo nel caso in cui il professionista violi i doveri inerenti lo svolgimento della sua attività: inversamente, qualora quest’ultimo si sia rigidamente e sapientemente attenuto a tali doveri, facendo tutto il possibile per ottenere la guarigione del paziente, non sarà ravvisabile alcun inadempimento ex art. 1218 c.c., anche se la terapia dovesse avere un esito negativo, pesino procurando la morte del pazinete. <strong><span style="text-decoration: underline;">Pertanto, l’obbligazione inerente la professione sanitaria è di comportamento e non di risultato</span>, cioè il medico deve mettere in atto quei comportamenti che, in taluni casi clinici, ordinariamente sono richiesti dall&#8217;arte medica nella formulazione di una corretta prognosi e della relativa prescrizione o cura: </strong>così come l’avvocato ha l’obbligo di fare tutto il possibile per vincere la causa, senza però poter e dover garantire la vittoria della causa stessa, dal medico non si può pretendere la guarigione totale, bensì l&#8217;adozione di tutti quegli idonei accorgimenti per come noti dalla medicina/chirurgia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">TUT</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">TAVIA<img class="alignright  wp-image-640" title="imagesCALWSPHA" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/imagesCALWSPHA1.jpg" alt="" width="212" height="152" /></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Per quanto riguarda alcune attività, come la chirurgia estetica, le protesi sostitutive, l’aborto, le trasfusioni di sangue ed analoghi casi di interventi particolarmente semplici/routinari, l’obbligazione del professionista assume i connotati di un’<strong>obbligazione di risultato,</strong> almeno secondo la prevalente dottrina (è un dato d’esperienza comune che un intervento di appendicite, non richieda nel medico una particolare abilità che sia di tipo superiore alla media, dal momento che, allo stato attuale della scienza medica, si tratta di un intervento di routine). Inoltre, secondola Corte di Cassazione, il mancato raggiungimento del risultato, può essere considerato come un indizio dell’inadempimento del medico, comportante un’inversione dell’onere probatorio di cui tratteremo tra breve.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">QUALE E&#8217; LA DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE?</span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">LA DILIGENZA</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> QUALIFICATA</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Ai sensi dell’art 1176 comma secondo c.c., nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Pertanto, <strong><span style="text-decoration: underline;">la colpa del medico deve essere valutata con riferimento all’impegno che il professionista “modello” avrebbe posto in quel particolare caso, in confronto a quello che è stato invece utilizzato nel caso concreto da quel professionista</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto fin’ora affermato, in caso di mancato raggiungimento del risultato cui l’attività del medico è preordinata, il paziente dovrà provare l’inadempimento, e cioè che il medico non ha posto nella propria attività la diligenza del così detto agente modello, il quale deve operare con “scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione” (Cass. civ. sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845).</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">I GRADI DELLA RESPONSABILITÀ </span></em></strong></p>
</blockquote>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft  wp-image-637" title="immagine 9" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagine-9.jpg" alt="" width="139" height="175" />L’ART 2236 c.c.: UN’ANCORA DI SALVEZZA ORMAI DISANCORATA</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ assolutamente falsa e infondata, l’affermazione secondo la quale la responsabilità del medico sia prevista solo in caso di <strong><span style="text-decoration: underline;">colpa grave</span></strong>,<img class="wp-image-642 alignright" title="errore_medico2" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagine-63.jpg" alt="" width="160" height="237" /> contemplato nel disposto dell’art. 2236 c.c. (<em>se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’pera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave</em>), in quanto la limitazione di responsabilità civile ai soli casi di colpa grave, si riferisce alle sole ipotesi in cui il medico si sia trovato a combattere casi di speciale difficoltà, racchiusi in circostanze molto limitate, straordinarie ed eccezionali. Il più delle volte il medico risponde anche per <strong><span style="text-decoration: underline;">colpa lieve</span></strong>, ovvero quando, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza e che, ove viceversa correttamente applicate, avrebbero portato, con un probabilistico grado di certezza, ad un risultato positivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">COLPA LIEVE: DEFINIZIONE</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per colpa lieve si intende un’omissione di diligenza, ovvero quando il professionista non pone in essere una prestazione conforme allo standard indicato dall’art 1176 c.c.,  per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si trova a dover prestare la propria opera non per risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio di <strong><span style="text-decoration: underline;">negligenza per colpa lieve</span></strong> è costituita dalla mancata informazione al paziente, sui probabili esiti invalidanti dell’intervento chirurgico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft  wp-image-638" title="immagini 8" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/immagini-81.jpg" alt="" width="174" height="128" />COLPA GRAVE: DEFINIZIONE</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per colpa grave ex art 2236 c.c., si intende la grossolanità dell’errore e la sua inescusabilità, dovuta alla violazione delle regole e mancata adozione degli strumenti e quindi delle conoscenze che rientrano nel patrimonio del medico. <strong><span style="text-decoration: underline;">La colpa grave si applica nei casi di imperizia, nell’ambito di interventi complessi.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">LA   RELATIVITÀ </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> DELLA</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> COLPA E L’ONERE DELLA PROVA</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi in cui il medico si trova ad eseguire un intervento considerato facile, come può essere un aborto, una trasfusione di sangue etc.., come prima accennavamo a proposito dell’obbligazione di risultato, la colpa del medico viene presunta e pertanto, il paziente rimasto danneggiato, non dovrà dimostrare alcunché, se non la facilità dell’intervento, in quanto sarà il professionista a dover provare la sua innocenza, dimostrando di aver adottato, con diligenza tutti i mezzi e gli strumenti acquisiti dalla scienza medica del momento storico considerato, e quindi l’impossibilità della prestazione, per causa a lui non imputabile, riconducibile ad esempio ad una particolare condizione fisica del malato; inversamente per l’intervento considerato difficile, ipotesi disciplinata dall’art 2236 c.c., sarà onere del paziente dimostrare oltre al danno, la colpa del medico.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ORA HAI SCOPERTO QUALI SONO I TUOI DIRITTI, A CUI è GIUSTO DAR VOCE, SUBITO!</strong></span></p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="CONTACT US" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/contatti/contact-us/">CONTATTACI E RACCONTA LA  TUA STORIA</a></strong></span></p></blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Non esiste una risposta, in termini risarcitori, valida universalmente ed applicabile ad ogni episodio di malasanità. <span style="text-decoration: underline; color: #000000;"><strong>Valuteremo singolarmente il tuo caso</strong></span>, sia nella fase di accertamento della vicenda di cui sei vittima, rivolgendoci ad un medico legale specializzato in materia che redigerà apposita perizia, sia nella fase di decisione della migliore azione legale da intraprendere, percorrendo la strada della mediazione, e poi della giustizia penale, civile o entrambe. Sarà di estrema importanza in questi momenti iniziali, poter visionare le cartelle cliniche in tuo possesso, rilasciate dalla struttura sanitaria.</h3>
<blockquote>
<h1>ATTIVA SUBITO LA MEDIAZIONE PER RESPONSABILITÀ MEDICA <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">- <a title="MEDIAZIONE E MALASANITÀ: UNA SVOLTA EPOCALE" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/mediazione-e-malasanita-una-svolta-epocale/"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">LEGGI COSA VUOL DIRE</span></a></span></span></h1>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		<title>RISARCIMENTO DANNI COSTA CONCORDIA: SI ALLA QUERELA MA CONVIENE ASPETTARE!</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
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		<description><![CDATA[MEGLIO AFFIDARSI ALLE INDAGINI PENALI DELLA MAGISTRATURA CHE ALLA “SPAGHETTI” CLASS ACTION DI CODACONS  CON PRONER &#38; PRONER Le indagini della Procura in merito all’affondamento della Costa Concordia proseguono, e dopo la analisi della scatola nera si cerca di ricostruire le disposizioni ricevute dal comandante Schettino nelle molte telefonate che sono state effettuate con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>MEGLIO AFFIDARSI ALLE INDAGINI PENALI DELLA MAGISTRATURA CHE ALLA “SPAGHETTI” CLASS ACTION DI CODACONS  CON PRONER &amp; PRONER</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-591 alignleft" title="class_action_farsa" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/class_2-300x170.jpg" alt="" width="210" height="119" />Le indagini della Procura in merito all’affondamento della Costa Concordia proseguono, e dopo la analisi della scatola nera si cerca di ricostruire le disposizioni ricevute dal comandante Schettino nelle molte telefonate che sono state effettuate con il direttore della Costa Crociere che gestisce le emergenze .</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro di una responsabilità esclusiva di Schettino nel ritardo inaccettabile nelle operazioni di evacuazione dopo l’urto con lo scoglio non è infatti convincente, anzi. Emerge con sempre maggiore chiarezza che sia nel ponte di comando che alla sala emergenze della Costa, la gravità assoluta della situazione fosse molto chiara: risulterebbe infatti che pochi secondi dopo lo squarcio aperto sul fianco immerso dello scafo, gli strumenti e le videocameere di sorveglianza erano in grado di mostrare che ben due comparti della sala macchine erano allagati al 75%, e le prime due persone (equipaggio) avevano presumibilmente perso immediatamente la vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ripropone quindi la ipotesi di una scelta cosciente della compagnia Costa nel grave ritardo all’ordine di sbarco dei passeggeri, allo scopo di effettuare un tentativo di riparazione tramite una propria squadra di sommozzatori e saldatori, fatti subito partire su uno scafo veloce da Livorno. In effetti la Costa gettò le ancore al largo del Giglio, con 70 mt. di fondale, ed il provvidenziale spiaggiamento della nave è dovuto solo alla deriva da correnti ed onde, a motori già fermi da ore.</p>
<p style="text-align: justify;">Se le indagini penali, quindi, accerteranno in modo chiaro che il comandante mise al corrente della grave situazione in cui versava la nave, le responsabilità per gli incidenti e disagi avuti nelle operazioni di sbarco, con una pendenza dello scafo che non ha consentito l’uso delle scialuppe sul lato basso, si estenderanno anche alla Costa Crociera, sia da un punto di vista civile che penale, sia per l’omissione di soccorso, omicidio colposo e mancata osservanza delle norme di sicurezza, ed inadeguatezza del personale a bordo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti i passeggeri hanno infatti lamentato che gli uomini in divisa erano pochissimi e in stato confusionale, mentre l’equipaggio addetto ai servizi di ristorazione etc. non era affatto preparato e non parlava neppure in inglese. Inoltre un gruppo di 7 passeggeri da Bologna ha presentato querela per l’atteggiamento tenuto dal personale della Costa Concordia durante la tragedia dello scorso 13 gennaio. In particolare due di loro sarebbero stati respinti alle scialuppe di salvataggio da alcuni membri del personale che avrebbero privilegiato l’evacuazione di colleghi e colleghe dell’equipaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche un altro corposo gruppo di passeggeri italiano ha proposta già querela, onde poter usufruire della attività di indagine della magistratura, oltre che per accertare le responsabilità penali, anche ai fini del futuro risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti oltre alla dinamica dell’incidente in se stesso, si chiede ai giudici di verificare se la nave della Costa fosse stata costruita con pieno rispetto degli standard di sicurezza e, quando comunque ciò risulti, di indagare se alla partenza della crociera nel Mediteranneo i dispositivi a bordo fossero in piena efficienza e non ci fossero invece delle anomalie nel funzionamento. Anche il fatto che la esercitazione fosse programmata solo per il giorno successivo potrebbe evidenziare una scelta nell’orario di partenza quanto mai inopportuna.</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta inoltre agli inquirenti anche di accertare quali siano state le direttive impartite dall&#8217;armatore e quali le disposizioni date ai natanti dall&#8217;Autorità marittima &#8220;<em>in ordine alla navigazione cosiddetta turistica</em> <em>sottocosta</em>&#8220;, al fine di evidenziare se la pratica dell’”inchino” fosse stata pianificata ed approvata in precedenza. Tra Schettino, Costa Crociere e le autorità portuali del Giglio.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>AZIONE PENALE:</strong> come avevamo previsto la azione penale potrebbe rivelarsi il più efficace strumento per superare i limiti di indennizzo che esistono nel contratto di viaggio e nella legislazione marittima. Ed infatti quasi tutti gli studi legali stanno depositando le varie querele, tuttavia troppo in fretta, allo scopo di avere maggiore visibilità. A noi interessa invece l’interesse dei nostri clienti! Riteniamo, infatti, decisamente opportuno <span style="text-decoration: underline;">attendere ancora</span>, poiché il termine per la proposizione della querela è 90 gg. (15.03.2012), ma dalle indiscrezioni che emergono ogni giorno dalle indagini potrebbero a breve emergere elementi decisivi per una scelta più efficace.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li> <strong>MEDIAZIONE:</strong> riteniamo opportuno attendere anche in questo profilo, dopo che praticamente nessun passeggero ha accettato la offerta di 11 + 3mila euro a titolo di risarcimento del danno concordato da Costa con alcune associazioni (che poi hanno fatto indignitosamente marcia indietro!); la offerta come avevamo detto è insufficiente ed inadeguata a rendere giustizia ai casi singoli, soprattutto per quanto riguarda i beni andati perduti, la sofferenza post traumatica, danno esistenziale, ed il danno da vacanza rovinata. Per noi comunque rappresenta la BASE di risarcimento ad oggi riconosciuta a tutti i passeggeri, oltre cioè tutto quanto maggiormente dimostrabile. A partire da marzo 2012 inoltre, il passaggio per la mediazione civile e commerciale sarà definitivamente <strong>obbligatoria, </strong>anche per la materia di navigazione natanti, offrendo ulteriori possibilità di trattativa tramite questa procedura stragiudiziale, a cui siamo espressamente stati autorizzati dal Ministero di Giustizia.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>CLASS ACTION CIVILE DI MIAMI: </strong>la giudichiamo una<strong> scenografica operazione mediatica: </strong>lo studio Proner &amp; Proner di New York, a cui Codacons ha “svenduto” le pratiche di risarcimento, facendo un accordo per spartirsi al 40% gli incassi, ha “sparato” davvero grosso, con la azione nei confronti della Carnival; riteniamo che  la richiesta di 10 milioni come risarcimento e 450 milioni di dollari a titolo di “punitive damages” sia destinata a fare un clamoroso buco nell’acqua, in ragione della incompetenza territoriale e della carenza di legittimazione attiva della Società madre della Costa; in ogni caso restiamo alla finestra a vedere cosa uscirà da questa “spaghetti” class action, per poter eventualmente usufruire  a nostro vantaggio dei risultati (positivi o negativi che siano).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> In questo quadro pertanto, valutiamo che la miglior posizione per i nostri assistititi, resti a tutt’oggi la seguente:</p>
<ul>
<li><em><strong>Inviare la lettera di richiesta danni alla Costa Crociera (se non spedita entro il 25.01 farlo immediatamente.</strong></em></li>
<li><em><strong>Attendere gli sviluppi delle indagini penali, presentare la querela al limite dei 90 gg.</strong></em></li>
<li><em><strong>Attendere gli sviluppi della class action di Miami.</strong></em></li>
<li><em><strong>Attendere l’entrata a regime della mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010.</strong></em></li>
<li><em><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">compilare il ns. modulo per elenco dei beni andati perduti nel naufragio.</span></span></strong></em></li>
<li><em><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">proseguire nelle cure ed assistenza psicologica con certificati medici.</span></span></strong></em></li>
</ul>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;">IL NOSTRO UFFICIO HA GIA&#8217; PREDISPOSTO UNA DENUNCIA QUERELA IN FAVORE DI TUTTI IN NOSTRI CLIENTI, OCCORRE SOLO ATTENDERE GLI SVILUPPI DELLE VARIE AZIONI IN CORSO E PERSONALIZZARE CON LE SINGOLE FATTISPECIE PER CIASCUN SINGOLO CASO, PERCHE IL DANNO SUBITO DA CIASCUNO E&#8217; SICURAMENTE DA VALUTARE CASO PER CASO,  COME NON SAREBBE MAI POSSIBILE FARE CON LA CLASS ACTION!</span></strong></div>
<blockquote>
<h1 style="text-align: justify;"><strong>AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA RICHIESTA DANNI VI CHIEDIAMO DISPONIBILITA’ AD UN COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA SKYPE/MSN CON UNO DEI NS. AVVOCATI, O TRAMITE LA NS. PIATTAFORMA INFORMATICA (no software required) </strong></h1>
</blockquote>
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		<title>Stupro di gruppo, Cassazione: carcere non obbligatorio. E&#8217; subito scandalo!</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa.guardiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[News legali]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[custodia cautelare in carcere]]></category>
		<category><![CDATA[stupro di gruppo]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) il giudice non è più obbligato a disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere degli indagati, dovendo valutare la possibile applicazione di misure cautelari alternative. E&#8217; quanto hanno stabilito i giudici di piazza Cavour, interpretando estensivamente la sentenza n. 265/2010 della Corte Costituzionale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-547 alignleft" title="cassazione" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/cassazione-300x208.jpg" alt="" width="240" height="166" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo (art. 609 <em>octies</em> c.p.) il giudice non è più obbligato a disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere degli indagati, dovendo valutare la possibile applicazione di misure cautelari alternative.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quanto hanno stabilito i giudici di piazza Cavour, interpretando estensivamente la <strong>sentenza n. 265/2010</strong> della Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La sentenza della Cassazione: </strong>In base a tale interpretazione la Suprema Corte ha annullato un&#8217;ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato il carcere, definendolo l&#8217;unica misura cautelare applicabile, per due diciannovenni indagati del reato di cui all&#8217;art. 609 <em>octies</em> c.p. compiuto nei confronti di una minorenne del frusinate, rinviando il fascicolo al medesimo giudice affinche&#8217; questo compia una nuova valutazione tenendo conto della pronuncia della Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna tornare pero&#8217; al 2009, quando il Parlamento ha adottato un decreto poi convertito in legge per contrastare il crescente e sempre piu&#8217; intollerabile fenomeno della violenza sessuale sulle donne. In base a tale legge, i giudici (salvo che non vi fossero esigenze cautelari) erano obbligati a disporre la misura extrema della custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni, nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza. La Consulta, investita della questione, ha ritenuto tale legge contrastante  con gli articoli  3 (uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge), 13 (diritto di liberta&#8217; personale) e 27  (funzione rieducativa della pena) della Costituzione e ha detto si alle misure alternative al carcere <strong><em>&#8220;nell&#8217;ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, il 1 febbraio la Cassazione ha stabilito che i principi interpretativi fissati dalla Corte Costituzionale per i reati di violenza sessuale e atti sessuali sui minorenni sono &#8220;<em>in toto</em>&#8221; applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo, dal momento che quest&#8217;ultimo reato &#8220;<em>presenta catatteristiche essenziali non difformi&#8221;</em> da quelle che i giudici della Consulta hanno individuato per i reati di natura sessuale sottoposti al loro vaglio.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha concluso affermando: &#8220;<strong><em> unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale, e&#8217; quella che estende la possibilita&#8217; per il giudice di adottare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato di violenza sessuale di gruppo&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Cassazione ha suscitato immediatamente un battage mediatico, in cui la reazione piu&#8217; diffusa pare essere l&#8217;indignazione, non solo delle donne, vittime per eccellenza di tali reati&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Unanimi i commenti di disapprovazione nel mondo della politica: &#8220;E&#8217; una sentenza che non condivido. Che ritengo sbagliata. Come donna e come tecnico del diritto.&#8221; Sono le parole di Giulia Bongiorno; Per la deputata del Pd Donata Lenzi &#8220;E&#8217; un ulteriore spinta al silenzio per le donne che subiscono violenza&#8221;; e ancora la Carfagna, ex  ministro per le pari opportunita&#8217; la definisce &#8220;una sentenza impossibile da condividere, contro le donne, che manda un messaggio sbagliato&#8221;; e ancora Gabriella Moscatelli (Presidente di Telefono Rosa): &#8220;Un ennesimo passo indietro dove a rimetterci e&#8217; la parte piu&#8217; debole, ossia le donne vittime di violenza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma c&#8217;e&#8217; anche chi condivide la pronuncia degli ermellini, affermando &#8220;stupisce che intorno a una decisione che non fa altro che confermare elementari statuizioni di minima civilta&#8217; giuridica, si possa scatenare un vergognoso battage mediatico che alimenta, con il solito effetto di corto circuito, le piu&#8217; bieche pulsioni giustizialiste&#8221;, cosi&#8217; si e&#8217; espressa l&#8217; Unione Camere Penali. Per l&#8217; UCPI &#8221; In ogni stato di diritto l&#8217;indagato e&#8217; da considerare innocente sino alla sentenza definitiva. Proprio per questo, la misura della custodia cautelare in carcere e&#8217; un istituto che deve trovare la sua applicazione in casi assolutamente eccezionali e l&#8217;indagato ha il sacrosanto diritto di attendere la definizione della vicenda processuale nella quale e&#8217; coinvolto, in stato di liberta&#8217;, qualunque sia il delitto che gli venga attribuito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur trovandoci in disaccordo con la sentenza in oggetto, riteniamo opportuno chiarire la complessa questione, offrendo un allargamento di orizzonte.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo col dire che per questo tipo di reati le pene detentive previste sono senza dubbio e giustamente non lievi, le quali pero&#8217; possono essere applicate (ovviamente), come in ogni altro caso, <span style="text-decoration: underline;"><strong>solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovverosia quando la affermazione penale di responsabilità dell&#8217;imputato ha raggiunto la sua definitività</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di cui discutiamo riguarda, invece, il tema piu&#8217; specifico delle <span style="text-decoration: underline;"><strong>misure cautelari</strong></span>, ossia quelle misure, come la custodia cautelare in carcere, che possono essere adottate dal giudice prima del processo o durante lo svolgimento di esso, al fine di evitare che durante il tempo, più o meno lungo, necessario per la sua conclusione, si corra il rischio di compromettere l&#8217;esplicazione dell&#8217;attivita&#8217; giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento ed il risultato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nostro ordinamento consente l&#8217;applicazione delle misure cautelari solo se ricorrono<strong> due presupposti</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>l&#8217;esistenza di  gravi indizi di colpevolezza.</strong></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>l&#8217;esistenza di esigenze cautelati: </strong></li>
</ul>
<ol>
<li>pericolo di inquinamento della prova</li>
<li>pericolo di fuga</li>
<li>pericolo di reiterazione del reato, per pericolosita&#8217; sociale della persona indagata o imputata</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Esistono diverse misure cautelari e indubbiamente la piu&#8217; grave delle misure coercitive e&#8217; la custodia cautelare in carcere, ma ve ne sono anche altre, che pur comportando una sorta di detenzione, sono piu&#8217; attenuate, tipicamente: gli arresti domiciliari. Il giudice puo&#8217;, dunque, scegliere la misura cautelare piu&#8217; idonea ed adatta in relazione al caso concreto, ma nel compiere una simile scelta deve ispirarsi ai criteri della adeguatezza e della proporzionalita&#8217;, tenendo altresi&#8217; conto della &#8220;regola&#8221; che vede nella custodia cautelare la <em>extrema ratio</em> del sistema. Cio&#8217;, appunto, sino al 2009, quando il Parlamento con la Legge n. 38/2009 ha eliminato questa possibilita&#8217; di scelta, limitatamente ad alcuni reati, tra cui quello che qui interessa, di cui all&#8217;art. 609 <em>octies</em> c.p.; in sostanza, per taluni reati di natura sessuale anche in presenza di una lieve esigenza cautelare, i giudici erano sempre obbligati a disporre la misura della custodia carceraria. In altri termini: <strong>presunzione assoluta di inadeguatezza di misure alternative.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questa soluzione e&#8217; stata disattesa dalla sentenza della Cassazione di cui stiamo trattando ed appunto, il giudice torna ad avere la possibilita&#8217; di scegliere anche una misura piu&#8217; lieve della custodia in carcere, anche in relazione al reato di violenza sessuale di gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nessuna impunita&#8217; dunque, come qualcuno erroneamente pensa e come travisato da alcuni notiziari&#8230; Ma il recupero di uno spazio per una piu&#8217; ponderata valutazione da parte del giudice nel momento in cui non vi e&#8217; una condanna definitiva!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La decisione è certamente impopolare ma da un punto di vista giuridico e garantista non c&#8217;è da gridare allo scandalo. Al contrario, la sentenza della Cassazione riconduce a canoni di legalità una frettolosa legge, formulata con eccessi di incostituzionalità, spinti dall’onda populista. Il precetto che vuole garantire all’indagato la giusta presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, non può valere per certi reati e non per altri. Ed il carcere preventivo non può essere utilizzato strutturalmente come anticipazione della pena, in un paese come l&#8217;Italia con il 43% dei reclusi è in attesa di giudizio.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>In casi di conclamata responsabilità e pericolosità del soggetto, quindi, il giudice potrà (<em>rectius</em> dovrà) continuare ad applicare la misura restrittiva in carcere in attesa della celebrazione del processo, mentre in vicende dai contorni meno definiti, ben sarà possibile ed opportuno adottare delle misure meno inflittive della libertà personale delle persone (quale gli arresti domiciliari), che garantiscono adeguata tutela per la ns. società contro i pericoli di inquinamento prove, reiterazione del reato e fuga.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Patto di non concorrenza e lavoratori subordinati</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News legali]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>
		<category><![CDATA[parere legale]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;  PARERE SULLA APPLICABILITA&#8217; DEL PATTO DI NON CONCORRENZA AI DIPENDENTI SUBORDINATI &#160;  FATTISPECIE: personale inquadrato al IV° liv. CCNL Magazzinieri / Ausiliari alle vendite.  I lavoratori sono a conoscenza della clientela, del metodo, della strategia dei listini dei prodotti. La azienda intende riconoscere degli emolumenti ad alcuni soggetti senza creare sperequazione con altri. Sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1> PARERE SULLA APPLICABILITA&#8217; DEL PATTO DI NON CONCORRENZA AI DIPENDENTI SUBORDINATI</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><img class="alignleft  wp-image-95" title="stilo_contenuti" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/stilo-300x176.jpg" alt="Stilo" width="240" height="141" /></span></span> FATTISPECIE: personale inquadrato al IV° liv. CCNL Magazzinieri / Ausiliari alle vendite.  I lavoratori sono a conoscenza della clientela, del metodo, della strategia dei listini dei prodotti. La azienda intende riconoscere degli emolumenti ad alcuni soggetti senza creare sperequazione con altri. Sono da escludere i premi di produzione et simili.</p>
<p style="text-align: justify;"> In un rapporto di lavoro subordinato vige sempre <strong>l&#8217;obbligo di fedeltà sancito dall&#8217;art. 2105 c.c.</strong> che implica un <em><span style="text-decoration: underline;">divieto di concorrenza</span></em><span style="text-decoration: underline;"> <em>in costanza del rapporto di lavoro</em></span> e un obbligo di riservatezza, anche in assenza di esplicita clausola scritta nel singolo contratto.</p>
<p style="text-align: justify;"> Per &#8220;divieto di concorrenza&#8221; si intende l&#8217;obbligo per il lavoratore di astenersi dal trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l&#8217;imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale ed ha vigenza <strong>solo per la durata del rapporto di lavoro</strong>, <strong>estinguendosi con la cessazione di questo</strong>. Si intende altresì attività illecitamente svolta nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite grazie al rapporto stesso (Tuttaviala Cassazione ha anche stabilito che il rapporto di lavoro subordinato può coesistere con l&#8217;espletamento di altre indipendenti attività lucrative del lavoratore, anche in favore di altre imprese)</p>
<p style="text-align: justify;"> Il <strong>patto di non concorrenza</strong>, invece, previsto dall&#8217;art. 2125 c.c. è un vero e proprio contratto da stipularsi in forma scritta e rispettando altri requisiti previsti dalla legge: indica l&#8217;accordo tra datore di lavoro e lavoratore avente ad oggetto l&#8217;estensione del divieto di svolgere attività concorrenziali con quelle dell&#8217;imprenditore anche <em><span style="text-decoration: underline;">nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro</span></em> e  pertanto <strong>non può applicarsi al caso di specie</strong>, ma è invece tipico dei rapporti di collaborazione, autonomi o parasubordinati (es. contratto di agenzia per rappresentanza commerciale della azienda). Anche in tali ipotesi in ogni caso il patto di non concorrenza, previsto dall&#8217;art. 2125 c.c., è nullo allorché i vincoli di oggetto e di luogo siano di ampiezza tale da relegare l&#8217;esplicazione delle concrete professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Soluzioni alternative</strong>: alcune aziende hanno sovrapposto alla attività subordinata anche altre attività parallele, regolate con contratto a progetto specifico (es. promozione commerciale, svolgimento di particolari incarichi di progettazione e sviluppo etc.). In tal modo si sovrappongono due rapporti distinti, regolati da una obbligazione retributive ed una contrattuale, diverse per durata ed importi, poiché la seconda non sottostà a regole collettive. Tuttavia anche in questo caso residua il concreto rischio che il lavoratore, a fine rapporto (subordinato) agisca per vedersi riconosciuta la attività svolta in forma distinta ed autonoma (spesso maggiormente qualificante) quale attività sussumibile nell&#8217;area del rapporto principale (quello subordinato), richiedendo così le differenze retributive per le mansioni svolte in tal senso, oltre all&#8217;eventuale inquadramento superiore a far data dal semestre successivo all&#8217;avvio del contratto. In tal senso sarebbe prudente, volendo percorrere tale soluzione, limitare il rapporto contrattuale a specifici incarichi, limitati nel tempo e da determinare in forma quanto mai discontinua possibile.</p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Per un parere legale maggiormente dettagliato <a title="CONTACT US" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/contatti/contact-us/">conttataci</a></h3>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Come cancellare il proprio nominativo dal registro informatico dei protesti</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim.bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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		<category><![CDATA[cancellazione protesto]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; IL PROTESTO TI E&#8217; INDIGESTO?  ECCO COSA FARE PER LA  CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI. Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: justify;"><strong>IL PROTESTO TI E&#8217; INDIGESTO?</strong></h1>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" title="GIUDA" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/GIUDA.jpg" alt="" width="77" height="99" /></strong> <strong>ECCO COSA FARE PER LA  CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile</span></strong> (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).<em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/come-cancellare-il-proprio-nominativo-dal-registro-informatico-dei-protesti/titolo/" rel="attachment wp-att-483"><img class="alignleft" title="TITOLO" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/TITOLO.jpg" alt="" width="205" height="116" /></a></em>Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000.</span></strong> La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">IL PROTESTO DELLE CAMBIALI</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/come-cancellare-il-proprio-nominativo-dal-registro-informatico-dei-protesti/moduli-2/" rel="attachment wp-att-486"><img class="alignleft" title="MODULI" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/MODULI1.jpg" alt="" width="94" height="86" /></a></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Documenti da allegare</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:</p>
<ul>
<li>      l’atto di protesto,</li>
<li>      il titolo originale quietanzato o il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a favore del portatore, dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi e delle spese.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Entro 20 giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/come-cancellare-il-proprio-nominativo-dal-registro-informatico-dei-protesti/tribunale/" rel="attachment wp-att-484"><img class="alignleft" title="TRIBUNALE" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/TRIBUNALE.jpg" alt="" width="158" height="116" /></a> Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Documenti da allegare</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:</p>
<p style="text-align: justify;">-          Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che  il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.</p>
<blockquote>
<h1 style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="CONTACT US" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/contatti/contact-us/">Contattaci!</a></span></strong></h1>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA PROCEDURA CHE FA AL TUO CASO E NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI CAMERE DI COMMERCIO, PRESIDENTI DI TRIBUNALI, ISTANZE, MODULI, FORMALITà DA ADEMPIERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PERCHè SAREMO NOI AD OCCUPARCI DI OGNI ASPETTO, INVIANDO UN PREVENTIVO DETTAGLIATO DI SPESA.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Risarcimento danni Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; COSTA CONCORDIA OFFERTA: perché non accettare per ora L&#8217;ammontare del risarcimento dovuto ai passeggeri di Costa Concordia crociera diventa una faccenda più complicata, da quando alcuni gruppi di consumatori e singoli passeggeri hanno espresso la loro intenzione di non accettare l&#8217;accordo raggiunto dalla Società Costa e alcune associazioni dei consumatori, scegliendo di muoversi separatamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<h1 style="text-align: justify;">COSTA CONCORDIA OFFERTA: perché non accettare per ora</h1>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-441" title="costa_concordia1" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/costa_concordia11-300x227.jpg" alt="" width="270" height="204" />L&#8217;ammontare del risarcimento dovuto ai passeggeri di Costa Concordia crociera diventa una faccenda più complicata, da quando alcuni gruppi di consumatori e singoli passeggeri hanno espresso la loro intenzione di <strong>non accettare l&#8217;accordo raggiunto dalla Società Costa e alcune associazioni dei consumatori</strong>, scegliendo di muoversi separatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">il 29 gennaio Costa Crociere ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le associazioni dei consumatori per quanto riguarda il compenso da dare ai passeggeri di Concordia (naturalmente esclusi quelli feriti e le famiglie dei morti, alle quali il risarcimento individuale sarà determinato singolarmente). L&#8217;accordo, è stato frettolosamente firmato dai membri della Associazioni dei Consumatori del CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), a condizione che ogni passeggero avrebbe ricevuto un importo forfettario di € 11.000 a titolo di risarcimento danni e di copertura di proprietà o meno, il &#8220;disagio psicologico sofferto&#8221; e &#8220;danno vacanza rovinata&#8221;. L&#8217;ammontare della cifra verrebbe assegnato ad ogni passeggero senza distinzione di età, numero dei figli, anche se non paganti, e dovrebbero essere integrate dal rimborso integrale od a forfait del valore della crociera, tra cui tasse portuali, trasferimenti, il rimborso di aerei e autobus, incluso nel rimborso da crociera le spese di viaggio sostenute per il ritorno, il rimborso delle spese mediche sostenute, il rimborso delle spese sostenute durante la crociera. In tutto, si arriva a una cifra di circa 14.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma qualche altra associazione, come la maggior parte degli studi legali singoli, non accettano l&#8217;accordo, definendolo &#8220;una miseria&#8221; e la proposta &#8220;ridicola&#8221;, secondo la proporzione della colpa per la sofferenza e la leggerezza della Costa nell&#8217;incidente. Con questa proposta, Costa pare voler dire che o si prende 11,000 €, oppure sarà necessario agire in Tribunale, farsi parte attiva nelle richieste e che, poi, non ci sarà niente di sicuro in più,<strong> ma la realtà è ben diversa:</strong> il profilo penale e le indagini, coinvolgono ogni giorno di più anche la gestione di Costa Crociere per quello che è successo, quindi la soluzione è solo un tentativo frettoloso di limitare l&#8217;azione delle persone nel processo penale e arginare le cause legali contro il Managemant. Ieri, inoltre, sei passeggeri americani della Concordia hanno presentato a Miami, sede del Carnival, la società madre di Costa Crociere, una richiesta giudiziale di $ 460 milioni. Già qualche giorno fa un membro dell&#8217;equipaggio peruviano aveva presentato un ricorso a Chicago a partire da $ 100 milioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Compagnie di assicurazione non sono state coinvolti e questo ci fa pensare che la Costa e Carnival stano cercando di proteggere la loro linea di gestione anticipando i soldi per limitare i danni. Concordia è assicurata per 405 milioni di euro da una divisione di assicurazione del Gruppo tra cui XL, RSA, il generale Re e Hannover; l&#8217;assicurazione copre i danni alla nave, anche se per colpa dell&#8217;equipaggio e, entro certi limiti, responsabilità verso terzi, ma ci sono anche extra polizze assicurative passeggeri, come standard club.</p>
<blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">CINQUE BUONI MOTIVI PER SOSPENDERE OGNI DECISIONE</h3>
</blockquote>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Come avevamo previsto, <strong>le associazioni dei consumatori stanno svendendo i casi ed i loro clienti</strong>, agli studi legali, alle tv e, ora, alla compagnia Costa Crociere, intascando una quota del 40% del denaro incassato dai passeggeri;</li>
<li>L&#8217;offerta<strong> non è limitata nel tempo in modo assoluto</strong>, siete in grado di attendere e vedere quanti seguiranno l&#8217;offerta e ciò che accade ai casi giudiziari già presentato a Miami e Chicago, se i giudici non accordano una migliore tutela al vostro diritto e, dopo che eventualmente neppure i Giudice italiani riconoscessero delle somme maggiori, allora ogni passeggero sarà sicuramente rimesso in termini per accettare, o con un semplice ricorso alla giustizia di base (Giudice di Pace) otterrà gli 11.000 € senza alcun sforzo particolare;</li>
<li>Hai <strong>dai 5 ai 10 anni per il risarcimento del danno</strong>, non è giusto pretendere dal passeggero di firmare subito per 10.000 euro un accordo, e fargli rinunciare a tutto il resto, anche per ciò che ha perso come effetti personali, documenti, gioielli e vestiti, lasciati nelle cabine.</li>
<li>Hai <strong>3 mesi per la querela penale</strong>, e questo vale anche per coloro che non hanno subito lesioni fisiche, aprendo una più ampia gamma di danni civili nel procedimento penale. Abbiamo molta fiducia nelle indagini penali in corso, se la responsabilità del comandante sarà estesa alla Costa Crociere come crediamo, ad esempio, nel omissione di soccorso evidente durante lo sbarco dei passeggeri, l&#8217;importo del risarcimento potrebbe aumentare in modo significativo e ci metterebbe in una condizione di vantaggio nel pretendere più soldi di coloro che hanno accettato l&#8217;offerta.</li>
<li>Si dovrebbe comunque attendere per controllare e superare la <strong>prognosi del danno psicologico</strong> derivante dal naufragio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA MEDIAZIONE</strong> sarà sicuramente un possibile percorso per la definizione rapida e un accordo con Costa Crociere, per coloro che non hanno subito accettato la somma quindi è logico che, a breve giro, gli € 14,000 divengano <strong>la base di partenza</strong> per le nostre richieste di risarcimento; se ancora non è certo quanti hanno sottoscritto il rimborso costa concordia, sicuramente è possibile dire che saranno una esigua minoranza rispetto a coloro che seguiranno uno dei seguenti percorsi alterativi</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le possibili azioni giudiziarie:</h3>
<ul>
<li>Mediazione civile per un tentativo di accordo veloce e senza pregiudicare le ulteriori iniziative giudiziarie.</li>
<li>Azione civile di risarcimento danni per vacanza rovinata</li>
<li>Azione penale per il reato di lesioni colpose, omissione di soccorso, disastro.</li>
<li>Costituzione di parte civile nel processo penale che, eventualmente, sarà avviato nei confronti della Costa Crociere.</li>
<li>Azione legale davanti alla Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo e alla Corte di Giustizia Europea</li>
</ul>
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		<title>Naufragio Costa Concordia: profili di responsabilità della compagnia, per risarcimento danni non solo civili ma anche penali</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; Naufragio Costa Concordia: Simple truth! Ecco i motivi per cui la società Costa Crociere è direttamente responsabile per i danni morali ed alle persone. I vertici della compagnia quella notte hanno fatto una scelta criminale e consapevole, assumendosi il rischio di quanto è poi accaduto. Una verità scioccante e scomoda, che NESSUNO vi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
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<h1>Naufragio Costa Concordia: Simple truth!</h1>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-424" title="Costa-Concordia_650x435" src="http://www.agenzialegale.net/wordpress/uploads/theme_images/Costa-Concordia_650x435-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Ecco i motivi per cui la società Costa Crociere è direttamente responsabile per i danni morali ed alle persone. I vertici della compagnia quella notte hanno fatto una scelta criminale e consapevole, assumendosi il rischio di quanto è poi accaduto. Una verità scioccante e scomoda, che NESSUNO vi ha detto fin qui: e che coinvolge i vertici della società armatoriale nelle responsabilità PENALI oltre che civili per il gravissimo ritardo e la disorganizzazione nelle operazioni di emergenza per abbandono della nave dopo l&#8217;incosciente errore umano commesso dal comandante Schettino (omettiamo di proposito la lettera maiuscola per il titolo di Comandante). Questi gli eventi che SOLO NOI vi spieghiamo, grazie alle molte testimonianze delle persone che ci hanno contattato, del confronto con esperti di incidenti a mare che si sono messi a ns. disposizione, e la lettura critica dei fatti:</p>
<p style="text-align: justify;">1. La nave finisce sugli scogli, i motivi sono errore umano, derivante da colpa, incoscienza, e dalla consolidata prassi di &#8220;inchino&#8221;, che rende omaggio ad alcune isole italiane (e in nessun altra parte del mondo); La pratica dell&#8217;inchino prevede il passaggio a velocità di crociera delle navi della flotta Costa, rasenti ai porti turistici di alcune località come l&#8217;isola di Capri, Procida, Giglio, Giannutri. Su <strong>Facebook</strong> la sorella del maître di bordo preannunciava quella notte agli isolani del Giglio che la Concordia passerà &#8220;<em>vicino vicino</em>&#8220;. I sindaci delle varie località rendono omaggio con varie lettere ai vertici della Costa Crociere per lo spettacolo, e le capitanerie di porto chiudono entrambi gli occhi, su navi colossali come la Costa Concordia che, con la sua lunghezza di 290 metri, 52 metri d&#8217;altezza, 1500 cabine per una capacità totale di 3.700 passeggeri  e 112.000 ton. di stazza (con la Costa Serena è la nave da crociera più grande della marineria civile italiana), passano ad appena 200 metri dai moli turistici alla velocità di 15 nodi, di notte suonano 4 colpi di sirena. <strong>La stessa cosa se attuata da una qualsiasi altra nave da trasporto, comporterebbe l&#8217;ARRESTO IMMEDIATO per il Comandante.</strong> La compagnia COSTA quindi conosceva perfettamente la &#8220;tradizione marinara&#8221; dell&#8217;inchino, e <strong>sul blog nel sito della Costa</strong>, celebrava lo spettacolo offerto in passato dal comandante Schettino, usufruendo del ritorno di immagine per passeggeri e turisti sulle isole. Di qui <strong>IL PRIMO PROFILO DI RESPONSABILITÀ PER COLPA COSCIENTE DELLA COSTA.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">2. dopo l&#8217;urto sugli scogli la situazione si è da subito evidenziata nella sua assoluta gravità: uno squarcio di 70 metri sullo scafo ha immediatamente allagato l&#8217;intera sala macchine e provocato le prime vittime tra l&#8217;equipaggio. Il Comandante chiama la Costa e dice di aver combinato &#8220;un guaio&#8221;. A quel punto si sarebbe dovuto lanciare il <strong>mayday immediato</strong> e predisporre l&#8217;abbandono della nave, mettendo in salvo le 4mila persone a bordo. La telefonata tra Schettino e la Costa, però, evidentemente <strong>determina un andamento diverso alle operazioni di emergenza</strong>, per palesi ed evidenti RAGIONI ECONOMICHE della Compagnia Costa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Occorre infatti sapere che in caso di abbandono della nave ed operazioni di soccorso, emergenza, recupero e rimorchio di una imbarcazione a mare, il CODICE DELLA NAVIGAZIONE stabilisce che <strong>alle imbarcazioni di soccorso (sono solo privati) spetti SEMPRE una percentuale sul valore della nave</strong>: parliamo quindi della scelta cosciente per la Costa Crociere tra dover dichiarare immediatamente la emergenza, mettendo prudentemente in salvo i passeggeri ma rischiando di dover pagare qualche milione di euro ai soccorritori locali che si avvicinino alla nave, oppure cercare di risparmiare e porre rimedio con i propri mezzi, al rischio della pelle delle persone a bordo, tentando di salvare la nave senza dichiarare subito la emergenza e quindi mantenere i passeggeri a bordo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Compagnia Costa EVIDENTEMENTE sceglie di rischiare, e <strong>ordina al comandante Schettino di gettare le ancore fuori dal porto del Giglio, con fondale a oltre 70 metri</strong>, per vedere se la nave resta in assetto, e <strong>attendere i soccorsi inviati dalla stessa compagnia</strong>. La Costa fa immediatamente partire una nave veloce con sommozzatori e saldatori da Livorno per cercare di chiudere la falla; <strong>SECONDO PROFILO DI RESPONSABILITÀ PER COLPA COSCIENTE DELLA COSTA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">5. La Costa Concordia sbanda però già irrimediabilmente su un lato, e rimasta quasi subito senza motori, non regge l&#8217;assetto e non governa più! Solo la BUONA SORTE vuole che, tra correnti e onde, la nave si giri e lentamente, senza volere, dopo quasi due ore, si vada a spiaggiare a circa 200 metri dagli scogli del Giglio su un fondale di mt. 30.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comandante, prima dell&#8217;arenamento, sempre per aspettare i sommozzatori della Costa, invece di ordinare l&#8217;abbandono nave, fa dire ai passeggeri di TORNARE IN CABINA. sostenendo di aver risolto il problema al generatore elettrico, e condanna in questo modo decine di persone ad una trappola mortale di acqua ghiacciata, tavoli, sedie, e impossibili scalate su pavimenti a 45 gradi. Parte anche una nave soccorso sempre della Costa da Civitavecchia. <strong>TERZO PROFILO DI RESPONSABILITÀ PER COLPA COSCIENTE DELLA COSTA </strong>per aver mentito tramite il proprio equipaggio ai passeggeri.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nel frattempo l&#8217;equipaggio, di fatto si AMMUTINA, e inizia a sbarcare i passeggeri PRIMA DEI SEGNALI di abbandono della nave lanciati dal Comandante solo circa mezz&#8217;ora dopo! La Concordia a quel punto è per metà in acqua inclinata a 45° su un fianco e le scialuppe non riescono piu ad essere calate in acqua.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il Comandante Schettino <strong>pare aver cercato addirittura di manomettere la scatola nera della nave,</strong> e dopo poco dall&#8217;arenamento, con tutti gli ufficiali Costa, è già in salvo a terra; <strong>nessun membro in divisa dell&#8217;equipaggio coordina i soccorsi a bordo</strong> e i passeggeri restano in balia dei centinaia di Filippini, Cingalesi e camerieri vari, che non sanno parlare per nulla italiano e poco inglese, cercando di mettere eroicamente in salvo le persone. Molti di loro neanche sanno nuotare. <strong>QUARTO PROFILO DI RESPONSABILITÀ PER COLPA COSCIENTE DELLA COSTA</strong> per inadeguatezza dell&#8217;equipaggio, sottopagato e non preparato alle emergenze.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il Comandante De Falco della Capitaneria, saputo che Schettino è a terra prima dei passeggeri, consapevole delle regole di mare che prevedono lo sbarco prima dei passeggeri, poi dell&#8217;equipaggio in ordine inverso di grado, fino al Comandante, lo chiama inorridito al cellulare, ed in una ormai famosa e feroce telefonata gli <strong>ordina decine di volte di tornare a bordo</strong>! Ma Schettino non farà piu ritorno sulla nave, dimostrando un atteggiamento codardo, criminale ed irresponsabile anche in questo frangente, come anche gli altri ufficiali sbarcati prima dei passeggeri. <strong>QUINTO PROFILO DI RESPONSABILITÀ PER COLPA COSCIENTE DELLA COSTA</strong> che non ha ordinato ai propri ufficiali di rimanere a bordo garantendo assistenza fino alla fine operazioni di soccorso.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Non da ultimo, una nave con oltre 4mila persone a bordo e milioni di euro in tecnologia, NON può nel 2012 finire sugli scogli per l&#8217;irresponsabile comportamento di UNA SOLA PERSONA. Infatti per poter effettuare la manovra di accostamento è necessario <strong>ignorare decine di strumenti di navigazione,</strong> che monitorando il fondale e la costa, segnalano il pericolo in modo evidente e sonoro a tutto il ponte di comando. E&#8217; espresso DOVERE della intera linea di ufficiali, in questi casi assumere iniziative per scongiurare il rischio per la vita delle persone, fino al sollevare il comando a chi lo detenga malamente.<strong> ULTERIORE PROFILO DI RESPONSABILITÀ PER COLPA COSCIENTE DELLA COSTA</strong> in persona della intera linea di comando in plancia la notte del disastro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il risarcimento danni in favore dei passeggeri della COSTA CONCORDIA dovrà quindi tenere conto di tutti questi EVIDENTI profili, che Vi abbiamo appena spiegato, e che dovranno coinvolgere non solo il Comandante ma la stessa Compagnia nella azione penale oltre che civile, che seguirà ai fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">La<strong> componente penale</strong> della vicenda è determinante per <strong>superare i limiti contrattuali alla entità del risarcimento del danno dovuto</strong>: si potrebbe persino ipotizzare l’ipotesi di omicidio o lesione dolosa in quanto, ad esempio, proseguire in navigazione con la strumentazione che segnala il pericolo, comporta l&#8217;accettazione del rischio (dolo eventuale) a carico del Comandante e, in concorso, dei responsabili della Costa Crociere ove si dimostri che erano d&#8217;accordo al passaggio rasente l&#8217;isola. Ma il reato sicuramente ipotizzabile è quello di <strong>lesione colposa (o dolosa)</strong> per il quale tuttavia <strong>occorre presentare querela, </strong>perché al di sotto di un certo numero di giorni di prognosi non è perseguibile d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel concetto di lesione viene compresa, oltre quella fisica in senso stretto, anche il c.d. danno psicologico, riconosciuto come danno a se stante, ad esempio, per coloro che sono rimasti traumatizzati da questo evento riportando danni elevati, a volte superiori allo stesso danno fisico (ad esempio per un amante delle crociere, l’impossibilità di riprendere nel loro futuro una imbarcazione, avere difficoltà nel sonno rivivendo l&#8217;incubo di quella sera etc.).</p>
<h3>Le possibili azioni giudiziarie:</h3>
<ul>
<li>Azione civile di risarcimento danni per vacanza rovinata</li>
<li>Azione penale per il reato di lesioni colpose, omissione di soccorso, disastro.</li>
<li>Costituzione di parte civile nel processo penale che, eventualmente, sarà avviato nei confronti della Costa Crociere.</li>
<li>Azione legale davanti alla Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo e alla Corte di Giustizia Europea</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Per maggiori informazioni sulle componenti dei danni e sul tipo di azione, leggi l&#8217;articolo correlato su <a title="Risarcimento Danni Costa Concordia – No alla class action – hotline" href="http://www.agenzialegale.net/wordpress/risarcimento-danni-costa-concordia-hotline/">iniziative legali</a></strong></h3>
</blockquote>
<h1> FACSIMILE DI RICHIESTA DANNI INVIATA ALLA COMPAGNIA PER I NOSTRI ASSISTITI:</h1>
<address style="padding-left: 30px;">il Sig. <strong>&#8230;&#8230;&#8230;. </strong>e la Sig.ra <strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</strong>si sono rivolti presso questo studio legale per tutelarsi in merito al sinistro già richiamato in oggetto, avvenuto a bordo della nave Costa Concordia facente parte della Vs. flotta.</address>
<address style="padding-left: 30px;"> </address>
<address style="padding-left: 30px;">Con riferimento all’evento intercorso nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio2012 inlocalità isola del Giglio (GR) alle ore 21.45 circa, vengo a chiedere a codesta Società il risarcimento in favore dei Ns. assistiti, per tutti i danni materiali, fisici e morali patiti, ed ogni altro rimborso, indennizzo e danno, ivi compresi espressamente quelli contemplati dal D.Lgs. n. 79/11 (codice del Turismo) legati dall’acquisto del pacchetto turistico rappresentato dalla crociera.</address>
<address style="padding-left: 30px;"> </address>
<address style="padding-left: 30px;">A tal fine, riservandoci di quantificare e documentare adeguatamente i danni subiti dai Sigg.ri &#8230;&#8230;.., Vi invito sin d’ora, a voler procedere al risarcimento integrale, preavvisando che, in difetto, trascorsi i termini di legge, provvederemo ad immediata adizione delle vie giudiziarie, con aggravio di spese e conseguenze di legge.</address>
<address style="padding-left: 30px;"> </address>
<address style="padding-left: 30px;">Quanto sopra fatto salvo e riservato espressamente ogni diverso ed ulteriore diritto ed azione a tutela dei Ns. assistiti, sia in sede civile che penale, nei confronti dei responsabili diretti e concorsuali nella realizzazione dell’evento.</address>
<address style="padding-left: 30px;"> </address>
<address style="padding-left: 30px;">Distinti saluti</address>
]]></content:encoded>
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