• DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI STIPULATI ON LINE (E-COMMERCE)

    Posted on novembre 4, 2013 by in Risarcimento danni

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    Gli acquisti online (comunemente denominati e-commerce) o stipulati su internet sono sempre più diffusi e fanno parte di una categoria più ampia, disciplinata oggi dal Codice del Consumo, quella dei contratti a distanza. Essi sono quei contratti stipulati tra un professionista (persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario) ed un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) senza la loro presenza fisica e simultanea. Nelle vendite a distanza si parte dal presupposto che il soggetto debole da tutelare sia il consumatore dal momento che egli acquista solo sulla base di una foto o di un testo, fuori da un negozio e con pagamento anticipato. Per questo motivo ai consumatori vengono offerte delle tutele giuridiche dalla nostra legislazione e, in particolare, dal Codice del Consumo.

    Il Codice del Consumo ha riconosciuto al consumatore, per i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto stipulato per l’acquisto di beni e servizi. Il diritto di recesso consiste nella facoltà concessa al consumatore di poter unilateralmente sciogliere il vincolo contrattuale restituendo il bene acquistato (o revocando l’ordine) e conseguentemente ottenendo la restituzione del prezzo pagato. Questa forma di recesso unilaterale presenta connotati assolutamente singolari e non comuni alle ordinarie categorie disciplinate dal codice civile, secondo cui, viceversa, salvo i casi di inadempimento, il recesso è possibile solo ove entrambe le parti di un contratto siano d’accordo.

    Per sopperire alla mancanza di contatto diretto tra le parti, la legge ha previsto alcune forme di tutela, tra cui la sussistenza di un vincolante obbligo di informazione ex art. 52 lettera f) del Decreto Legislativo 206/05.

    Infatti, prima della conclusione del contratto a distanza, il consumatore deve essere obbligatoriamente informato:

     

    -  sull’identità del fornitore (completa di indirizzo se il pagamento è anticipato;
    -  sulle caratteristiche essenziali del bene o servizio, e sul suo prezzo comprensivo di eventuali tasse o imposte;  
    -  sulle spese di consegna e sulle modalità di pagamento, di consegna del bene o prestazione del servizio e delle altre forme di esecuzione del contratto;  
    -  dell’esistenza o dell’esclusione del diritto di recesso, comprese le modalità e i tempi di restituzione o ritiro del bene in caso di esercizio di diritto di recesso;  
    -  costo dell’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, se diverse dalla tariffa base;  
    -  durata e validità dell’offerta e del prezzo, compresa la durata minima del contratto per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuativa o periodica.  

    L’art. 64 comma 1 del Codice del Consumo dispone che “il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”. In linea generale il termine di 10 giorni lavorativi, per l’esercizio del diritto di recesso, decorre per i servizi dal giorno della conclusione del contratto, se gli obblighi di informazione sono stati soddisfatti, altrimenti il termine decorre dal giorno in cui gli obblighi di informazione sono stati soddisfatti (dopo la conclusione del contratto e comunque entro 3 mesi dalla sua conclusione), mentre per i beni decorre dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, se gli obblighi di informazione sono stati soddisfatti e se ciò non è avvenuto, il termine decorre dal giorno in cui questi ultimi sono stati soddisfatti (dopo la conclusione del contratto e comunque entro 3 mesi dalla sua conclusione). A norma dell’art. 64, commi 3 e 4 del Codice del Consumo viene espressamente prevista la ipotesi in cui il professionista fornisca informazioni incomplete od inesatte, estendendo ulteriormente i termini per il recesso del consumatore;difatti, il termine per l’esercizio del diritto di recesso per beni e servizi è, rispettivamente, di 60 giorni dal giorno del loro ricevimento e di 90 giorni dal giorno della conclusione del contratto, se:

    – il professionista non ha soddisfatto gli obblighi di informazione con specifico riferimento all’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso oppure alle modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

    – se il consumatore non ha ricevuto conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, del Codice del consumo, oltre alle informazioni inerenti le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami, le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, e, infine, le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno;

    – il professionista ha fornito una informazione incompleta o errata che non consente il corretto esercizio del diritto di recesso.

    L’art. 64 comma 2 del Codice del Consumo prevede che “il diritto di recesso debba esercitarsi con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta ad opera del consumatore alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica, telex e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento, tuttavia, non è condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. Quando il professionista riceve la comunicazione del consumatore che lo informa della volontà di esercitare il diritto di recesso, entrambi sono sciolti dalle proprie obbligazioni e più specificatamente il professionista deve rimborsare le somme versate dal consumatore, comprese quelle versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile ed in ogni caso entro 30 gg. dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Il legislatore ha previsto sanzioni, anche forti, per il professionista che non rispetta il diritto di recesso così come disciplinato dal Codice del Consumo. Fra l’altro, se il professionista ostacola l’esercizio del diritto di recesso oppure fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore e/o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro. Tali limiti sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Inoltre, anche in caso di clausole vessatorie,, la riforma dell’art. 37 bis del più volte menzionato Codice, come entrata in vigore dal 25.03.2012, prevede che, su denuncia, la Autorità garante della concorrenza e del mercato possa infliggere al professionista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000,00 ad € 40.000,00. Le cd. clausole vessatorie succitate sono quelle clausole che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, così come sono vessatorie quelle che limitano l’ammontare del risarcimento dovuto al consumatore stesso. Peraltro, sono vessatori quei documenti contrattuali poco chiari e quelli che consentono al professionista una libertà illimitata di modificare le clausole contrattuali in qualsiasi momento a scapito di quanto già stabilito con il consumatore. Non da ultimo è opportuno ricordare che è considerata vessatoria anche la disposizione ove la incertezza sui termini di applicabilità delle modifiche negoziali sia unilaterale e abbia l’effetto di conferire solo al professionista la facoltà di modificare le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo preventivamente indicato nel contratto medesimo ed è vessatoria la clausola che prevede per il professionista il diritto di modificare il prezzo dei prodotti al momento della conferma dell’ordine da parte del consumatore, qualora non sia prevista la possibilità per quest’ultimo di recedere dall’impegno di acquisto se il prezzo risulta essere eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

    Il diritto di recesso è di notevole importanza per il consumatore che acquista su internet ed è una opportunità anche per chi vende beni o servizi proprio sulla rete internet. Infatti, presumibilmente, il consumatore potrà riporre una maggiore fiducia nei contratti on line proprio anche perché saprà di poter recedere dal contratto che ha concluso mediante le reti telematiche e gli strumenti informatici.

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