Si è rivolta presso il NS studio legale una signora, in partecipazione al 50% di una Società a responsabilità limitata, di cui la sorella è socia per il restante 50% nonchè amministratrice unica ed avente responsabilità di gestione.
A seguito di alcuni recenti episodi occorsi, è invero emersa la sussistenza di deplorevoli ed imperdonabili carenze sulla gestione societaria ed aziendale, quali la assenza di assicurazione RC dei mezzi intestati alla Srl, l’omesso versamento contributivo ai dipendenti, diffuse irregolarità fiscali ed evidenti ammanchi sulla gestione di cassa e dei c/c bancari.
In questo senso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476, comma 2, c.c., e 2261 c.c., i quali riconoscono al socio non partecipante alla amministrazione un diritto potestativo di controllo, è stato possibile richiedere di fornire, entro e non oltre il termine di giorni dieci, quanto segue:
Inoltre essendoci fondato sospetto che la amministratore, in violazione dei relativi doveri, abbia compiuto gravi irregolarità nella gestione tali da arrecare danno e pregiudizio alla Società ed agli interessi della azienda e dei soci, ha la possibilità di procedere alla denunzia al competente Tribunale ex art.2409 codice civile ed il ricorso cautelare ai sensi dell’art. 2476 3 comma, c.c., fatta salva e riservata espressamente ogni ulteriore azione e diritto, anche di natura risarcitoria e penale, nei confronti della amministratrice ed in favore della socia, anche a seguito del completo esame delle indicate rendicontazioni
INOLTRE tutta la materia è oggi sottoposta a mediazione civile obbligatoria ex D. lgsl. 28/2010, essendo necessario quindi attivare la procedura di MEDIAZIONE prima di agire giudizialmente contro la socia amministratrice, che nel caso di specie ha consentito un confronto inizialmente online e poi in campo neutrale tra le parti, riaprendo un canale di comunicazione che si era interrotto tra le socie, portando ad un soddisfacente e rapido accordo tra le parti.
QUESTI GLI ISTITUTI DIRETTAMENTE COINVOLTI
Art. 2476.
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Art. 2261.
Controllo dei soci.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2476.
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
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