STALKING ovvero molestie persistenti e pericolose. Un fenomeno assai diffuso nel nostro Paese e non solo, ma che in Italia ha avuto un percorso molto lungo e tormentato prima di essere riconosciuto, con Legge n. 38 del 2009, come reato all’art. 612 bis del codice penale.
Con tale legge il Parlamento ha finalmente sancito la pericolosità di questo tipo di persecuzioni che in Italia colpisce più di 2 milioni di persone, e, attenzione, non solo donne!.
A volte personaggi famosi, ma molto più frequentemente donne comuni, i cui assalitori sono per lo più ex mariti/mogli/amanti, vicini di casa, parenti, datori di lavoro o anche persone incontrate in una sola occasione. Essere seguite, pedinate, sommerse di sms e/o e-mail o regali, molestate con approcci di ogni tipo. Anche se non sempre lo stalking si accompagna a comportamenti violenti (ma in alcuni casi lo stalker può spingersi sino all’omicidio), le vittime di questo genere di persecuzioni non riescono più a lavorare, ad avere una regolare vita sociale, fino a subire una violenza psicologica, morale e talvolta anche fisica.
La legge n.38 del 2009 ha portato ad una grande conquista, in quanto prima della introduzione dell’art. 612 bis c.p., la vittima di stalking poteva essere tutelata penalmente soltanto se tali atti concretizzavano altre fattispecie criminose, quali ad es. la violenza privata, la minaccia, la violenza in luogo pubblico, o col mezzo del telefono. Mentre gli atti persecutori che configurano lo stalking consistono per lo più in comportamenti (appostamenti, corteggiamenti, e-mail) che esulano da quelli previsti.
Vediamo da vicino la norma che si occupa di tale reato:
ART. 612 bis c.p. “ATTI PERSECUTORI”:
“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
“ La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa.”
“La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.”
N.B.: Affinché il colpevole sia perseguitato è necessario che la vittima presenti atto di Denuncia-Querela contro lo stalker nel termine di sei mesi (n.b. aumento del termine ordinario di tre mesi) dal verificarsi dell’atto persecutorio.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di un soggetto diversamente abile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
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DOPO AVERVI RICHIESTO TUTTE LE INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI, REDIGEREMO LA QUERELA E LA INVIEREMO VIA MAIL ENTRO 48h DALL’INCARICO, OPPURE PROCEDEREMO DIRETTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI.
E’, invero, molto importante rivolgersi sin dall’inizio ad un avvocato di fiducia, tanto nel caso in cui si sia vittima del reato di stalking, quanto nell’ipotesi inversa, ossia nel caso in cui si sia indagati, semmai ingiustamente, per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.
Il legale, infatti, potra’ verificare la fondatezza dell’accusa a proprio carico, l’effettiva sussitenza di questo reato piuttosto che di un’altra ipotesi delittuosa meno grave, l’attendibilita’ della vittima che abbia denunciato gli atti persecutori e scegliere la migliore strategia difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive. Sara’ utile verificare, con il supporto del legale, se effettivamente il fatto di cui si e’ accusati possa rientrare nella descrizione fornita dal codice penale e se, quindi,sia qualificabile come stalking. Se manca solo un elemento, formale o sostanziale , infatti, il reato potrebbe non sussistere. Anche nel caso opposto, in cui si ritenga di esser vittima di tali atti persecutori, e’ fondamentale l’ausilio di un avvocato sin dall’inizio, il quale e’ in grado di dare un esatto inquadramento alla fattispecie, valutando la concreta possibilita’ di sporgere una querela, ma soprattutto l’opportunita’ di richiedere al giudice l’applicazione di misure cautelari nei confronti del vostro stalker (quali ad es. il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l’allontanamento dalla casa familiare,ecc…) al fine di tutelare la vostra incolumita’ anche prima e durante tutto lo svolgimento del processo.
E’ importante, inoltre, sapere che esser vittima di stalking da diritto anche al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti. Invero, l’art. 185 c.p. stabilisce che: “Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone, che a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui“. E per ottenere tale risarcimento si hanno due alternative:
Ovviamente la scelta tra queste due strade dovra’ essere valutata di volta in volta, tenendo conto degli elementi specifici del caso; anche in cio’, dunque, puo’ essere essenziale il consiglio di un legale.
APPROFONDIMENTI SUL TEMA…
Per quanto riguarda la condotta “tipica” del reo, tale condotta è ascrivibile in genere nelle classiche ipotesi delittuose di minacce e molestie, peraltro già previste e autonomamente sanzionate dal Legislatore. Si configura la minaccia, nel caso in cui il reo prospetti alla vittima un male futuro, in modo tale da turbare la serenità d’animo della vittima. La molestia, invece, si ravvisa nel caso in cui venga alterato in maniera fastidiosa o importuna l’equilibrio psichico di una persona media.
Detta condotta deve essere ripetuta, seriale, nel senso che gli atti sopra descritti devono ripetersi nel tempo. Invero, la continuazione e reiterazione è elemento costitutivo della fattispecie in esame. Di conseguenza, i suddetti atti se compiuti una sola volta non integrano il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., ma le fattispecie più “tradizionali” del tipo “minaccia” o “molestia”, magari continuate se dette condotte vengono poste in essere più di una singola volta.
Infine, tali azioni illecite devono cagionare alla vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. La pressione psicologica legata alla coazione comportamentale dello stalker e al terrorismo psicologico effettuato, devono porre la vittima stalkizzata, definita anche stalking victim, in uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico. Questi vissuti psicologici possono essere legati sia alla percezione dei comportamenti persecutori come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, che alla preoccupazione e all’angoscia derivanti dalla paura per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto.
Sulla base di quanto esposto, l’illecito di cui all’art. 612 bis c.p. sussiste solo se ricorrono contemporaneamente tutti i succitati elementi oggettivi.
E’ molto importante sottolineare che lo stalking non è un fenomeno omogeneo; pertanto, risulta difficile far rientrare i molestatori assillanti in una categoria diagnostica precisa o identificare sempre la presenza di una vera e propria patologia mentale di riferimento. Gli stalkers non sono sempre soggetti con un disturbo mentale e, anche se esistono forme di persecuzione realizzate in un contesto psicopatologico, questa non è una condizione sempre presente, cosi’ come non esiste sempre un abuso di sostanze associato al comportamento stalkizzante.
Ciò che è importante sapere è che dietro a comportamenti di molestia simili, possono celarsi le motivazioni più disparate. A tale conclusione si è giunti in base a recenti studi che hanno esaminato il profilo psicologico di numerosi stalkers e, sulla scorta dei quali, si è giunti ad individuare cinque tipologie di stalkers:
Dal momento che non tutti gli stalker sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente delle modalità comportamentali di difesa, che devono essere adattate alle circostanze e alla diverse tipologie di molestatori assillanti.
Esistono, tuttavia, alcune regole utili:
Per quanto riguarda l’ elemento soggettivo di tale reato, la legge richiede il semplice dolo generico, ovvero il persecutore deve agire nella consapevolezza e volontà di porre in essere le sopra descritte condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa. Invero, il dolo dell’agente è costituito dalla rappresentazione specifica che, a seguito della reiterazione seriale delle azioni delittuose predette, si verificherà nella vittima uno degli accadimenti dannosi considerati.
L’illecito in esame si consuma nel momento in cui, a seguito delle persecuzioni seriali, il reo cagioni alla vittima uno degli eventi dannosi descritti nell’art. 612 bis c.p.
STALKING molestation or persistent and dangerous. A very widespread phenomenon in our country and not only that, but that Italy has had a long and troubled path before being approved by Law n. 38 of 2009, as a crime article.612 bis of the Penal Code.
With this law, Parliament has finally sanctioned the dangers of this kind of persecution in Italy, which affects more than 2 million women.
Such conduct must be repeated, serial, in the sense that the acts described above are repeated. Indeed, the continuation and repetition is a constitutive element of the present case. Accordingly, such documents, if made only once not incorporate the crime of which art. 612 bis cp, but the case more “traditional” type”threat” or “harassment”, maybe if you keep these ducts are to be carried over asingle time.
Since not all stalkers are the same, you can easily generalize the behavioralmode of defense, which must be adapted to the circumstances and differenttypes of harassers harassing.
However, there are some useful rules:
As for the ‘subjective element of the offense, the law requires the simple general intent, or the persecutor must act in the awareness and willingness to engage inthe above-described persecutory conduct, causing the victim of a harmful eventsin the standard itself. Indeed, the intent of the agent consists of the representationthat specifies, as a result of serial recurrence of criminal acts above, will occur in the victim one of the events considered harmful.
Sono vittima di stalking telefonico da parte di una ragazza con cui non ho mai avuto alcun rapporto se non come amica di un mio amico; sono mesi che ricevo 10-20 telefonate al giorno da numero privato anche di notte, e ora dopo averla portata allo scoperto e detto che non voglio più essere tormentato mi manda 15-20 sms e email al giorno, dove mi dice di tutto e di più solo perchè io l’ho rifiutata. Ho presentato già 4 denunce ai carabinieri ma questa perosna continua senza sosta, non posso cambiare il n. di cellulare perchè ci lavoro. CHE DEVO FARE???
Nel caso di prosecuzione dello stalking anche dopo la presentazione di una o più querele per i singoli episodi, quando il comportamento persecutorio ha una matrice unica, è possibile utilizzare la norma ex art. 8 del Decreto Legge del 23 febbraio 2009 n. 11, che prevede l’ammonimento del Questore.
In base a tale norma, la vittima di atti persecutori può, prima di presentare una querela per stalking, esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore nei confronti delllo “stalker”, autore della condotta, affinchè sia adottato il provvedimento di “ammonimento”.
Il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei confronti del quale è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
L’ammonimento non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.
L’adozione dell’ammonimento, quindi, dipende dalla valutazione del Questore, che deve apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale
salve, tra ad aprile 2014 ho conosciuto 4 volontari indipendenti associazizoni animali, uno di questi e’ un uomo che sta con una di queste. una volta avuto il mio numero ha iniziato a chiamarmi per sapere dov ero cosa facevo e a volte faceva commenti pesanti. veniva anche spesso dove lavoro ma con la sua compagna. ho chiesto un consiglio ad un altra volontaria in merito alla questione, dato che ci ha lavorato per diverso tempo e a lei pareva strana la cosa, continua le chiamate.anche davanti a clienti o colleghi ed allora mi consigliano di bloccare il numero che mi chiama. lo blocco. questo un giorno si presenta al mio lavoro e ho alquanto paura. dopo tutto tace. poi l altra volontaria inizia a dire in giro che ho mentito e che questo non mi ha mai fatto nulla e che ha una registrazione della telefonata di stare attenta a cio che faccio … poi ieri sera la compagna di questo mi invia sms (bloccando il nimero credevo anche sms) dove mi ringrazia x la mia falsita e x averli infangati…. ora ho paura di quello che potrebbero fare…. un consiglio? purtroppo non mi sono segnata ne orari ne niente delle chiamate ma ricordo che ero ansiosissima quasi quanto lo son ora….grazie