ECCO COSA FARE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.
Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).
Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.
La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000. La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.
IL PROTESTO DELLE CAMBIALI
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.
L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).
A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.
Documenti da allegare
L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:
– Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.
IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.
Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.
CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO
Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.
Contattaci!
PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA PROCEDURA CHE FA AL TUO CASO E NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI CAMERE DI COMMERCIO, PRESIDENTI DI TRIBUNALI, ISTANZE, MODULI, FORMALITà DA ADEMPIERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PERCHè SAREMO NOI AD OCCUPARCI DI OGNI ASPETTO, INVIANDO UN PREVENTIVO DETTAGLIATO DI SPESA.
ECCO COSA FARE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.
Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).
Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.
La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000. La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.
IL PROTESTO DELLE CAMBIALI
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.
L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:
– l’atto di protesto,
– il titolo originale quietanzato o il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a favore del portatore, dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi e delle spese.
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).
A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.
Documenti da allegare
L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:
– Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.
IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.
Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.
CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO
Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.
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IL PROTESTO TI E’ INDIGESTO?
ECCO COSA FARE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.
Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).
Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.
La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000. La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.
IL PROTESTO DELLE CAMBIALI
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.
L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:
– l’atto di protesto,
– il titolo originale quietanzato o il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a favore del portatore, dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi e delle spese.
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).
A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.
Documenti da allegare
L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:
– Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.
IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.
Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.
CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO
Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.
RIVOLGITI A NOI! PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA PROCEDURA CHE FA AL TUO CASO E NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI CAMERE DI COMMERCIO, PRESIDENTI DI TRIBUNALI, ISTANZE, MODULI, FORMALITà DA ADEMPIERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PERCHè SAREMO NOI AD OCCUPARCI DI OGNI ASPETTO.
IL PROTESTO TI è INDIGESTO?
ECCO COSA FARE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.
Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).
Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.
La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000. La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.
IL PROTESTO DELLE CAMBIALI
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.
L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:
– l’atto di protesto,
– il titolo originale quietanzato o il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a favore del portatore, dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi e delle spese.
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).
A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.
Documenti da allegare
L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:
– Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.
IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.
Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.
CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO
Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.
RIVOLGITI A NOI! PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA PROCEDURA CHE FA AL TUO CASO E NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI CAMERE DI COMMERCIO, PRESIDENTI DI TRIBUNALI, ISTANZE, MODULI, FORMALITà DA ADEMPIERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PERCHè SAREMO NOI AD OCCUPARCI DI OGNI ASPETTO.
IL PROTESTO TI è INDIGESTO?
ECCO COSA FARE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.
Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).
Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.
La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000. La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.
IL PROTESTO DELLE CAMBIALI
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.
L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:
– l’atto di protesto,
– il titolo originale quietanzato o il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a favore del portatore, dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi e delle spese.
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).
A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.
Documenti da allegare
L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:
– Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.
IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.
Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.
CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO
Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.
RIVOLGITI A NOI! PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA PROCEDURA CHE FA AL TUO CASO E NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI CAMERE DI COMMERCIO, PRESIDENTI DI TRIBUNALI, ISTANZE, MODULI, FORMALITà DA ADEMPIERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PERCHè SAREMO NOI AD OCCUPARCI DI OGNI ASPETTO.
IL PROTESTO TI è INDIGESTO?
ECCO COSA FARE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO DALL’ELENCO DEI PROTESTI.
Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un titolo cambiario presentato in tempo utile (dichiarazioni sostitutive di protesto possono essere rilasciate anche dai Capi delle Stanze di Compensazione site presso le Sedi della Banca d’Italia di Roma e Milano, ma solo per gli assegni presentati presso le stesse).
Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese: le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione di tale elenco, che oggi avviene in un Registro informatico e non più su supporti cartacei.
La normativa che regola la cancellazione del protesto è la nr. 235 del 2000. La cancellazione segue procedure differenti a seconda che si tratti di cambiali o di assegni.
IL PROTESTO DELLE CAMBIALI
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede entro 12 mesi dalla levata del protesto al pagamento della cambiale, comprensivo degli interessi e delle spese maturate, può, in qualsiasi momento, rivolgersi alla Camera di Commercio competente, che sarà quella del luogo nel quale l’ufficiale ha levato il protesto.La Camera, entro pochi giorni, provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal Registro informatico dei protesti. Da quel momento in poi nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è stato il protesto.
L’istanza presentata alla Camera di Commercio, dovrà contenere:
– l’atto di protesto,
– il titolo originale quietanzato o il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a favore del portatore, dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi e delle spese.
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo, che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.
Se il pagamento avviene dopo 12 mesi dal protesto
Se il soggetto procede dopo 1 anno dal protesto al pagamento della cambiale, non potrà, come nel caso precedente, rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per la cancellazione del suo protesto, ma dovrà preliminarmente adire il Tribunale competente, che sarà quello di sua residenza, e presentare istanza di riabilitazione. Il Presidente, esaminato il ricorso, in tempi brevi, emetterà un decreto attestante l’avvenuta riabilitazione (ciò solo se sarà dimostrato il pagamento del titolo protestato, se sarà trascorso almeno un anno dal pagamento del titolo e se l’istante non avrà riportato protesti nell’ultimo anno solare).
A questo punto il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio per la definitiva cancellazione del suo nome dal Bollettino dei protesti.
Documenti da allegare
L’istanza presentata alla Camera di Commercio dovrà contenere:
– Copia conforme del Decreto di riabilitazione del Presidente, unitamente all’istanza ad esso presentata.
IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Pertanto il debitore che procede al pagamento del titolo, potrà chiedere dopo un anno dal protesto, e a condizione che non ci siano stato ulteriori e successivi protesti, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, mediante la presentazione dell’istanza di cui sopra, e solo successivamente all’emissione del Decreto da parte del Presidente, procedere con la presentazione dell’istanza alla Camera di Commercio, alla quale andrà allegato il Decreto di riabilitazione del Tribunale. Anche in tale caso,la Camera, in tempi brevi, curerà la cancellazione del protesto dal Registro informatico, ed il nome del debitore, da quel momento in poi, sarà come mai comparso.
Se il debitore non fa ricorso a tali procedure, quindi se non presenta istanza di cancellazione alla Camera di Commercio o se non presenta istanza di riabilitazione al Tribunale, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, avviene, automaticamente, decorsi cinque anni.
CANCELLAZIONE PER ERRONEITà O ILLEGITTIMITà DEL PROTESTO
Nel caso in esame, il soggetto potrà presentare istanza alla Camera di Commercio, nella quale dovrà dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.La Camerapotrà riscontrare solo richieste di cancellazione aventi ad oggetto ipotesi di erroneità od illegittimità palesi o formali della levata del protesto, essendo demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche all’origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali etc…Insomma, l’accertamento circa l’esistenza dei vizi lamentati dall’istante, non dovrà richiedere da parte della Camera di Commercio, l’assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di vizi immediatamente riscontrabili dalla documentazione allegata dall’istante.
RIVOLGITI A NOI! PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA PROCEDURA CHE FA AL TUO CASO E NON DOVRAI PREOCCUPARTI DI CAMERE DI COMMERCIO, PRESIDENTI DI TRIBUNALI, ISTANZE, MODULI, FORMALITà DA ADEMPIERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PERCHè SAREMO NOI AD OCCUPARCI DI OGNI ASPETTO.
Informazione su cancellazione protesti
Nell’agosto 2012 sono stato protestato per una cambiale da parte della mia banca per distrazione. Infatti avevo lasciato detto nel caso non mi fosse arrivato l’avviso ed essendo il mese di agosto un mese particolare (ferie) di procedere al pagamento con l’addebito sul mio conto, la banca per distrazione, così si è giustificata, ha consegnato all’ufficiale giud.rio il titolo che non avendomi potuto avvertire perchè sconosciuto venivo protestato. Dell’avvenuto protesto vengo a conoscenza il 5 settembre e subito chiamo l’agenzia a cui avevo firmato la cambiale e non sapevano che fine avesse fatta la cambiale nel frattembo a distanza didi oltre un mese e precisamente l’11 nov. veniva l’agenzia dichiarata fallita. Senza il titolo non mi è stato possibile procedere alla cancellazione neanche procedendo al deposito cauzionale in banca. La Camera di Commercio interpellata mi ha riferito che tale procedura non era ammissibile. Ho contattato il Curatore e mi ha risposto di non aver trovato il titolo e che è quindi si trova nella non possibilità di emmettere una liberatoria se non prima si proceda al pagamento della cambiale. Cosa si può fare per togliere questa mia macchia. Grazie per l’attenzione ed in attesa di un cenno di risposta porgo distinti saluti. Giovanni Sinibaldo Macrì