La legge n. 54 del 08.02.2006 sull’affido condiviso ha comportato una vera rivoluzione copernicana all’interno del diritto di famiglia. Tale legge ha, invero, stravolto le regole di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio tra i genitori, come nel caso di coppie non sposate, andando a delineare un nuovo modello comportamentale per i coniugi che si separano, nel loro rapporto con i figli. La riforma ha, infatti, introdotto il principio della bi-genitorialità, in base al quale si riconosce ai figli il sacrosanto diritto di mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza, di ricevere cura, istruzione e educazione da entrambi e di mantenere rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo principio è consacrato nel nuovo art. 155 del codice civile (introdotto dalla riforma del 2006), il quale stabilisce espressamente: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Attualmente, dunque, la regola è quella dell’affidamento condiviso dei figli, rappresentando viceversa, l’affido esclusivo ad uno dei genitori un’eccezione che deve essere adeguatamente motivata dal giudice, il quale può disporla nel solo caso in cui l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore stesso. Tra l’altro in un simil caso il giudice potrà inibire la frequentazione ma non la potestà genitoriale! Il legislatore della novella ha trasposto in sede normativa un principio che in realtà aveva già trovato largo piede tra la dottrina e la giurisprudenza di merito..in quanto già da tempo si avvertiva la necessità di evitare che la crisi coniugale si tramutasse in una crisi dei rapporti tra genitori e figli; invero, in base alla abrogata disciplina, la separazione e il divorzio dei coniugi comportavano quasi automaticamente la separazione dei figli da uno dei genitori, andando così a recare un ulteriore sofferenza nei figli già sufficientemente sconvolti per il fallimento della storia dei propri genitori! Il diritto/dovere di istruire,mantenere ed educare la prole spetta ad entrambi i genitori, i quali possono adottare liberamente tutte le decisioni ritenute più opportune per il minore, durante il periodo in cui quest’ultimo coabita con il genitore. Infatti, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale congiuntamente o disgiuntamente; ciò comporta un’ulteriore novità rispetto al passato..infatti con il precedente affido congiunto si richiedeva sempre la completa cooperazione tra i genitori, mentre con l’affido condiviso disgiunto ciascun di essi si assume ogni responsabilità dei figli per il tempo che sono con lui..e ciò risulta molto utile specie nei casi di conflitto tra i genitori, in quanto si suddividono le responsabilità specifiche, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma scoppiandoli nel tempo e nello spazio! Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti salienti della nuova disciplina:
___MODIFICHE DEL REGIME DI AFFIDAMENTO___
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino. Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili. È possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare. La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso ai sensi di cui all’art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste. La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio. La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale. La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto, onde formalizzare una situazione di fatto ed un regimen di affidamento / mantenimento dei figli già in essere in modalità e misura diversa da quella regolata dai provvedimenti di separazione, evitando così che, ad esempio su un accordo di riduzione del mantenimento a carico del marito, in futuro la moglie possa rivendicare le differenze non versate, ovvero in caso di visite in misura maggiore, questo regime possa essere revocato unilateralmente. Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147). Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole. Qualora il coniuge affidatario trasferisca all’estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell’altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite. La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione non può essere richiesta senza l’assistenza di un avvocato.
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La legge n. 54 del 08.02.2006 sull’affido condiviso ha comportato una vera rivoluzione copernicana all’interno del diritto di famiglia. Tale legge ha, invero, stravolto le regole di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio tra i genitori, come nel caso di coppie non sposate, andando a delineare un nuovo modello comportamentale per i coniugi che si separano, nel loro rapporto con i figli. La riforma ha, infatti, introdotto il principio della bi-genitorialità, in base al quale si riconosce ai figli il sacrosanto diritto di mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza, di ricevere cura, istruzione e educazione da entrambi e di mantenere rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo principio è consacrato nel nuovo art. 155 del codice civile (introdotto dalla riforma del 2006), il quale stabilisce espressamente: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Attualmente, dunque, la regola è quella dell’affidamento condiviso dei figli, rappresentando viceversa, l’affido esclusivo ad uno dei genitori un’eccezione che deve essere adeguatamente motivata dal giudice, il quale può disporla nel solo caso in cui l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore stesso. Tra l’altro in un simil caso il giudice potrà inibire la frequentazione ma non la potestà genitoriale! Il legislatore della novella ha trasposto in sede normativa un principio che in realtà aveva già trovato largo piede tra la dottrina e la giurisprudenza di merito..in quanto già da tempo si avvertiva la necessità di evitare che la crisi coniugale si tramutasse in una crisi dei rapporti tra genitori e figli; invero, in base alla abrogata disciplina, la separazione e il divorzio dei coniugi comportavano quasi automaticamente la separazione dei figli da uno dei genitori, andando così a recare un ulteriore sofferenza nei figli già sufficientemente sconvolti per il fallimento della storia dei propri genitori! Il diritto/dovere di istruire,mantenere ed educare la prole spetta ad entrambi i genitori, i quali possono adottare liberamente tutte le decisioni ritenute più opportune per il minore, durante il periodo in cui quest’ultimo coabita con il genitore. Infatti, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale congiuntamente o disgiuntamente; ciò comporta un’ulteriore novità rispetto al passato..infatti con il precedente affido congiunto si richiedeva sempre la completa cooperazione tra i genitori, mentre con l’affido condiviso disgiunto ciascun di essi si assume ogni responsabilità dei figli per il tempo che sono con lui..e ciò risulta molto utile specie nei casi di conflitto tra i genitori, in quanto si suddividono le responsabilità specifiche, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma scoppiandoli nel tempo e nello spazio! Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti salienti della nuova disciplina:
___MODIFICHE DEL REGIME DI AFFIDAMENTO___
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino. Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili. È possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare. La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso ai sensi di cui all’art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste. La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio. La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale. La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto, onde formalizzare una situazione di fatto ed un regimen di affidamento / mantenimento dei figli già in essere in modalità e misura diversa da quella regolata dai provvedimenti di separazione, evitando così che, ad esempio su un accordo di riduzione del mantenimento a carico del marito, in futuro la moglie possa rivendicare le differenze non versate, ovvero in caso di visite in misura maggiore, questo regime possa essere revocato unilateralmente. Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147). Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole. Qualora il coniuge affidatario trasferisca all’estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell’altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite. La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione non può essere richiesta senza l’assistenza di un avvocato.
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sono un papà di un bambino di 9 anni,separato da mia moglie dal 2006, ho l’affido del minore condiviso.
Fino a pochi mesi fa non avevo alcun problema per vedere il bambino quando volevo e, visto che ultimamente ho cambiato sede, sono un ufficiale della Marina Militare, quando rientravo a casa dei miei avevo il bambino per tutto il periodo che rimanevo a casa. Pochi mesi fa mia moglie ha conosciuto una persona e in questo momento convivono,le cose sono cambiate e lei mi impone di vedere il bambino solo come prevede la sentenza del giudice, mai aggiornata a nuova situazione (cambio di sede) perchè non c’era stata la necessità. Ora lei ha perso il lavoro, da un lavoro precedente si è licenziata e quindi come introito ha solo la mia quota per il bambino, il convivente è anche lui separato con una bambina ed è un impiegato statale (1.100,00/1.200,00 Euro al mese) anche lui dovrà dare la quota per la figlia e la moglie che ha soltanto un lavoro Part-time.
La mia domanda è questa: Io sono un ufficile di Marina, la mia compagna è una impiegata di banca, ho l’affido condiviso, quante possibilità ho di chiedere il cambio di residenza di mio figlio , farlo vivere con me , garantendo visite periodiche alla mamma, e dare così la possibilità a mio figlio di una vita migliore sia educativa che sociale, pur, naturalmente, conservando continui rapporti con la mamma, in sostanza quello che oggi è per me?
Ringrazio in anticipo per la collaborazione
Cordiali saluti
Certamente un provvedimento di questo genere è molto più difficile da ottenere, essendo in genere ritenuta una prevalenza della figura materna nel rapporto di convivenza stabile con i figli.
Altra cosa è invece la possibilità di adeguare a migliori condizioni di frequentazione tra Lei e Suo figlio (rapporto tra minore e genitore non convivente) tenendo conto sopratutto delle modalità di visita più estese fin qui riconosciute di fatto (un più estese e consolidato regime di frequentazione di fatto deve in questo caso sempre prevalere su quello fissato formalmente nelle condizioni di separazione, che però va in questo senso adeguato alla realtà attuale)
per i suoi cinque fratelli per me e per mia moglie, anche perchè la bambina veniva in casa .
E’ possibile – in accordo tra le parti – ridurre tale importo a euro Y mediante un accordo stragiudiziale senza per forza procedere con ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c.?
Se l’accordo lo faccio davanti al notaio e con testimoni è sufficiente?!
Grazie
Grazie.